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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08317/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 1991 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliate, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Reggio di Calabria, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico, n. 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e - - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATI e [OSCURATO:PERSONA] - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:PERSONA] c.f.

SNTMSM54TO6H2240 - INTIMATI avverso la sentenza n. 726 - 9.6/19.11.2020 Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Premettevano che con atto del 13.12.1993 i convenuti avevano promesso di vendere ed essi attori avevano promesso di acquistare un appartamento ricompreso nello stabile in [OSCURATO:PERSONA], alla via Pietrastorta, n. 32.

Premettevano che il termine per la stipula era stato fissato al 13.3.1994 e si era concordato che al momento della stipula l'immobile avrebbe dovuto esser libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.Indi esponevano che il notaio incaricato per il rogito aveva riscontrato che sul terreno ove era stato edificato l'immobile, risultava trascritto un pignoramento contro l'originario proprietario.

Chiedevano accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento dei promittenti venditori e dunque la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare di compravendita, con condanna dei promittenti venditori alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria nonché alla restituzione dell'acconto di euro 2.585,28, oltre interessi.

2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Instavano per il rigetto dell'avversa domanda.

In riconvenzionale chiedevano condannarsi gli attori, rimasti nella disponibilità dell'immobile per sei anni dalla stipula, al pagamento di un'indennità di occupazione.

Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], loro danti causa, nonché la "[OSCURATO:PERSONA]", ossia l'agenzia che aveva mediato ai fini della stipula del preliminare, perché da costoro fossero tenuti indenni.

3. Si costituivano unicamente la "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA].

Instavano per il rigetto della domanda nei loro confronti esperita.

4. Con sentenza n. 372/2012 il tribunale, tra l'altro, rigettava le domande degli attori e le domande riconvenzionali dei convenuti.

5. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

AS( 3 [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) nonché [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]).

Resisteva la "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA].

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6. Con sentenza n. 726/2020 la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, dichiarava l'inadempimento contrattuale degli originari promittenti venditori e per l'effetto condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il doppio della caparra, ovvero euro 20.658,27, nonché la somma di euro 2.582,28, ricevuta in conto prezzo, oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo; rigettava l'appello incidentale proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA]", condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che l'appello doveva reputarsi senz'altro ammissibile in rapporto al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ., siccome era possibile cogliere la portata, la natura ed il senso della critica formulata al primo dictum.

Evidenziava che la trascrizione del pignoramento sul terreno ove era stato edificato il fabbricato in cui era ricompreso l'appartamento promesso in vendita, era stata di certo fattore e causa della mancata stipulazione del definitivo.

Evidenziava che, alla stregua della letterale formulazione di talune espressioni figuranti nel preliminare, i promittenti venditori in epoca immediatamente precedente la stipula del compromesso avevano sicuramente acquisito conoscenza della trascrizione del pignoramento gravante sul terreno.Evidenziava che le dichiarazioni rese del teste [OSCURATO:PERSONA] non erano idonee a dimostrare che i promittenti venditori erano venuti a conoscenza della trascrizione pregiudizievole in epoca successiva.

7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto darsi atto del giudicato formatosi con riferimento alla sua posizione; con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

8. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

9. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA].

10. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.

Deducono che ha errato la corte d'appello a reputare conforme al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. e dunque ammissibile l'appello esperito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Deducono che l'avverso gravame non conteneva l'indicazione né delle parti del primo dictum che si era inteso impugnare né delle modifiche da apportare alla valutazione in fatto ed in diritto operata dal tribunale.

11. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Deducono che ha errato la corte distrettuale a ritenere, alla stregua segnatamente dell'espressione verbale "sarà" figurante nel testo del preliminare, che fossero a conoscenza della trascrizione del pignoramento.

Deducono che la corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi al senso letterale delle espressioni adoperate ed avrebbe dovuto interpretate le clausole contrattuali l'una per mezzo delle altre.

Deducono che ha errato la corte di seconde cure a considerare parzialmente inidonee le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

12. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che le ricorrenti, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, hanno provveduto a depositare, non sono da condividere.

Il ricorso è dunque, propriamente, inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso assorbe, in ogni caso, l'istanza formulata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e con cui costui ha chiesto che si dia atto della formazione del giudicato in ordine alla sua posizione processuale.13.

Con precipuo riferimento al primo motivo ne va rilevato il difetto di specificità ed "autosufficienza".

In particolare, non risulta riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione il motivo d'appello esperito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] asseritamente in violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione - "ultima" (l'appello è stato notificato il 18/19.4.2013: cfr. sentenza d'appello, pag. 4) - applicabile nella specie ratione temporis (risulta invece riprodotta la motivazione del secondo dictum in punto di conformità dell'appello all'art. 342 cod. proc. civ.).

Invero, questa Corte spiega che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso; cosicché, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880).

14. In ogni caso, questa Corte ha ulteriormente chiarito che non può considerarsi aspecifico e deve, dunque, essere dichiarato ammissibile il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7675).

E' propriamente il caso per cui è ricorso.

La Corte di [OSCURATO:PERSONA], del resto, ha provveduto senza ostacoli alla compiuta disamina del merito.

15. Con precipuo riferimento al secondo motivo si rileva quanto segue.

16. Innegabilmente, il primo profilo (2.1) del secondo mezzo di impugnazione veicola una quaestio ermeneutica, sicché non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Innanzitutto, l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ., per inadeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella di cui al dec. leg. n. 83/2012, per omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355), novello articolo applicabile alla fattispecie ratione temporis.

Altresì, l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi - così come invece nella specie - in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; 6,1 d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

17. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali testé enunciate l'interpretazione patrocinata dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] è immune da vizi suscettibili di assumer rilievo in relazione alla previsione del (novello) n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. ed alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

E' da escludere difatti che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate (giusta, appunto, la statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite) ad acquisire significato in rapporto alla (novella) previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.

Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Invero, ha puntualizzato che "il verbo essere coniugato al futuro (sarà) non può essere riferito alla libertà dell'immobile da persone e cose posto che con la firma del preliminare i promissari acquirenti venivano immessi nel possesso del bene, bensì alla libertà da trascrizioni pregiudizievoli, trascrizioni ecc. (...)" (così sentenza d'appello, pag. 12).

18. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l'interpretazione patrocinata dalla corte territoriale è, inoltre, assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.

Invero, in tema di ermeneutica contrattuale, la norma di cui all'art. 1362 cod. civ., nel sancire, al 10 co., la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta punto l'elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete alla adozione di altri - e sussidiari - canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art. 1362; cosicché, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell'attività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocità (dimostrativa di una intima ed incontroversa "ratio contrahendig obbliga l'interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria, soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (cfr. Cass. 4.5.2005, n. 9284; Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576; Cass. 25.6.1985, n. 3823).

19. Innegabilmente, con il secondo profilo (2.2) del secondo mezzo di impugnazione le ricorrenti si dolgono per l'asserita omessa, erronea valutazione I delle risultanze probatorie ("il giudice di seconde cure avrebbe non solo non valutato tutti gli elementi a sua disposizione, ma anche interpretato quell'unico elemento assunto quale dirimente la controversia (...) in maniera non fedele al canone normativo (...)": così memoria delle ricorrenti, pagg. 2 - 3).

E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora - è il caso di specie - il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415).

Analogamente, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

20. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], comunque evocato nel presente giudizio di legittimità, le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese.

21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 1991 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliate, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Reggio di Calabria, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico, n. 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e - - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATI e [OSCURATO:PERSONA] - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:PERSONA] c.f. SNTMSM54TO6H2240 - INTIMATI avverso la sentenza n. 726 - 9.6/19.11.2020 Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Premettevano che con atto del 13.12.1993 i convenuti avevano promesso di vendere ed essi attori avevano promesso di acquistare un appartamento ricompreso nello stabile in [OSCURATO:PERSONA], alla via Pietrastorta, n. 32. Premettevano che il termine per la stipula era stato fissato al 13.3.1994 e si era concordato che al momento della stipula l'immobile avrebbe dovuto esser libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.Indi esponevano che il notaio incaricato per il rogito aveva riscontrato che sul terreno ove era stato edificato l'immobile, risultava trascritto un pignoramento contro l'originario proprietario. Chiedevano accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento dei promittenti venditori e dunque la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare di compravendita, con condanna dei promittenti venditori alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria nonché alla restituzione dell'acconto di euro 2.585,28, oltre interessi. 2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Instavano per il rigetto dell'avversa domanda. In riconvenzionale chiedevano condannarsi gli attori, rimasti nella disponibilità dell'immobile per sei anni dalla stipula, al pagamento di un'indennità di occupazione. Chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], loro danti causa, nonché la "[OSCURATO:PERSONA]", ossia l'agenzia che aveva mediato ai fini della stipula del preliminare, perché da costoro fossero tenuti indenni. 3. Si costituivano unicamente la "[OSCURATO:PERSONA]" e [OSCURATO:PERSONA]. Instavano per il rigetto della domanda nei loro confronti esperita. 4. Con sentenza n. 372/2012 il tribunale, tra l'altro, rigettava le domande degli attori e le domande riconvenzionali dei convenuti. 5. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. AS( 3 [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) nonché [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]). Resisteva la "[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA]. Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 726/2020 la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, dichiarava l'inadempimento contrattuale degli originari promittenti venditori e per l'effetto condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] il doppio della caparra, ovvero euro 20.658,27, nonché la somma di euro 2.582,28, ricevuta in conto prezzo, oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo; rigettava l'appello incidentale proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA]", condannava in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado. Evidenziava la corte che l'appello doveva reputarsi senz'altro ammissibile in rapporto al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ., siccome era possibile cogliere la portata, la natura ed il senso della critica formulata al primo dictum. Evidenziava che la trascrizione del pignoramento sul terreno ove era stato edificato il fabbricato in cui era ricompreso l'appartamento promesso in vendita, era stata di certo fattore e causa della mancata stipulazione del definitivo. Evidenziava che, alla stregua della letterale formulazione di talune espressioni figuranti nel preliminare, i promittenti venditori in epoca immediatamente precedente la stipula del compromesso avevano sicuramente acquisito conoscenza della trascrizione del pignoramento gravante sul terreno.Evidenziava che le dichiarazioni rese del teste [OSCURATO:PERSONA] non erano idonee a dimostrare che i promittenti venditori erano venuti a conoscenza della trascrizione pregiudizievole in epoca successiva. 7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto darsi atto del giudicato formatosi con riferimento alla sua posizione; con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 8. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 9. I ricorrenti hanno depositato memoria. Del pari ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]. 10. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. Deducono che ha errato la corte d'appello a reputare conforme al disposto dell'art. 342 cod. proc. civ. e dunque ammissibile l'appello esperito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deducono che l'avverso gravame non conteneva l'indicazione né delle parti del primo dictum che si era inteso impugnare né delle modifiche da apportare alla valutazione in fatto ed in diritto operata dal tribunale. 11. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Deducono che ha errato la corte distrettuale a ritenere, alla stregua segnatamente dell'espressione verbale "sarà" figurante nel testo del preliminare, che fossero a conoscenza della trascrizione del pignoramento. Deducono che la corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi al senso letterale delle espressioni adoperate ed avrebbe dovuto interpretate le clausole contrattuali l'una per mezzo delle altre. Deducono che ha errato la corte di seconde cure a considerare parzialmente inidonee le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. 12. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che le ricorrenti, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, hanno provveduto a depositare, non sono da condividere. Il ricorso è dunque, propriamente, inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di [OSCURATO:PERSONA] ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. La declaratoria di inammissibilità del ricorso assorbe, in ogni caso, l'istanza formulata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e con cui costui ha chiesto che si dia atto della formazione del giudicato in ordine alla sua posizione processuale.13. Con precipuo riferimento al primo motivo ne va rilevato il difetto di specificità ed "autosufficienza". In particolare, non risulta riprodotto nel corpo del ricorso per cassazione il motivo d'appello esperito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] asseritamente in violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione - "ultima" (l'appello è stato notificato il 18/19.4.2013: cfr. sentenza d'appello, pag. 4) - applicabile nella specie ratione temporis (risulta invece riprodotta la motivazione del secondo dictum in punto di conformità dell'appello all'art. 342 cod. proc. civ.). Invero, questa Corte spiega che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso; cosicché, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880). 14. In ogni caso, questa Corte ha ulteriormente chiarito che non può considerarsi aspecifico e deve, dunque, essere dichiarato ammissibile il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7675). E' propriamente il caso per cui è ricorso. La Corte di [OSCURATO:PERSONA], del resto, ha provveduto senza ostacoli alla compiuta disamina del merito. 15. Con precipuo riferimento al secondo motivo si rileva quanto segue. 16. Innegabilmente, il primo profilo (2.1) del secondo mezzo di impugnazione veicola una quaestio ermeneutica, sicché non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto. Innanzitutto, l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ., per inadeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella di cui al dec. leg. n. 83/2012, per omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355), novello articolo applicabile alla fattispecie ratione temporis. Altresì, l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi - così come invece nella specie - in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; 6,1 d'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 17. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali testé enunciate l'interpretazione patrocinata dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] è immune da vizi suscettibili di assumer rilievo in relazione alla previsione del (novello) n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. ed alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014. E' da escludere difatti che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate (giusta, appunto, la statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite) ad acquisire significato in rapporto alla (novella) previsione del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum. Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Invero, ha puntualizzato che "il verbo essere coniugato al futuro (sarà) non può essere riferito alla libertà dell'immobile da persone e cose posto che con la firma del preliminare i promissari acquirenti venivano immessi nel possesso del bene, bensì alla libertà da trascrizioni pregiudizievoli, trascrizioni ecc. (...)" (così sentenza d'appello, pag. 12). 18. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l'interpretazione patrocinata dalla corte territoriale è, inoltre, assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. Invero, in tema di ermeneutica contrattuale, la norma di cui all'art. 1362 cod. civ., nel sancire, al 10 co., la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta punto l'elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete alla adozione di altri - e sussidiari - canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art. 1362; cosicché, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell'attività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocità (dimostrativa di una intima ed incontroversa "ratio contrahendig obbliga l'interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria, soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (cfr. Cass. 4.5.2005, n. 9284; Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576; Cass. 25.6.1985, n. 3823). 19. Innegabilmente, con il secondo profilo (2.2) del secondo mezzo di impugnazione le ricorrenti si dolgono per l'asserita omessa, erronea valutazione I delle risultanze probatorie ("il giudice di seconde cure avrebbe non solo non valutato tutti gli elementi a sua disposizione, ma anche interpretato quell'unico elemento assunto quale dirimente la controversia (...) in maniera non fedele al canone normativo (...)": così memoria delle ricorrenti, pagg. 2 - 3). E tuttavia l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora - è il caso di specie - il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415). Analogamente, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153). 20. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], comunque evocato nel presente giudizio di legittimità, le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va nei suoi confronti assunta in ordine alle spese. 21. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Sentenza Cassazione n. 08317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris