CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05336/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Campobasso ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di C 300 di ammenda. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si duole che il Giudice di merito abbia ritenuto la continuazione tra le condotte integranti il reato di molestie, in contrasto con i consolidati principio in materia dettati da questa Corte di legittimità. 3. La parte civile ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile ed ha depositato nota spese. 4. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 4.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicità; il provvedimento impugnato ha infatti riportato gli elementi emersi a carico del ricorrente, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa, come riscontrati dai testi Colombo, Piunnio e lgt. Ruscitto, e li ha valutati adeguatamente. Non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). È pertanto evidente che, sotto le spoglie della violazione di legge e del vizio di motivazione, le censure difensive sollecitano una diversa valutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede a fronte di una motivazione come quella appena riportata, scevra da vizi logici e giuridici. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Se coglie nel segno la censura difensiva mossa alla parte di motivazione in cui, erroneamente, il Giudice di merito osserva sussistere la continuazione tra le condotte costituenti molestia (e peraltro, nello stesso periodo ancora erroneamente motiva sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, poi in realtà concesse), non può non evidenziarsi come detto errore non ha avuto ripercussione alcuna, dal momento che, nell'operare il calcolo della dosimetria sanzionatoria, il Giudice non ha apportato alcuna aumento per la continuazione alla pena base stabilita, limitandosi a ridurla di un terzo ex art. 62 bis cod. pen. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Fiorilli va, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre acce