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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 34672/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 1 9825 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia sez. staccata di Brescia n. 292 / 25 / 2 1 depositata i n data 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: operazioni oggetivamente inesistenti -onere della prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IVA per l ’anno 201 1 con il quale l’Ufficiorecuperava l’iva detratta e i costi dedotti in forza di fatture ricevute dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. che riteneva emesse e utilizzatea fronte di operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP rigettava il ricorso; la contribuente società appellava la pronunciadi primo grado ; la CTR accoglieva l’appell o ; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] co n atto affidatoa quattro motivi ; - la società è rimasta intimata; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e 2729 c.c., degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 9172, 109 TUIRin relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte degli elementi presuntivi dedott i e provati atti a trasferire in capo al contribuentel’onere di dar prova dell’esistenza delle prestazioni oggetto delle fatture contestate, ritenuto invece idonea a tali fini la mera presenza documentale delle fatture nella contabilità societaria unitamentealla prova del loro effettivo pagamento; -il secondo motivo si incentra sull ’omesso esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio , oggetto di discussio ne tra le parti, in relazione all’art.360 c. 1 n. 5 c.p.c per avere la CTR mancato di dare rilievo – in sintesi - ai fatti storici dedotti dall’Ufficio relativamente alla inidoneità deifornitori della società contribuente a eseguire le prestazioni oggetto dellefatture contestate; - i motiv i, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi,sono ambedue fondat i ; - effettivamente, l a CTR ha errone amente ritenuto idonea a dar prova dell’esistenzadelle prestazioni contestate unicamente l a presentazione delladocumentazione contabile , vale a dire le fatture oggetto di rilievo, e la sola circostanza relativa al pagamento delle stesse , con ciò contraddicendoi principi di diritto in tema più volte affermati da questa Corte Suprema (in argomento si veda no Cass.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Sez.5, Sentenza n. 33915 del 19/12/2019 ; ma anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018; unitamente a Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27554 del 30/10/2018; e in ultimo Cass. Sez.5, Sentenza n. 28628 del 18/ 10/2021) secondo i quali una volta chel'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici,l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo taleonere ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, ovvero in ragionedella mera regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quant o essi vengono di regola utilizzati proprioallo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; -alla luce della decisione che precede, i restanti motivi sono assorbiti; -in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza èquindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispettodei principi sopra ricordati; p.q.m. accoglieil primo e il secondo motivo ricorso; dichia ra assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co rte di gius tizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 9825 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia sez. staccata di Brescia n. 292 / 25 / 2 1 depositata i n data 14/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: operazioni oggetivamente inesistenti -onere della prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IVA per l ’anno 201 1 con il quale l’Ufficiorecuperava l’iva detratta e i costi dedotti in forza di fatture ricevute dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. che riteneva emesse e utilizzatea fronte di operazioni oggettivamente inesistenti; - la CTP rigettava il ricorso; la contribuente società appellava la pronunciadi primo grado ; la CTR accoglieva l’appell o ; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] co n atto affidatoa quattro motivi ; - la società è rimasta intimata; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697e 2729 c.c., degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 9172, 109 TUIRin relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte degli elementi presuntivi dedott i e provati atti a trasferire in capo al contribuentel’onere di dar prova dell’esistenza delle prestazioni oggetto delle fatture contestate, ritenuto invece idonea a tali fini la mera presenza documentale delle fatture nella contabilità societaria unitamentealla prova del loro effettivo pagamento; -il secondo motivo si incentra sull ’omesso esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio , oggetto di discussio ne tra le parti, in relazione all’art.360 c. 1 n. 5 c.p.c per avere la CTR mancato di dare rilievo – in sintesi - ai fatti storici dedotti dall’Ufficio relativamente alla inidoneità deifornitori della società contribuente a eseguire le prestazioni oggetto dellefatture contestate; - i motiv i, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi,sono ambedue fondat i ; - effettivamente, l a CTR ha errone amente ritenuto idonea a dar prova dell’esistenzadelle prestazioni contestate unicamente l a presentazione delladocumentazione contabile , vale a dire le fatture oggetto di rilievo, e la sola circostanza relativa al pagamento delle stesse , con ciò contraddicendoi principi di diritto in tema più volte affermati da questa Corte Suprema (in argomento si veda no Cass. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Sez.5, Sentenza n. 33915 del 19/12/2019 ; ma anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018; unitamente a Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27554 del 30/10/2018; e in ultimo Cass. Sez.5, Sentenza n. 28628 del 18/ 10/2021) secondo i quali una volta chel'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici,l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo taleonere ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, ovvero in ragionedella mera regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quant o essi vengono di regola utilizzati proprioallo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; -alla luce della decisione che precede, i restanti motivi sono assorbiti; -in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza èquindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispettodei principi sopra ricordati; p.q.m. accoglieil primo e il secondo motivo ricorso; dichia ra assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co rte di gius tizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – sezione
Sentenza Cassazione n. 34672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris