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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26686/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26251/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 2178/2020, depositata il 15 luglio 2020 , e notificata 3 settembre 2020, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 2178/2020, depositata il 15 luglio 2020, e notificata 3 settembre 2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA],così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accoltol’impugnazione di un avviso di accertamento emess o per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’anno 2011,ed al possesso di terreni edificabili; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - andava accolto il motivo di appello che recava censura della motivazione della pronuncia resa dal primo giudice, venendo in considerazione una motivazione per relationem (alla sentenza n. 3070/17, della Commissione tributaria regionale del Lazio) che non rendeva esplicite le ragioni del rinvio, per di più a fronte di pronuncia resa in relazione a distinto periodo di imposta; -del pari fondato risultava il motivo di gravame che involgeva la natura edificabile dei terreni oggetto di tassazione in quanto risultava che il fondo era stato «inserito nella variante al P.R.G. approvata con la [OSCURATO:PERSONA] n. 6 del 7/4/04», così che doveva ritenersi edificabile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.l. 223/06, indipendentemente dall’approvazione della variante da parte della Regione;

2. – [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tremotivi; -il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attiv ità difensiva .

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, secondo comma, n. 4, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., e dell’art. 111 Cost.; -si assume, in sintesi, che il giudice del gravame aveva pronunciato in termini apparenti circa il difetto di motivazione della pronuncia di prime cure che - a fronte della sostanziale identità della fattispecie concreta esaminata - aveva richiamato altra pronuncia di merito per rilevare che (anche) per l’anno in contestazione l’ente impositore non aveva offerto prova della edificabilità delle aree «in assenza di strumenti attuativi, mentre il terreno di cui trattasi ha destinazione agricola e la potenziale eventuale edificabilità non ha comunque alcuna attualità»;

2. –il motivo è inammissibile; 2.1 – il giudice del gravame, difatti, dopo aver dato conto del contenuto della pronuncia di prime cure - e rilevato che dalla stessa non erano evincibili «le ragioni della condivisione» del precedente di merito (ivi) evocato - ha proceduto ad un’autonoma valuta zione della res controversa accertando la natura edificabile dei terreni sul fondamento del loro inserimento in una variante del piano regolatore generale; - nel suo complesso, pertanto, risulta esplicita la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia né diversamente rileva in quali termini sia stata censurata la motivazione posta a fondamento della pronuncia di prime cure che, ad ogni modo, è stata riformata (proprio) in ragione della rilevata edificabilità dei terreni oggetto di imposizione; -non sussiste, dunque, alcun interesse del ricorrente a censurare il profilo motivazionale che ha assunto contenuto censorio a riguardo della motivazione della sentenza (allora) impugnata, siccome la pronuncia (ora) impugnata reca inequivoca esplicitazione della propria ratio decidendi;- come, difatti, più volte affermato dalla Corte, l 'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza dì un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica ( Cass., 11 dicembre 2020, n. 28307; Cass., 18 febbraio 2020, n. 3991; Cass. Sez.

U., 19 maggio 2008, n. 12637);

3. – il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 5, comma 5; - assume , in sintesi, il ricorrente che il giudice del gravame - nell’attribuire rilevanza all’adozione della variante allo strumento urbanistico generale - non a veva considerato che veniva, così, in considerazione un’edificabilità dei terreni in possesso per un verso parziale -siccome involgendo parte dei terreni oggetto di tassazione - e, per il restante, meramente potenziale, e non attuale, in difetto di approvazione di un piano attuativo con annessa convenzione urbanistica; - soggiunge, quindi, il ricorrente che dette prospettazioni - formulate (anche) dietro produzione di una consulenza di parte - avrebbero dovuto ritenersi accolte nella pronuncia di prime cure e, ad ogni modo, corrispondenti a mere difese, così esaminabili in appello nonostante la contumacia di esso esponente, esame, per vero, nemmeno escluso a fronte della loro qualificazione alla stregua di eccezioni in senso proprio; 3.1 – col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 2, comma 1, lett. b), 5, commi 5 e 7, e 9, comma 1, sull’assuntoche - così come dedotto col ricorso introduttivo del giudizio - la base imponibile del tributo non avrebbe potuto determinarsi con riferimento all’edificabilità dei suoli (art. 5, comma 5, cit.) venendo in considerazione aree condotte ad uso agricolo da esso esponente e, così, fattispecie impositiva da correlare, quanto alla base imponibile, al reddito domenicale rivalutato (art. 5, comma7, cit.);

4. – i due motivi - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi- sono destituiti di fondamento, e v anno senz’altro disattesi; 4.1 – occorre premettere che, come ben rilevato dal giudice del gravame, la motivazione della pronuncia di prime cure prospettava, in termini apodittici, l’inedificabilità delle aree («in assenza di strumenti attuativi, mentre ilterreno di cui trattasi ha destinazione agricola e la potenziale eventuale edificabilità non ha comunque alcuna attualità»); laddove, dunque, il riferimento al difetto di «strumenti attuativi»e di una attuale potenzialità edificatoria, ed alla «destinazione agricola» del terreno, per nulla rendeva evidente l’esame della eccezione svolta con riferimento (anche) alla conduzione diretta del fondo ad uso agricolo e, per di più, correlava (proprio) al rilevato difetto di «strumenti attuativi» la conseguente assenza di un’attualità edificatoria; 4.2 – le questioni che, allora, il ricorrente pone con i due motivi andavano specificamente riproposte in appello venendo in considerazione eccezioni fondate su fatti (impeditivi e modificativi) incidenti sulla fattispecie imponibile, e sotto il profilo dell’applicazione delparametro normativo d ella tassazione correlat o al possesso di aree edificabili; -nello specifico, sotto il velo della denuncia di violazione di legge (art. 5, commi 5 e 7, cit.), il ricorrente prospetta un riesame nel merito degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva che - non esaminati dal giudice di prime cure - non er ano stati nemmeno riproposti nel giudizio di appello, stante la contumacia della stessa parte vittoriosa nel primo grado di giudizio; -in tema di contenzioso tributario, difatti, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti (v.

Cass., 20 settembre 1996, n. 8387 cui adde, ex plurimis , Cass ., 27 luglio 2018, n. 20003; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1737; Cass., 6 aprile 2017, n. 9020); - come, poi , statuito dalla Corte, - con orientamento che si è consolidato anche in relazione alla disposizione di cui all’art. 346 cod. proc. civ. ( Cass., 19 dic embre 2013, n. 28454; Cass., 12 novembre 2007, n. 23489; Cass., 12 novembre 2007, n. 23479; Cass., 13 settembre 2006, n. 19555), - la norma posta dall'art. 346 cod. proc. civ. e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,- per la qualele domande e le eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado, e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, - si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello ( Cass., 13 magg io 2003, n. 7316); - con riferimento, quindi , al parametro di tassazione correlato al reddito domenicale (art. 5, comma 7, cit.), la Corte ha ripetutamente statuito che un fondo intanto può beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreniedificabili destinati a fini agricoli, in quanto sia riscontrata - ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicchè tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio (v.

Cass., 17 maggio 2017, n. 12422; Cass., 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., 28 aprile 2010, n. 10144; v. altresì, con riferimento alla disposizione di cui al d.lgs. n. 504/1992, art. 9, Cass., 12 aprile 2019, n. 10284; Cass., 30 giugno 2010, n. 15551; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510);

5. - le spese del giudizio di legit timità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parterimasta intimata, mentre nei confronti del ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26251/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – avverso la sentenza n. 2178/2020, depositata il 15 luglio 2020 , e notificata 3 settembre 2020, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 2178/2020, depositata il 15 luglio 2020, e notificata 3 settembre 2020, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA],così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accoltol’impugnazione di un avviso di accertamento emess o per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’anno 2011,ed al possesso di terreni edificabili; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - andava accolto il motivo di appello che recava censura della motivazione della pronuncia resa dal primo giudice, venendo in considerazione una motivazione per relationem (alla sentenza n. 3070/17, della Commissione tributaria regionale del Lazio) che non rendeva esplicite le ragioni del rinvio, per di più a fronte di pronuncia resa in relazione a distinto periodo di imposta; -del pari fondato risultava il motivo di gravame che involgeva la natura edificabile dei terreni oggetto di tassazione in quanto risultava che il fondo era stato «inserito nella variante al P.R.G. approvata con la [OSCURATO:PERSONA] n. 6 del 7/4/04», così che doveva ritenersi edificabile, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.l. 223/06, indipendentemente dall’approvazione della variante da parte della Regione; 2. – [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tremotivi; -il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attiv ità difensiva . Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, secondo comma, n. 4, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 d.a. cod. proc. civ., e dell’art. 111 Cost.; -si assume, in sintesi, che il giudice del gravame aveva pronunciato in termini apparenti circa il difetto di motivazione della pronuncia di prime cure che - a fronte della sostanziale identità della fattispecie concreta esaminata - aveva richiamato altra pronuncia di merito per rilevare che (anche) per l’anno in contestazione l’ente impositore non aveva offerto prova della edificabilità delle aree «in assenza di strumenti attuativi, mentre il terreno di cui trattasi ha destinazione agricola e la potenziale eventuale edificabilità non ha comunque alcuna attualità»; 2. –il motivo è inammissibile; 2.1 – il giudice del gravame, difatti, dopo aver dato conto del contenuto della pronuncia di prime cure - e rilevato che dalla stessa non erano evincibili «le ragioni della condivisione» del precedente di merito (ivi) evocato - ha proceduto ad un’autonoma valuta zione della res controversa accertando la natura edificabile dei terreni sul fondamento del loro inserimento in una variante del piano regolatore generale; - nel suo complesso, pertanto, risulta esplicita la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia né diversamente rileva in quali termini sia stata censurata la motivazione posta a fondamento della pronuncia di prime cure che, ad ogni modo, è stata riformata (proprio) in ragione della rilevata edificabilità dei terreni oggetto di imposizione; -non sussiste, dunque, alcun interesse del ricorrente a censurare il profilo motivazionale che ha assunto contenuto censorio a riguardo della motivazione della sentenza (allora) impugnata, siccome la pronuncia (ora) impugnata reca inequivoca esplicitazione della propria ratio decidendi;- come, difatti, più volte affermato dalla Corte, l 'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza dì un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica ( Cass., 11 dicembre 2020, n. 28307; Cass., 18 febbraio 2020, n. 3991; Cass. Sez. U., 19 maggio 2008, n. 12637); 3. – il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 5, comma 5; - assume , in sintesi, il ricorrente che il giudice del gravame - nell’attribuire rilevanza all’adozione della variante allo strumento urbanistico generale - non a veva considerato che veniva, così, in considerazione un’edificabilità dei terreni in possesso per un verso parziale -siccome involgendo parte dei terreni oggetto di tassazione - e, per il restante, meramente potenziale, e non attuale, in difetto di approvazione di un piano attuativo con annessa convenzione urbanistica; - soggiunge, quindi, il ricorrente che dette prospettazioni - formulate (anche) dietro produzione di una consulenza di parte - avrebbero dovuto ritenersi accolte nella pronuncia di prime cure e, ad ogni modo, corrispondenti a mere difese, così esaminabili in appello nonostante la contumacia di esso esponente, esame, per vero, nemmeno escluso a fronte della loro qualificazione alla stregua di eccezioni in senso proprio; 3.1 – col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 2, comma 1, lett. b), 5, commi 5 e 7, e 9, comma 1, sull’assuntoche - così come dedotto col ricorso introduttivo del giudizio - la base imponibile del tributo non avrebbe potuto determinarsi con riferimento all’edificabilità dei suoli (art. 5, comma 5, cit.) venendo in considerazione aree condotte ad uso agricolo da esso esponente e, così, fattispecie impositiva da correlare, quanto alla base imponibile, al reddito domenicale rivalutato (art. 5, comma7, cit.); 4. – i due motivi - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi- sono destituiti di fondamento, e v anno senz’altro disattesi; 4.1 – occorre premettere che, come ben rilevato dal giudice del gravame, la motivazione della pronuncia di prime cure prospettava, in termini apodittici, l’inedificabilità delle aree («in assenza di strumenti attuativi, mentre ilterreno di cui trattasi ha destinazione agricola e la potenziale eventuale edificabilità non ha comunque alcuna attualità»); laddove, dunque, il riferimento al difetto di «strumenti attuativi»e di una attuale potenzialità edificatoria, ed alla «destinazione agricola» del terreno, per nulla rendeva evidente l’esame della eccezione svolta con riferimento (anche) alla conduzione diretta del fondo ad uso agricolo e, per di più, correlava (proprio) al rilevato difetto di «strumenti attuativi» la conseguente assenza di un’attualità edificatoria; 4.2 – le questioni che, allora, il ricorrente pone con i due motivi andavano specificamente riproposte in appello venendo in considerazione eccezioni fondate su fatti (impeditivi e modificativi) incidenti sulla fattispecie imponibile, e sotto il profilo dell’applicazione delparametro normativo d ella tassazione correlat o al possesso di aree edificabili; -nello specifico, sotto il velo della denuncia di violazione di legge (art. 5, commi 5 e 7, cit.), il ricorrente prospetta un riesame nel merito degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva che - non esaminati dal giudice di prime cure - non er ano stati nemmeno riproposti nel giudizio di appello, stante la contumacia della stessa parte vittoriosa nel primo grado di giudizio; -in tema di contenzioso tributario, difatti, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti (v. Cass., 20 settembre 1996, n. 8387 cui adde, ex plurimis , Cass ., 27 luglio 2018, n. 20003; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1737; Cass., 6 aprile 2017, n. 9020); - come, poi , statuito dalla Corte, - con orientamento che si è consolidato anche in relazione alla disposizione di cui all’art. 346 cod. proc. civ. ( Cass., 19 dic embre 2013, n. 28454; Cass., 12 novembre 2007, n. 23489; Cass., 12 novembre 2007, n. 23479; Cass., 13 settembre 2006, n. 19555), - la norma posta dall'art. 346 cod. proc. civ. e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,- per la qualele domande e le eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado, e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, - si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello ( Cass., 13 magg io 2003, n. 7316); - con riferimento, quindi , al parametro di tassazione correlato al reddito domenicale (art. 5, comma 7, cit.), la Corte ha ripetutamente statuito che un fondo intanto può beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreniedificabili destinati a fini agricoli, in quanto sia riscontrata - ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente, sicchè tale agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio (v. Cass., 17 maggio 2017, n. 12422; Cass., 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., 28 aprile 2010, n. 10144; v. altresì, con riferimento alla disposizione di cui al d.lgs. n. 504/1992, art. 9, Cass., 12 aprile 2019, n. 10284; Cass., 30 giugno 2010, n. 15551; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510); 5. - le spese del giudizio di legit timità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva della parterimasta intimata, mentre nei confronti del ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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