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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36785/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 21/06/2022, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di Palermo del 18/04/2016 (confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 31/10/2018 e diventata irrevocabile in forza della sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 19744-21 del 23/02/2021) con la quale era stato condannato alla pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di occultamento di cadavere in concorso con varie persone, condanna basata sulle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] riscontrate da quelle del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

La richiesta di revisione ha dedotto l'inconciliabilità dei giudicati avuto riguardo alla sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 28/12/2017 (irrevocabile il 19/02/2019) che aveva mandato assolto dai medesimi fatti [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un giudizio di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], in un quadro di sostanziale identità del compendio probatorio acquisito nei due giudizi.

A sostegno del rigetto della richiesta di revisione, la Corte di appello nissena ha rilevato, in particolare, che il fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente valutato al fine di assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due procedimenti distinti tra loro non può di per se legittimare l'accoglimento della richiesta di revisione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 21/06/2022 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, 630, comma 1, lett. a) e 631 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], riscontrate da quelle de relato di [OSCURATO:PERSONA], laddove il concorrente [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, è stato assolto dallo stesso reato in virtù dell'accertata inattendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], che aveva mentito circa il proprio coinvolgimento, sicché gli atti erano stati trasmessi al P.M. in ordine alla posizione del dichiarante.

La richiesta di revisione riportava i brani della sentenza della Corte di assise di appello di Palermo che qualificava come inaffidabile l'intero racconto di [OSCURATO:PERSONA] in quel processo, il che fa agevolmente desumere che, se fosse stato giudicato insieme con [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato assolto in considerazione della comprovata inattendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], mentre la sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato per dimostrare che l'accertata inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata sufficiente a formulare un giudizio assolutorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non essendo conferente il principio dell'irrilevanza dell'assoluzione del concorrente separatamente giudicato, data l'identità, nel caso di specie, della fonte accusatoria.

La Corte di appello ha omesso di indicare le ragioni della presunta irrilevanza dell'accertata inattendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della tenuta complessiva della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], quasi esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni proprio di [OSCURATO:PERSONA], posto che Galatolo riferì di aver appreso del coinvolgimento del ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo ai fatti, la cui fonte, a sua volta, sarebbe ignota, mentre le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere valorizzate a titolo di riscontro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Sotto un primo profilo, l'infondatezza del ricorso si ricollega al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova a emendare l'errore di fatto e non la valutazione del fatto (Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv. 243231; conf., ex plun-mis, Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902).

Pertanto, quella sorta di "automatismo" sul quale fa leva, in buona sostanza, il ricorso non è in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

3. D'altra parte, la sentenza impugnata, ripercorrendo l'istanza di revisione, ha rilevato che la sentenza della Corte di assise di Palermo del 31 ottobre 2018 dava atto dell'acquisizione della sentenza della medesima Corte che aveva mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] e che gli stessi motivi di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avevano contestato l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, il Collegio rileva che la sentenza della Prima Sezione che ha sancito l'irrevocabilità della condanna nei confronti del ricorrente - pur investita della questione dell'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell'assoluzione, nel diverso procedimento definito con il rito abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA], dal ricorso proposto dal coimputato di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA] - ha esaminato e deciso la questione facendo riferimento a entrambi i ricorrenti.

In particolare, la sentenza n. 19744 del 2021 ha osservato che «prive di rilievo appaiono le censure difensive relative all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], che era coimputato nel procedimento penale celebrato per gli stessi fatti di reato con giudizio abbreviato.

Tale assoluzione, secondo la difesa del ricorrente, era stata pronunciata sull'assunto, ritenuto ineccepibile, dell'incongruità del narrato di [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva di ritenere individualizzate le sue accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non essendo possibile formulare un giudizio parcellizzato di attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso propalante.

Non può, in proposito, non rilevarsi che, nel presente procedimento, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] deve essere espresso limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali il nucleo essenziale del suo narrato - anche a volere ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] avesse cercato di attenuare le conseguenze del suo coinvolgimento nell'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - appare riscontrato dalle propalazioni, unitariamente intese, dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che l'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non possiede alcuna valenza ex se confutativa del giudizio di attendibilità espresso nel presente procedimento a proposito delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che non riguardano [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» (Sez. 1, n. 19744 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Dunque, dalla sentenza della Prima Sezione si apprende che, diversamente da quanto affermato dal ricorso, il compendio probatorio a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA] era più articolato, in quanto costituito, oltre che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da quelle di Galatolo e di Flamia, da quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Il dato più significativo, peraltro, è rappresentato dal fatto che già in sede di cognizione l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] è stata valutata e ritenuta "priva di rilievo" ai fini dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e del suo coimputato, sicché il giudicato formatosi nei loro confronti si fondava - anche - sulla valutazione posta a fondamento della prospettata inconciliabilità.

Del resto, la duplice circostanza per cui già nell'atto di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva articolato doglianze sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e che il giudice di appello aveva acquisito la sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermano, alla luce dei brani riportati, che il giudicato di condanna si è formato - anche - includendo la valutazione dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA].4.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 21/06/2022, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di Palermo del 18/04/2016 (confermata dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 31/10/2018 e diventata irrevocabile in forza della sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 19744-21 del 23/02/2021) con la quale era stato condannato alla pena dell'ergastolo per i delitti di omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di occultamento di cadavere in concorso con varie persone, condanna basata sulle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] riscontrate da quelle del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta di revisione ha dedotto l'inconciliabilità dei giudicati avuto riguardo alla sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 28/12/2017 (irrevocabile il 19/02/2019) che aveva mandato assolto dai medesimi fatti [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un giudizio di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], in un quadro di sostanziale identità del compendio probatorio acquisito nei due giudizi. A sostegno del rigetto della richiesta di revisione, la Corte di appello nissena ha rilevato, in particolare, che il fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente valutato al fine di assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due procedimenti distinti tra loro non può di per se legittimare l'accoglimento della richiesta di revisione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 21/06/2022 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso i difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 125, 630, comma 1, lett. a) e 631 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], riscontrate da quelle de relato di [OSCURATO:PERSONA], laddove il concorrente [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, è stato assolto dallo stesso reato in virtù dell'accertata inattendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], che aveva mentito circa il proprio coinvolgimento, sicché gli atti erano stati trasmessi al P.M. in ordine alla posizione del dichiarante. La richiesta di revisione riportava i brani della sentenza della Corte di assise di appello di Palermo che qualificava come inaffidabile l'intero racconto di [OSCURATO:PERSONA] in quel processo, il che fa agevolmente desumere che, se fosse stato giudicato insieme con [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato assolto in considerazione della comprovata inattendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], mentre la sentenza impugnata non ha in alcun modo motivato per dimostrare che l'accertata inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata sufficiente a formulare un giudizio assolutorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non essendo conferente il principio dell'irrilevanza dell'assoluzione del concorrente separatamente giudicato, data l'identità, nel caso di specie, della fonte accusatoria. La Corte di appello ha omesso di indicare le ragioni della presunta irrilevanza dell'accertata inattendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della tenuta complessiva della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], quasi esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni proprio di [OSCURATO:PERSONA], posto che Galatolo riferì di aver appreso del coinvolgimento del ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo ai fatti, la cui fonte, a sua volta, sarebbe ignota, mentre le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere valorizzate a titolo di riscontro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Sotto un primo profilo, l'infondatezza del ricorso si ricollega al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova a emendare l'errore di fatto e non la valutazione del fatto (Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv. 243231; conf., ex plun-mis, Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446; Sez. 4, n. 46885 del 07/11/2019, Lapadula, Rv. 277902). Pertanto, quella sorta di "automatismo" sul quale fa leva, in buona sostanza, il ricorso non è in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. 3. D'altra parte, la sentenza impugnata, ripercorrendo l'istanza di revisione, ha rilevato che la sentenza della Corte di assise di Palermo del 31 ottobre 2018 dava atto dell'acquisizione della sentenza della medesima Corte che aveva mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] e che gli stessi motivi di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avevano contestato l'inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, il Collegio rileva che la sentenza della Prima Sezione che ha sancito l'irrevocabilità della condanna nei confronti del ricorrente - pur investita della questione dell'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell'assoluzione, nel diverso procedimento definito con il rito abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA], dal ricorso proposto dal coimputato di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA] - ha esaminato e deciso la questione facendo riferimento a entrambi i ricorrenti. In particolare, la sentenza n. 19744 del 2021 ha osservato che «prive di rilievo appaiono le censure difensive relative all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], che era coimputato nel procedimento penale celebrato per gli stessi fatti di reato con giudizio abbreviato. Tale assoluzione, secondo la difesa del ricorrente, era stata pronunciata sull'assunto, ritenuto ineccepibile, dell'incongruità del narrato di [OSCURATO:PERSONA], che non consentiva di ritenere individualizzate le sue accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non essendo possibile formulare un giudizio parcellizzato di attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso propalante. Non può, in proposito, non rilevarsi che, nel presente procedimento, il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] deve essere espresso limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali il nucleo essenziale del suo narrato - anche a volere ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] avesse cercato di attenuare le conseguenze del suo coinvolgimento nell'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - appare riscontrato dalle propalazioni, unitariamente intese, dei collaboranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che l'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non possiede alcuna valenza ex se confutativa del giudizio di attendibilità espresso nel presente procedimento a proposito delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che non riguardano [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» (Sez. 1, n. 19744 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Dunque, dalla sentenza della Prima Sezione si apprende che, diversamente da quanto affermato dal ricorso, il compendio probatorio a carico (anche) di [OSCURATO:PERSONA] era più articolato, in quanto costituito, oltre che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da quelle di Galatolo e di Flamia, da quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Il dato più significativo, peraltro, è rappresentato dal fatto che già in sede di cognizione l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] è stata valutata e ritenuta "priva di rilievo" ai fini dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e del suo coimputato, sicché il giudicato formatosi nei loro confronti si fondava - anche - sulla valutazione posta a fondamento della prospettata inconciliabilità. Del resto, la duplice circostanza per cui già nell'atto di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva articolato doglianze sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e che il giudice di appello aveva acquisito la sentenza assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermano, alla luce dei brani riportati, che il giudicato di condanna si è formato - anche - includendo la valutazione dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
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