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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 25431/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12243-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in proprio e in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola,domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’ A vvocato Silvia FRONZA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] VILLOTTI, elettivamente domiciliat a in Roma, via Golametto 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] FERRIOLO , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] CAINELLI; -controricorrente - Avversola sentenza n. 254/2019 d ella Corte d’appello di Trento , depositata in data 09/12/2019; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinuncia al ricorso R.G.N.12243/2021 Cron.

Rep.

Ud.02/05/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI .

In fatto e in diritto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, ma previa richiesta di rimessione in termini, per la cassazione della sentenza n. 254/19, del 9 dicembre 2019, della Corte d’appello di Trento, [OSCURATO:PERSONA], che ne ha dichiarato inammissibile il gravame esperito avverso la sentenza n. 295/19, del 5 aprile 2019, del Tribunale di Trento, [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato risolto, per grave inadempimento dell’odierno ricorrente, un contratto di affitto agrario stipulato oralmente nel 2009 con il proprio genitore, [OSCURATO:PERSONA], escludendo esservi prova sufficiente di un accordo intercorso tra il padre e il figlio in merito al rifacimento dei vigneti e alla compensazione delle relative spese con i canoni rimasti insoluti; -che il solo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. e degli artt. 327 e 348 cod. proc. civ; - che s i censura la sentenza impugnata per aver ritenuto intempestiva la proposizione del gravame, sul presupposto che il deposito dello stesso (applicandosi il c.d.

“rito lavoristico”), avvenuto nelle forme telematiche, risultava essersi compiuto con ricezione della “busta” presso la cancelleria della Corte trentina alle ore 00.01,8 del giorno 7 ottobre 2019, l’ultimo giorno utile essendo quello del 5 ottobre, prorogato al giorno 6, essendo il 5 domenica;-che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], nella già indicata qualità, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che n on consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte; -che il ricorrente – per il quale si è costituito nuovo difensore - ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale ha aderito anche la controricorrente, con richiesta di integrale compensazione dei compensi e delle spese del giudizio di legittimità; -che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ; -che stante l’adesione alla rinuncia non è luogo a provvedere sulle spese a norma del quarto comma dell’art. 391 c.p.c.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12243-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in proprio e in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola,domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’ A vvocato Silvia FRONZA; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] VILLOTTI, elettivamente domiciliat a in Roma, via Golametto 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] FERRIOLO , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] CAINELLI; -controricorrente - Avversola sentenza n. 254/2019 d ella Corte d’appello di Trento , depositata in data 09/12/2019; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinuncia al ricorso R.G.N.12243/2021 Cron. Rep. Ud.02/05/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . In fatto e in diritto -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, ma previa richiesta di rimessione in termini, per la cassazione della sentenza n. 254/19, del 9 dicembre 2019, della Corte d’appello di Trento, [OSCURATO:PERSONA], che ne ha dichiarato inammissibile il gravame esperito avverso la sentenza n. 295/19, del 5 aprile 2019, del Tribunale di Trento, [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato risolto, per grave inadempimento dell’odierno ricorrente, un contratto di affitto agrario stipulato oralmente nel 2009 con il proprio genitore, [OSCURATO:PERSONA], escludendo esservi prova sufficiente di un accordo intercorso tra il padre e il figlio in merito al rifacimento dei vigneti e alla compensazione delle relative spese con i canoni rimasti insoluti; -che il solo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. e degli artt. 327 e 348 cod. proc. civ; - che s i censura la sentenza impugnata per aver ritenuto intempestiva la proposizione del gravame, sul presupposto che il deposito dello stesso (applicandosi il c.d. “rito lavoristico”), avvenuto nelle forme telematiche, risultava essersi compiuto con ricezione della “busta” presso la cancelleria della Corte trentina alle ore 00.01,8 del giorno 7 ottobre 2019, l’ultimo giorno utile essendo quello del 5 ottobre, prorogato al giorno 6, essendo il 5 domenica;-che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], nella già indicata qualità, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che n on consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte; -che il ricorrente – per il quale si è costituito nuovo difensore - ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale ha aderito anche la controricorrente, con richiesta di integrale compensazione dei compensi e delle spese del giudizio di legittimità; -che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ; -che stante l’adesione alla rinuncia non è luogo a provvedere sulle spese a norma del quarto comma dell’art. 391 c.p.c. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della
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