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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40692/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza dell'8 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centocinquantaquattro di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen..

Si deduce che il giudizio di colpevolezza è stato basato esclusivamente su indizi non reali, certi ed univoci in misura tale da assurgere al rango di elemento probatorio e che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria deci- sione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicura- mente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valu- tazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sin- dacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Il sindacato del giudice di le- gittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568).

La Corte territoriale ha descritto in modo completo e coerente la vicenda crimi- nosa, evidenziando che lo Scalta era stato sorpreso dalle forze dell'ordine in possesso del materiale trafugato presso la tabaccheria dello Zarrillo nonché la mancanza di spiegazioni in ordine al cessionario di detto materiale ed alle modalità della consegna.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto íii,l, la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

A fronte di una motivazione ampia e congrua sulla configurabilità del reato con- testato e sull'attribuzione del medesimo allo Yparraguirre, la difesa si limita a reite- rare la tesi della sua estraneità al fatto, non fornendo neanche una plausibile versione alternativa circa le ragioni della sua presenza sul posto.

Il ricorrente, d'altronde, non si confronta con le dettagliate ed esaurienti illustra- zioni delle fasi della vicenda, compiutamente rappresentate dalla Corte lucana.

Peraltro, con l'atto di appello lo Scalta non aveva richiesto l'esclusione della cir- costanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen..

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza dell'8 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centocinquantaquattro di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. Si deduce che il giudizio di colpevolezza è stato basato esclusivamente su indizi non reali, certi ed univoci in misura tale da assurgere al rango di elemento probatorio e che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria deci- sione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicura- mente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valu- tazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sin- dacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Il sindacato del giudice di le- gittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568). La Corte territoriale ha descritto in modo completo e coerente la vicenda crimi- nosa, evidenziando che lo Scalta era stato sorpreso dalle forze dell'ordine in possesso del materiale trafugato presso la tabaccheria dello Zarrillo nonché la mancanza di spiegazioni in ordine al cessionario di detto materiale ed alle modalità della consegna. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto íii,l, la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). A fronte di una motivazione ampia e congrua sulla configurabilità del reato con- testato e sull'attribuzione del medesimo allo Yparraguirre, la difesa si limita a reite- rare la tesi della sua estraneità al fatto, non fornendo neanche una plausibile versione alternativa circa le ragioni della sua presenza sul posto. Il ricorrente, d'altronde, non si confronta con le dettagliate ed esaurienti illustra- zioni delle fasi della vicenda, compiutamente rappresentate dalla Corte lucana. Peraltro, con l'atto di appello lo Scalta non aveva richiesto l'esclusione della cir- costanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 40692/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris