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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14556/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel contestare la sussistenza delle ragioni di rilevata inammissibilità del ricorso, ha chiesto che lo stesso venga assegnato ad altra Sezione per la trattazione in pubblica udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il contestato delitto di truffa, è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito lo hanno ritenuto responsabile con motivazione esente da vizi logici e giuridici alla luce di un granitico quadro probatorio (si veda, in particolare, la pag. 2 sulla materiale consegna dell'assegno falso da parte dell'imputato e la conseguente ricezione della merce); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 6 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel contestare la sussistenza delle ragioni di rilevata inammissibilità del ricorso, ha chiesto che lo stesso venga assegnato ad altra Sezione per la trattazione in pubblica udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il contestato delitto di truffa, è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito lo hanno ritenuto responsabile con motivazione esente da vizi logici e giuridici alla luce di un granitico quadro probatorio (si veda, in particolare, la pag. 2 sulla materiale consegna dell'assegno falso da parte dell'imputato e la conseguente ricezione della merce); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo