Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:105
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0472_RES

Causa C‑472/21 [OSCURATO:PERSONA] lnternational mbH & Co.

KG contro [OSCURATO:PERSONA]H & Co.

Fahrzeugtechnik KG (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2023 «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegno o modello – Direttiva 98/71/CE – Articolo 3, paragrafi 3 e 4 – Requisiti per ottenere la protezione per un componente di un prodotto complesso – Nozioni di “visibilità” e di “utilizzazione normale” – Visibilità di un componente di un prodotto complesso durante la normale utilizzazione di tale prodotto da parte dell’utilizzatore finale» Ravvicinamento delle legislazioni – Disegni e modelli – Direttiva 98/71 – Requisiti per la protezione – Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso – Componente nuova e che presenta un carattere individuale – Componente che deve rimanere visibile durante la normale utilizzazione del prodotto – Visibilità della componente – Criteri di valutazione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/71, art. 3, § 3) (v. punti 38-46) Ravvicinamento delle legislazioni – Disegni e modelli – Direttiva 98/71 – Requisiti per la protezione – Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso – Componente nuova e che presenta un carattere individuale – Componente che deve rimanere visibile durante la normale utilizzazione del prodotto – Utilizzazione normale del prodotto – Nozione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/71, art. 3, § 3 e 4) (v. punti 49, 52-55 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA], una società di diritto tedesco, è titolare di un disegno o modello che rappresenta la parte inferiore di una sella di bicicletta o di una moto, registrato dal 2011 presso il [OSCURATO:PERSONA]- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, Germania, in prosieguo: il «DPMA»).

Il 27 luglio 2016 la [OSCURATO:PERSONA], una società di diritto tedesco, ha chiesto dinanzi al DPMA la dichiarazione di nullità di detto disegno o modello, facendo valere che esso non soddisfaceva le condizioni richieste per ottenere la protezione giuridica dei disegni o modelli ( 1 ).

Tale disegno o modello, infatti, applicato a una sella di bicicletta, che è una componente di un prodotto complesso come una bicicletta o una moto, non sarebbe visibile nel caso di una normale utilizzazione di tale prodotto.

Il DPMA ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità considerando che, per il disegno o modello in parola, non sussisteva alcun motivo di esclusione della protezione come disegni o modelli.

A suo avviso, la parte sulla quale si applica il disegno o modello rimane visibile in caso di utilizzazione normale del prodotto complesso, ciò che comprende anche lo smontaggio e il rimontaggio della sella a fini diversi dalla manutenzione, dall’assistenza o dalla riparazione.

A seguito di un ricorso avverso tale decisione, il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania) ha dichiarato la nullità del disegno o modello in parola con la motivazione che esso non soddisfaceva i requisiti di novità e di individualità.

A suo avviso, una componente che sia visibile solo in occasione della separazione da un prodotto complesso non soddisfa la condizione di visibilità e non può pertanto beneficiare di detta protezione giuridica.

Inoltre, detto giudice ritiene che il fatto di circolare in bicicletta nonché di salire sulla bicicletta o di scendere da essa può essere considerato come utilizzazione normale, ove la parte inferiore della sella non è visibile nel contesto di tali usi.

In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), adito dalla [OSCURATO:PERSONA] con un’impugnazione, ha chiesto alla Corte, in sostanza, da una parte, se il requisito di visibilità dei disegni o modelli applicati a un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso deve essere valutato in funzione di determinate condizioni di utilizzo del prodotto complesso o, al contrario, della sola possibilità oggettiva di riconoscere il disegno o modello applicato sulla componente quale integrata al prodotto complesso.

D’altra parte, detto giudice si è chiesto, in sostanza, quali siano i criteri pertinenti per caratterizzare l’utilizzazione normale di un prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale.

Con la sua sentenza emessa in una causa pregiudiziale, la Corte precisa, da una parte, il requisito di visibilità perché un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli e, dall’altra, i criteri che caratterizzano la nozione di «utilizzazione normale» di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71.

Giudizio della Corte In un primo momento, la Corte si focalizza sulla questione della visibilità di una componente, una volta incorporata in un prodotto complesso.

Inizialmente, essa ricorda che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 stabilisce una regola speciale concernente specificamente i disegni o modelli applicati a un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso.

Essa sottolinea, a tal riguardo, che è l’aspetto di un prodotto o di una parte di esso che costituisce l’oggetto della protezione giuridica dei disegni o modelli.

Per quanto riguarda i requisiti che devono essere soddisfatti affinché l’aspetto della componente del prodotto complesso possa essere oggetto di tutela in quanto disegno o modello, la Corte rinvia alla sua precedente giurisprudenza secondo cui tale componente deve essere visibile e delimitata da caratteristiche che costituiscono il suo aspetto particolare, il che presuppone che l’aspetto di questa parte non possa confondersi interamente nel prodotto d’insieme.

La Corte sottolinea che questa giurisprudenza, che si inscrive nel contesto della protezione dei disegni o modelli previsto dal regolamento n. 6/2002 ( 2 ), è parimenti applicabile al sistema di protezione dei disegni o modelli della direttiva 98/71.

Tuttavia, per beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, deve rimanere visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto.

In tal senso, una valutazione in abstracto della visibilità della parte incorporata in un prodotto complesso, senza connessione con una qualsivoglia situazione concreta di utilizzazione di tale prodotto, non è sufficiente perché una tale parte possa beneficiare di una protezione giuridica.

Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 non impone che una parte che è incorporata a un prodotto complesso resti visibile nella sua integralità in ogni momento dell’utilizzazione di detto prodotto.

Pertanto, la visibilità di una componente incorporata in un prodotto complesso non può essere valutata unicamente dal punto di osservazione dell’utilizzatore finale di tale prodotto, ma anche dal punto di vista di un osservatore esterno.

In un secondo momento, la Corte esamina la nozione di «utilizzazione normale» di un tale prodotto da parte dell’utilizzatore finale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71.

Per quanto riguarda, da una parte, la questione se l’utilizzazione normale di un prodotto complesso corrisponda all’utilizzazione voluta dal produttore della componente, a quella voluta dal produttore del prodotto complesso o all’uso abituale del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale, la Corte statuisce che tale disposizione considera l’utilizzazione normale del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale.

La Corte precisa, a tal riguardo, che l’utilizzazione normale o abituale di un prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale corrisponde, in linea di principio, ad un’utilizzazione conforme alla destinazione del prodotto complesso voluta dal produttore o dal progettista di quest’ultimo.

Tuttavia, il legislatore dell’Unione ha inteso riferirsi all’utilizzazione abituale del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale, al fine di escludere un’utilizzazione di tale prodotto in altre fasi degli scambi commerciali e di evitare così un’elusione della condizione di visibilità.

Pertanto, la valutazione dell’utilizzazione normale di un prodotto complesso non può essere fondata unicamente sull’intenzione del produttore della componente o del prodotto complesso.

D’altra parte, per quanto riguarda la quesitone relativa a quale utilizzazione di un prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale costituisca una «utilizzazione normale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 98/71, la Corte afferma che il fatto che tale disposizione non precisi quale tipo di utilizzazione del prodotto sia contemplato da tale nozione e si riferisca, in maniera generale, all’utilizzazione di un siffatto prodotto da parte dell’utilizzatore finale, depone a favore di un’interpretazione estensiva di detta nozione.

A tal riguardo, tenuto conto del fatto che, in pratica, l’utilizzazione di un prodotto nella sua funzione principale richiede spesso differenti atti che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto abbia svolto tale funzione principale, la Corte conclude che l’utilizzazione normale di un prodotto complesso comprende tutti questi atti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi, vale a dire gli atti relativi alla manutenzione, all’assistenza e alla riparazione.

Conseguentemente, la nozione di «utilizzazione normale» deve comprendere gli atti che si riferiscono all’utilizzazione abituale di un prodotto nonché altri atti che possono ragionevolmente essere compiuti durante tale uso e che sono usuali dal punto di osservazione dell’utilizzatore finale, compresi quelli che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto ha svolto la sua funzione principale, quali il deposito e il trasporto di quest’ultimo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte statuisce che il requisito di visibilità dei disegni o modelli applicati a un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso deve essere valutato alla luce di una situazione di utilizzazione normale del prodotto complesso, di modo che la componente di cui trattasi, una volta incorporata in detto prodotto, rimanga visibile durante siffatta utilizzazione.

A tal fine, la visibilità di una componente di un prodotto complesso in occasione della sua utilizzazione normale da parte dell’utilizzatore finale deve essere valutata dal punto di osservazione di tale utilizzatore nonché da quello di un osservatore esterno.

Tale utilizzazione normale deve comprendere gli atti compiuti durante l’utilizzazione principale di un prodotto complesso nonché quelli che devono essere abitualmente compiuti dall’utilizzatore finale nell’ambito di una siffatta utilizzazione, ad eccezione della manutenzione, dell’assistenza e della riparazione. ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 4 del Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (legge sulla protezione dei disegni), del 24 febbraio 2014 (BGBl. 2014 I, pag. 122), che traspone la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli ( GU 1998, L 289, pag. 28 ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ( GU 2002, L 3, pag. 1 ),

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0472_RES Causa C‑472/21 [OSCURATO:PERSONA] lnternational mbH & Co. KG contro [OSCURATO:PERSONA]H & Co. Fahrzeugtechnik KG (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesgerichtshof) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2023 «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Disegno o modello – Direttiva 98/71/CE – Articolo 3, paragrafi 3 e 4 – Requisiti per ottenere la protezione per un componente di un prodotto complesso – Nozioni di “visibilità” e di “utilizzazione normale” – Visibilità di un componente di un prodotto complesso durante la normale utilizzazione di tale prodotto da parte dell’utilizzatore finale» Ravvicinamento delle legislazioni – Disegni e modelli – Direttiva 98/71 – Requisiti per la protezione – Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso – Componente nuova e che presenta un carattere individuale – Componente che deve rimanere visibile durante la normale utilizzazione del prodotto – Visibilità della componente – Criteri di valutazione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/71, art. 3, § 3) (v. punti 38-46) Ravvicinamento delle legislazioni – Disegni e modelli – Direttiva 98/71 – Requisiti per la protezione – Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso – Componente nuova e che presenta un carattere individuale – Componente che deve rimanere visibile durante la normale utilizzazione del prodotto – Utilizzazione normale del prodotto – Nozione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/71, art. 3, § 3 e 4) (v. punti 49, 52-55 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA], una società di diritto tedesco, è titolare di un disegno o modello che rappresenta la parte inferiore di una sella di bicicletta o di una moto, registrato dal 2011 presso il [OSCURATO:PERSONA]- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, Germania, in prosieguo: il «DPMA»). Il 27 luglio 2016 la [OSCURATO:PERSONA], una società di diritto tedesco, ha chiesto dinanzi al DPMA la dichiarazione di nullità di detto disegno o modello, facendo valere che esso non soddisfaceva le condizioni richieste per ottenere la protezione giuridica dei disegni o modelli ( 1 ). Tale disegno o modello, infatti, applicato a una sella di bicicletta, che è una componente di un prodotto complesso come una bicicletta o una moto, non sarebbe visibile nel caso di una normale utilizzazione di tale prodotto. Il DPMA ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità considerando che, per il disegno o modello in parola, non sussisteva alcun motivo di esclusione della protezione come disegni o modelli. A suo avviso, la parte sulla quale si applica il disegno o modello rimane visibile in caso di utilizzazione normale del prodotto complesso, ciò che comprende anche lo smontaggio e il rimontaggio della sella a fini diversi dalla manutenzione, dall’assistenza o dalla riparazione. A seguito di un ricorso avverso tale decisione, il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania) ha dichiarato la nullità del disegno o modello in parola con la motivazione che esso non soddisfaceva i requisiti di novità e di individualità. A suo avviso, una componente che sia visibile solo in occasione della separazione da un prodotto complesso non soddisfa la condizione di visibilità e non può pertanto beneficiare di detta protezione giuridica. Inoltre, detto giudice ritiene che il fatto di circolare in bicicletta nonché di salire sulla bicicletta o di scendere da essa può essere considerato come utilizzazione normale, ove la parte inferiore della sella non è visibile nel contesto di tali usi. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), adito dalla [OSCURATO:PERSONA] con un’impugnazione, ha chiesto alla Corte, in sostanza, da una parte, se il requisito di visibilità dei disegni o modelli applicati a un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso deve essere valutato in funzione di determinate condizioni di utilizzo del prodotto complesso o, al contrario, della sola possibilità oggettiva di riconoscere il disegno o modello applicato sulla componente quale integrata al prodotto complesso. D’altra parte, detto giudice si è chiesto, in sostanza, quali siano i criteri pertinenti per caratterizzare l’utilizzazione normale di un prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale. Con la sua sentenza emessa in una causa pregiudiziale, la Corte precisa, da una parte, il requisito di visibilità perché un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli e, dall’altra, i criteri che caratterizzano la nozione di «utilizzazione normale» di tale prodotto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71. Giudizio della Corte In un primo momento, la Corte si focalizza sulla questione della visibilità di una componente, una volta incorporata in un prodotto complesso. Inizialmente, essa ricorda che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 stabilisce una regola speciale concernente specificamente i disegni o modelli applicati a un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso. Essa sottolinea, a tal riguardo, che è l’aspetto di un prodotto o di una parte di esso che costituisce l’oggetto della protezione giuridica dei disegni o modelli. Per quanto riguarda i requisiti che devono essere soddisfatti affinché l’aspetto della componente del prodotto complesso possa essere oggetto di tutela in quanto disegno o modello, la Corte rinvia alla sua precedente giurisprudenza secondo cui tale componente deve essere visibile e delimitata da caratteristiche che costituiscono il suo aspetto particolare, il che presuppone che l’aspetto di questa parte non possa confondersi interamente nel prodotto d’insieme. La Corte sottolinea che questa giurisprudenza, che si inscrive nel contesto della protezione dei disegni o modelli previsto dal regolamento n. 6/2002 ( 2 ), è parimenti applicabile al sistema di protezione dei disegni o modelli della direttiva 98/71. Tuttavia, per beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, deve rimanere visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto. In tal senso, una valutazione in abstracto della visibilità della parte incorporata in un prodotto complesso, senza connessione con una qualsivoglia situazione concreta di utilizzazione di tale prodotto, non è sufficiente perché una tale parte possa beneficiare di una protezione giuridica. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/71 non impone che una parte che è incorporata a un prodotto complesso resti visibile nella sua integralità in ogni momento dell’utilizzazione di detto prodotto. Pertanto, la visibilità di una componente incorporata in un prodotto complesso non può essere valutata unicamente dal punto di osservazione dell’utilizzatore finale di tale prodotto, ma anche dal punto di vista di un osservatore esterno. In un secondo momento, la Corte esamina la nozione di «utilizzazione normale» di un tale prodotto da parte dell’utilizzatore finale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 98/71. Per quanto riguarda, da una parte, la questione se l’utilizzazione normale di un prodotto complesso corrisponda all’utilizzazione voluta dal produttore della componente, a quella voluta dal produttore del prodotto complesso o all’uso abituale del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale, la Corte statuisce che tale disposizione considera l’utilizzazione normale del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale. La Corte precisa, a tal riguardo, che l’utilizzazione normale o abituale di un prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale corrisponde, in linea di principio, ad un’utilizzazione conforme alla destinazione del prodotto complesso voluta dal produttore o dal progettista di quest’ultimo. Tuttavia, il legislatore dell’Unione ha inteso riferirsi all’utilizzazione abituale del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale, al fine di escludere un’utilizzazione di tale prodotto in altre fasi degli scambi commerciali e di evitare così un’elusione della condizione di visibilità. Pertanto, la valutazione dell’utilizzazione normale di un prodotto complesso non può essere fondata unicamente sull’intenzione del produttore della componente o del prodotto complesso. D’altra parte, per quanto riguarda la quesitone relativa a quale utilizzazione di un prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale costituisca una «utilizzazione normale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 98/71, la Corte afferma che il fatto che tale disposizione non precisi quale tipo di utilizzazione del prodotto sia contemplato da tale nozione e si riferisca, in maniera generale, all’utilizzazione di un siffatto prodotto da parte dell’utilizzatore finale, depone a favore di un’interpretazione estensiva di detta nozione. A tal riguardo, tenuto conto del fatto che, in pratica, l’utilizzazione di un prodotto nella sua funzione principale richiede spesso differenti atti che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto abbia svolto tale funzione principale, la Corte conclude che l’utilizzazione normale di un prodotto complesso comprende tutti questi atti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi, vale a dire gli atti relativi alla manutenzione, all’assistenza e alla riparazione. Conseguentemente, la nozione di «utilizzazione normale» deve comprendere gli atti che si riferiscono all’utilizzazione abituale di un prodotto nonché altri atti che possono ragionevolmente essere compiuti durante tale uso e che sono usuali dal punto di osservazione dell’utilizzatore finale, compresi quelli che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto ha svolto la sua funzione principale, quali il deposito e il trasporto di quest’ultimo. Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte statuisce che il requisito di visibilità dei disegni o modelli applicati a un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso deve essere valutato alla luce di una situazione di utilizzazione normale del prodotto complesso, di modo che la componente di cui trattasi, una volta incorporata in detto prodotto, rimanga visibile durante siffatta utilizzazione. A tal fine, la visibilità di una componente di un prodotto complesso in occasione della sua utilizzazione normale da parte dell’utilizzatore finale deve essere valutata dal punto di osservazione di tale utilizzatore nonché da quello di un osservatore esterno. Tale utilizzazione normale deve comprendere gli atti compiuti durante l’utilizzazione principale di un prodotto complesso nonché quelli che devono essere abitualmente compiuti dall’utilizzatore finale nell’ambito di una siffatta utilizzazione, ad eccezione della manutenzione, dell’assistenza e della riparazione. ( 1 ) Ai sensi dell’articolo 4 del Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (legge sulla protezione dei disegni), del 24 febbraio 2014 (BGBl. 2014 I, pag. 122), che traspone la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli ( GU 1998, L 289, pag. 28 ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ( GU 2002, L 3, pag. 1 ),
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris