Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34139/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2610-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1697/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 02610 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio, in causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate Riscossione, decidendo dell'appello del contribuente contro la liquidazione delle spese effettuata in suo favore in misura di €800,00, a suo dire non corretta perché inferiore rispetto ai minimi tariffari previsti dal d.m. 55/2014 per causa il cui valore veniva indicato nella note spese come compreso tra 5.201,00 e 26,000,00 euro, ha ritenuto detta liquidazione corretta avendo riguardo, in primo luogo, al valore dichiarato dalla parte per il pagamento del contributo unificato e pari a 2237,50 euro, in secondo luogo, al fatto che l'attività difensiva aveva avuto ad oggetto una questione soltanto ("quella relativa alla nullità delle notifiche" delle cartelle oggetto di ricorso) e semplice (suscettiva di "trattazione semplificata"), in terzo luogo, al fatto che non vi era stata una fase cautelare ("la richiesta cautelare è stata formulata formulata nel medesimo ricorso insieme al merito"), in quarto luogo, al fatto che la causa non era stata trattata in udienza pubblica ma in camera di consiglio "senza l'assistenza del difensore", in quinto luogo, al fatto che l'incremento del 50% richiesto dal difensore del ricorrente per aver espletato un'attività di mediazione non poteva essere riconosciuto in quanto di tale espletamento di attività non vi era alcuna prova;

2. avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

3. l'Agenzia è rimasta intimata; considerato che:

1. il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91,92, 132, comma 2, n.4. c.p.c., 2233 c.c., 13 d.l. 132/2014, violazione del d.m. 2 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 27 marzo 2018, n.37, violazione degli artt. 12,15,17 bis. 36, d.lgs. 546/92, nonché di norme costituzionali e euroconvezionali, per avere la CTR confermato, senza motivazione, una liquidazione delle spese al di sotto dei minimi di legge;

2. il motivo non merita accoglimento.

2.1. Vanno richiamati due principi ripetutamente affermati da questa Corte.

Da un lato il principio per cui "In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3-, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Sez. 3-, ordinanza n.89 del 07/01/2021).

Dall'altro lato il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost.

Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).

2.2. La motivazione della sentenza della CTR supera la soglia del minimo costituzionale giacché consente di evincere con chiarezza le ragioni della conferma della liquidazione effettuata in primo grado: alcune attività per cui era stata chiesto un compenso o una maggiorazione dei compensi non erano state espletate o non erano state dimostrate; la questione affrontata dalla difesa del contribuente era una soltanto e semplice,

3. il ricorso va respinto;

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da questi proposto.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2610-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1697/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02610 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio, in causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate Riscossione, decidendo dell'appello del contribuente contro la liquidazione delle spese effettuata in suo favore in misura di €800,00, a suo dire non corretta perché inferiore rispetto ai minimi tariffari previsti dal d.m. 55/2014 per causa il cui valore veniva indicato nella note spese come compreso tra 5.201,00 e 26,000,00 euro, ha ritenuto detta liquidazione corretta avendo riguardo, in primo luogo, al valore dichiarato dalla parte per il pagamento del contributo unificato e pari a 2237,50 euro, in secondo luogo, al fatto che l'attività difensiva aveva avuto ad oggetto una questione soltanto ("quella relativa alla nullità delle notifiche" delle cartelle oggetto di ricorso) e semplice (suscettiva di "trattazione semplificata"), in terzo luogo, al fatto che non vi era stata una fase cautelare ("la richiesta cautelare è stata formulata formulata nel medesimo ricorso insieme al merito"), in quarto luogo, al fatto che la causa non era stata trattata in udienza pubblica ma in camera di consiglio "senza l'assistenza del difensore", in quinto luogo, al fatto che l'incremento del 50% richiesto dal difensore del ricorrente per aver espletato un'attività di mediazione non poteva essere riconosciuto in quanto di tale espletamento di attività non vi era alcuna prova; 2. avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; 3. l'Agenzia è rimasta intimata; considerato che: 1. il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91,92, 132, comma 2, n.4. c.p.c., 2233 c.c., 13 d.l. 132/2014, violazione del d.m. 2 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 27 marzo 2018, n.37, violazione degli artt. 12,15,17 bis. 36, d.lgs. 546/92, nonché di norme costituzionali e euroconvezionali, per avere la CTR confermato, senza motivazione, una liquidazione delle spese al di sotto dei minimi di legge; 2. il motivo non merita accoglimento. 2.1. Vanno richiamati due principi ripetutamente affermati da questa Corte. Da un lato il principio per cui "In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. Sez. 3-, ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Sez. 3-, ordinanza n.89 del 07/01/2021). Dall'altro lato il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione e individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). 2.2. La motivazione della sentenza della CTR supera la soglia del minimo costituzionale giacché consente di evincere con chiarezza le ragioni della conferma della liquidazione effettuata in primo grado: alcune attività per cui era stata chiesto un compenso o una maggiorazione dei compensi non erano state espletate o non erano state dimostrate; la questione affrontata dalla difesa del contribuente era una soltanto e semplice, 3. il ricorso va respinto; 4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da questi proposto. Così deciso in Roma