CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31868/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 18 novembre 2022, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bari, pronunciata in data 9 gennaio 2020, disapplicata la recidiva contestata, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'attuale art. 512-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è fondato poiché il termine massimo di prescrizione, di sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, risulta effettivamente decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata che, pertanto, deve essere annullata senza rinvio; osservato che il secondo motivo di ricorso, concernente l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, deve ritenersi assorbito nella pronuncia di annullamento; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 9 luglio 202