CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2026
Cassazione n. 25743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viaPanama, 68-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro temporeNumero registro generale 26365/2022Numero sezionale 5762/2026Numero di raccolta generale 25743/2026Data pubblicazione 23/09/2026ACAM [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 397/2022 depositata il 08/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponeva ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza n. 397/2022 con cui la CTR dellaLiguria aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza n.132/2019 con cui la CTP di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso propostodalla contribuente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., di [OSCURATO:SOCIETA]. e del comune di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso di pagamenton. 47824 relativo alla Tari 2018.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resisteva con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. e il comune di [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimati.3. La ricorrente e la controricorrente depositavano istanza congiuntacon cui, sul presupposto dell’allegato accordo raggiunto dalle stesse,chiedevano dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere, con compensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente la Corte rileva che con istanza congiunta depositatain data 27/8/2026 la ricorrente e la controricorrente hanno chiesto didichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere, in virtù di accordo sottoscritto dalle stesse (e non anche dalleparti rimaste intimate).Avendo, comunque, la parte ricorrente manifestato inequivocamentela volontà di rinunciare agli atti del giudizio ed avendo la contropartesostanzialmente aderito, come evincibile sia dall’istanza congiunta cheNumero registro generale 26365/2022Numero sezionale 5762/2026Numero di raccolta generale 25743/2026Data pubblicazione 23/09/2026dall’accordo allegato, va dichiarata l’estinzione del giudizio, concompensazione delle spese, stante la richiesta congiunta di entrambe leparti costituite.Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributounificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi dimisura la cui natura eccezionale, in quanto, di natura, sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015;Cass., n. 14782/2018; Cass., n. 20697/2021). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio;compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]