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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 28572/2021

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sul ricorso 14249/2016 proposto da: Comune di Matino, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 238/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, del 09/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: nell'anno 2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. promosse un giudizio arbitrale contro il comune di Matino avvalendosi della clausola compromissoria inserita nel capitolato speciale allegato in un contratto in data 30 giugno 1997, per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti; le relative domande, tese a ottenere il pagamento di corrispettivi e di maggiori oneri, vennero accolte parzialmente con lodo del 21 marzo 2012; il comune di Matino impugnò il lodo denunziando diverse violazioni; la società propose impugnazione incidentale; l'adita corte d'appello di Lecce ha accolto parzialmente l'impugnazione principale e ha invece respinto l'impugnazione incidentale; il comune di Matíno ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi; la società [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso; è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del comune, debitamente notificato e accettato dalla società controricorrente; p.q.m.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, add

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 14249/2016 proposto da: Comune di Matino, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 238/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, del 09/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nell'anno 2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. promosse un giudizio arbitrale contro il comune di Matino avvalendosi della clausola compromissoria inserita nel capitolato speciale allegato in un contratto in data 30 giugno 1997, per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti; le relative domande, tese a ottenere il pagamento di corrispettivi e di maggiori oneri, vennero accolte parzialmente con lodo del 21 marzo 2012; il comune di Matino impugnò il lodo denunziando diverse violazioni; la società propose impugnazione incidentale; l'adita corte d'appello di Lecce ha accolto parzialmente l'impugnazione principale e ha invece respinto l'impugnazione incidentale; il comune di Matíno ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi; la società [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso; è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del comune, debitamente notificato e accettato dalla società controricorrente; p.q.m. La Corte dichiara estinto il giudizio. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, add
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