CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 02913/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore ì FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli, adito ex art. 322, c.p.p., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli il 23.2.2023 nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], indagata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, oggetto dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la D'Angelo, a mezzo del suo difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, sotto diversi profili. 3. Con requisitoria scritta del 17.7.2023, il sostituito procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] f chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p., in quanto, nelle more, in data 23.8.2023, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione, a mezzo di posta elettronica certificata, formale rinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia e procuratore speciale dell'indagata, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, posto che la rinuncia all'impugnazione non risulta fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti, né conoscibili, all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso