CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto i motivi di ricorso, concernenti la sussistenza del reato e il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso, sono meramente riproduttivp di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giurid,ici dal giudice di merito (nella sentenza impugnata, in at4t eua (Ke_ particolare, sijl ricorrente - trasportato a bordo di un motociclo - non si fermava all'Alt, iniziando una fuga con modalità di per sé pericolose; in ordine alla sua volontaria partecipazione alla condotta criminosa, è stato segnalato che il ricorrente, dopo essere caduto, tentava di darsi alla fuga unitamente al conducente, il che dimostra la comune volontà anche nella fase iniziale della condotta); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e