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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 luglio 1988

Cassazione n. 06743/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che, riportandosi alle conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento e ha invocato l'annullamento della sentenza per prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Noia, il 16 giugno 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione al reato, ascrittole, di cui all'art. 2 d.lvo 74/2000, commesso il 30 settembre 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso a questa Corte, affidato a quattro motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante o illogica in ordine alla attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che il Tribunale ha fondato la responsabilità dell'imputata sulle sue dichiarazioni, e che in relazione alla sua testimonianza, con l'atto di appello, era stato chiesto di "approfondire [...] perché la ditta di [OSCURATO:PERSONA] continuava a fatturare nel 2013 anche se di fatto risultava cessata nel 2012; la circostanza che la ditta fosse stata chiusa in seguito ad un incendio; la compatibilità dei prodotti forniti da [OSCURATO:PERSONA] con l'attività svolta dall'imputata [OSCURATO:PERSONA]", assume la difesa che la Corte di appello di Napoli avrebbe, semplicisticamente, affermato l'attendibilità del testimone -in assenza dell'emersione di motivi di risentimento del tese nei confronti dell'imputata, circostanza mai messa in discussione- e, dunque, posto il disconoscimento dallo stesso effettuato, sia in sede tributaria che in sede dibattimentale, delle fatture di cui alla imputazione alla base della condanna.

2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., violazione ed errata applicazione dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen..

La difesa nei motivi di appello aveva eccepito la nullità della richiesta di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, per essere state effettuate, entrambe, ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen.; la circostanza è risultata documentalmente provata, per via della acquisizione del fascicolo del pubblico ministero da parte della Corte territoriale, che ebbe a verificare che le notifiche successive all'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. furono effettuate ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen.; la Corte napoletana, tuttavia, non avrebbe specificato per quale motivo siffatto procedere sia stato ritenuto 'regolare'.

2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, mancante, in ordine al rigetto del beneficio della non menzione della condanna, ex art. 175 cod.pen..

2.3.1. Rileva, tuttavia, la perenzione del termine di prescrizione del reato contestato al 20 aprile 2025, che dovrebbe travolgere la segnalata questione per essere una eventuale pronuncia di annullamento con rinvio incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato ex art. 129 cod.proc.pen..

2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione in relazione al rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il Tribunale aveva valorizzato, in senso negativo, il silenzio dell'imputata; la Corte ha basato la propria decisione sulla attestata assenza di emergenze a tal proposito utili, insufficiente ritenendo lo stato di incensuratezza.

La difesa aveva, tuttavia, segnalato a tal fine il comportamento processuale dell'imputata, che, mai era stata di ostacolo al processo, e l'assenza di danno per l'Agenzia delle Entrate, essendo stata la ricorrente vittoriosa nel giudizio tributario.

La Corte territoriale sarebbe incorsa in una doppia violazione di legge, dapprima nell'avallare il Tribunale di Nola che ne aveva ritenuto il rigetto sulla scorta del 'silenzio' serbato dall'imputata sui fatti addebitatile, poi nell'omettere la valutazione delle ulteriori allegazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, svolto con riferimento alla pretesa inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], è generico, intrinsecamente ed estrinsecamente, ancor prima che manifestamente infondato.

La Corte di appello, cui la questione era stata già devoluta, ha attestato l'assenza, in atti, di motivi per dubitare dell'attendibilità del teste, o per ritenere la sua deposizione minata da motivi di risentimento nei confronti della ricorrente, precisando che nemmeno il difensore, nei motivi di appello, aveva indicato ragioni nuove o diverse n base alle quali ritenere inattendibili le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale, reiterando quanto già rappresentato nella sede dell'Agenzia ove aveva potuto visionare le fatture oggetto di interesse, le disconosceva, sia quanto alla firma, che al modello, dichiarando che le operazioni con la ditta della [OSCURATO:PERSONA] erano limitate ad importi ben inferiori.

A fronte di tanto il motivo in esame torna ad essere meramente contestativo, e dunque intrinsecamente generico, né si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale, le cui argomentazioni sono svolte con aderenza ai dati processuali e senza cedimenti logici.

Il motivo risulta comunque, come anticipato, manifestamente infondato ove censura una valutazione di attendibilità sì come svolta ignorando la presunzione, relativa, di segno contrario, affermata con orientamento costante da questa Corte (ex multis Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017 Ud. (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272152 - 01: «In tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità)»

2. Inammissibile è, anche, il secondo motivo.

La questione di nullità della notifica viene solo genericamente dedotta ed è pertanto inammissibile.

A dispetto di quanto allegato dalla difesa secondo la quale la Corte di merito non avrebbe dato atto delle ragioni per cui la notifica come effettuata sia stata ritenuta regolare, si legge, a pagine 3 della sentenza impugnata, che così il decreto di fissazione dell'udienza preliminare come quello che dispone il giudizio sono state correttamente precedute dalle ricerche della prevenuta presso il domicilio eletto, ove, la prima volta, non risultava il nominativo all'indirizzo indicato, la seconda volta la stessa non veniva trovata al civico indicato.

Ancora una volta, dunque, ci si trova al cospetto di motivo estrinsecamente generico, e, comunque, manifestamente infondato.

3. Quanto ai motivi terzo e quarto, risultano, del pari, inammissibili.

Quanto alle invocate circostanze attenuanti generiche, la loro concessione deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460), né possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054).

Nulla al riguardo è stato specificamente dedotto oltre all'incensuratezza dell'imputata che, dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente ai fini della concessione della diminuente.Per le stesse ragioni deve essere dichiarata inammissibile anche la doglianza con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia sulla richiesta del beneficio della non menzione.

L'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, sia stato invocato il beneficio, il che non risulta dal riepilogo, non impugnato, dei motivi di appello, e siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681).

Trattasi di principio a cui non risulta essersi attenuta la ricorrente.

4. L'inammissibilità dei dedotti motivi rende ultronea qualsiasi indagine in ordine alla eventuale maturata prescrizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che, riportandosi alle conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento e ha invocato l'annullamento della sentenza per prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Noia, il 16 giugno 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione al reato, ascrittole, di cui all'art. 2 d.lvo 74/2000, commesso il 30 settembre 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso a questa Corte, affidato a quattro motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante o illogica in ordine alla attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che il Tribunale ha fondato la responsabilità dell'imputata sulle sue dichiarazioni, e che in relazione alla sua testimonianza, con l'atto di appello, era stato chiesto di "approfondire [...] perché la ditta di [OSCURATO:PERSONA] continuava a fatturare nel 2013 anche se di fatto risultava cessata nel 2012; la circostanza che la ditta fosse stata chiusa in seguito ad un incendio; la compatibilità dei prodotti forniti da [OSCURATO:PERSONA] con l'attività svolta dall'imputata [OSCURATO:PERSONA]", assume la difesa che la Corte di appello di Napoli avrebbe, semplicisticamente, affermato l'attendibilità del testimone -in assenza dell'emersione di motivi di risentimento del tese nei confronti dell'imputata, circostanza mai messa in discussione- e, dunque, posto il disconoscimento dallo stesso effettuato, sia in sede tributaria che in sede dibattimentale, delle fatture di cui alla imputazione alla base della condanna. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., violazione ed errata applicazione dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen.. La difesa nei motivi di appello aveva eccepito la nullità della richiesta di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, per essere state effettuate, entrambe, ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen.; la circostanza è risultata documentalmente provata, per via della acquisizione del fascicolo del pubblico ministero da parte della Corte territoriale, che ebbe a verificare che le notifiche successive all'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. furono effettuate ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen.; la Corte napoletana, tuttavia, non avrebbe specificato per quale motivo siffatto procedere sia stato ritenuto 'regolare'. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, mancante, in ordine al rigetto del beneficio della non menzione della condanna, ex art. 175 cod.pen.. 2.3.1. Rileva, tuttavia, la perenzione del termine di prescrizione del reato contestato al 20 aprile 2025, che dovrebbe travolgere la segnalata questione per essere una eventuale pronuncia di annullamento con rinvio incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato ex art. 129 cod.proc.pen.. 2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione in relazione al rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. Il Tribunale aveva valorizzato, in senso negativo, il silenzio dell'imputata; la Corte ha basato la propria decisione sulla attestata assenza di emergenze a tal proposito utili, insufficiente ritenendo lo stato di incensuratezza. La difesa aveva, tuttavia, segnalato a tal fine il comportamento processuale dell'imputata, che, mai era stata di ostacolo al processo, e l'assenza di danno per l'Agenzia delle Entrate, essendo stata la ricorrente vittoriosa nel giudizio tributario. La Corte territoriale sarebbe incorsa in una doppia violazione di legge, dapprima nell'avallare il Tribunale di Nola che ne aveva ritenuto il rigetto sulla scorta del 'silenzio' serbato dall'imputata sui fatti addebitatile, poi nell'omettere la valutazione delle ulteriori allegazioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, svolto con riferimento alla pretesa inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], è generico, intrinsecamente ed estrinsecamente, ancor prima che manifestamente infondato. La Corte di appello, cui la questione era stata già devoluta, ha attestato l'assenza, in atti, di motivi per dubitare dell'attendibilità del teste, o per ritenere la sua deposizione minata da motivi di risentimento nei confronti della ricorrente, precisando che nemmeno il difensore, nei motivi di appello, aveva indicato ragioni nuove o diverse n base alle quali ritenere inattendibili le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale, reiterando quanto già rappresentato nella sede dell'Agenzia ove aveva potuto visionare le fatture oggetto di interesse, le disconosceva, sia quanto alla firma, che al modello, dichiarando che le operazioni con la ditta della [OSCURATO:PERSONA] erano limitate ad importi ben inferiori. A fronte di tanto il motivo in esame torna ad essere meramente contestativo, e dunque intrinsecamente generico, né si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale, le cui argomentazioni sono svolte con aderenza ai dati processuali e senza cedimenti logici. Il motivo risulta comunque, come anticipato, manifestamente infondato ove censura una valutazione di attendibilità sì come svolta ignorando la presunzione, relativa, di segno contrario, affermata con orientamento costante da questa Corte (ex multis Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017 Ud. (dep. 23/01/2018 ) Rv. 272152 - 01: «In tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonchè all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità)» 2. Inammissibile è, anche, il secondo motivo. La questione di nullità della notifica viene solo genericamente dedotta ed è pertanto inammissibile. A dispetto di quanto allegato dalla difesa secondo la quale la Corte di merito non avrebbe dato atto delle ragioni per cui la notifica come effettuata sia stata ritenuta regolare, si legge, a pagine 3 della sentenza impugnata, che così il decreto di fissazione dell'udienza preliminare come quello che dispone il giudizio sono state correttamente precedute dalle ricerche della prevenuta presso il domicilio eletto, ove, la prima volta, non risultava il nominativo all'indirizzo indicato, la seconda volta la stessa non veniva trovata al civico indicato. Ancora una volta, dunque, ci si trova al cospetto di motivo estrinsecamente generico, e, comunque, manifestamente infondato. 3. Quanto ai motivi terzo e quarto, risultano, del pari, inammissibili. Quanto alle invocate circostanze attenuanti generiche, la loro concessione deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460), né possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). Nulla al riguardo è stato specificamente dedotto oltre all'incensuratezza dell'imputata che, dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente ai fini della concessione della diminuente.Per le stesse ragioni deve essere dichiarata inammissibile anche la doglianza con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia sulla richiesta del beneficio della non menzione. L'obbligo di motivazione, nella sentenza di appello, del diniego del beneficio della non menzione ricorre solo laddove, con i motivi di impugnazione, sia stato invocato il beneficio, il che non risulta dal riepilogo, non impugnato, dei motivi di appello, e siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133 cod. pen., legittimino la concessione del beneficio stesso (Sez. 3, n. 3431 del 04/07/2012, dep. 2013, Maione, Rv. 254681). Trattasi di principio a cui non risulta essersi attenuta la ricorrente. 4. L'inammissibilità dei dedotti motivi rende ultronea qualsiasi indagine in ordine alla eventuale maturata prescrizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc
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