CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Novara per tre delitti dì furto pluriaggravato. Deduce violazione di legge, mancanza, incongruità, inadeguatezza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo a ciascuno dei tre episodi delittuosi, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti, oltre ad essere articolati sul piano del fatto, sono del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (p. 4). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].