CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12 febbraio 2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo A ed il rigetto, nel resto, del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli nord, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (capo A) e, riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestata in relazione ai capi B e C, ritenuti avvinti dalla continuazione, ha condannato il Nuvoletta alla pena di anni 16 di reclusione. Con la medesima sentenza è stata, inoltre, disposta la revoca parziale della confisca in relazione ai beni pervenuti al Nuvoletta per successione ereditaria da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, per quanto rileva in questa Sede, la sentenza impugnata, ribaltando le valutazioni dei Giudici di primo grado che avevano considerato il ricorrente quale vittima di condotta estorsiva, ha ritenuto il Nuvoletta responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa, considerando quale estrinsecazione del contributo causale del ricorrente la messa a disposizione, in concorso con il cognato [OSCURATO:PERSONA] (già condannato con sentenza irrevocabile), del clan camorristico, prima, dei Casalesi, e poi, del c.d. gruppo misto facente capo a [OSCURATO:PERSONA], del Lido "Felix" al fine di organizzare delle riunioni e di occultare armi. Le due sentenze di merito hanno, invece, concordemente ricostruito le condotte criminose ascritte al ricorrente ai capi B e C, ritenendolo responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (già condannato con sentenza definitiva) e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente), della ricezione, occultamento e detenzione di armi comuni da sparo e da guerra e, in particolare, di pistole di calibro non identificato, due mitragliatori Kalashnikov ed un mitragliatore AR7090. In conseguenza del ribaltamento della pronuncia assolutoria relativa al capo A, la sentenza impugnata, ha, inoltre, ravvisato in relazione ad entrambe le condotte criminose di cui ai capi B e C l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Entrambe le sentenze di merito hanno, infine, ritenuto il Nuvoletta responsabile del reato di cui al capo D, riqualificandone la condotta (contestata con riferimento alla promozione, costituzione, finanziamento ed organizzazione di una stabile struttura organizzativa transnazionale) in quella di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti guidata dal clan Polverino, ritenuta accertata fino all'anno 2008. 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tredici motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione dell'art. 468 cod. proc. pen. in relazione alla dedotta questione della tardività della presentazione della lista testi del pubblico ministero, trasmessa via fax quattro giorni prima dell'udienza e ritenuta dai Giudici di merito tempestiva in considerazione del rinvio di detta udienza nella fase degli atti preliminari. 2.2 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. in quanto la Corte, sulla base del combinato disposto di tale norma con l'art. 190-bis cod. proc. pen. e della natura dei reati oggetto del procedimento, ha ritenuto non sussistente la dedotta nullità assoluta per effetto del mutamento della composizione del collegio e dell'omessa rinnovazione dell'assunzione delle dichiarazioni già rese dai collaboratori di giustizia. Nell'ambito di tale motivo si insiste, inoltre, nella dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 190-bis e 525 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 27, comma 2, 111, comma 2 e 117, comma 1 Cost. nella parte in cui non prevedono che nel giudizio di primo grado, in caso di mutamento del collegio, la rinnovazione del dibattimento non debba avvenire nelle stesse condizioni previste per i processi di criminalità comune. 2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., in relazione al capo D dell'imputazione, in quanto il Nuvoletta è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato. [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, contestato di avere costituito e diretto una propria associazione con la finalità di agevolare l'omonima organizzazione camorristica facente capo al padre Lorenzo, mentre, invece, previa esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, è stato condannato per la partecipazione ad altra associazione guidata dal clan Polverino. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di omessa ed illogica motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione di cui al capo D. In particolare, la sentenza impugnata si è limitata "ad una mera rilettura del materiale probatorio già analizzato dal giudice di primo grado", senza confrontarsi con le censure della difesa in merito alla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, spesso generiche, non convergenti, contraddittorie (si rileva il contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori Perrone e [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], apicale del clan Polverino, i quali hanno sostanzialmente escluso la partecipazione del ricorrente) ed esposte ad un rischio di circolarità delle informazioni (con particolare riferimento, tra l'altro, alla coincidenza delle giornate in cui gli inquirenti hanno ascoltato i collaboratori o alla assistenza difensiva fornita, in qualità di sostituti processuali, da difensori di altri collaboratori). Manca, inoltre, un approfondito saggio della credibilità dei collaboratori alla luce delle ulteriori deduzioni difensive in merito al fatto che dai verbali illustrativi delle collaborazioni non risulta che gli stessi abbiano fatto il nome del Nuvoletta né che lo abbiano riconosciuto (circostanza, questa, confermata dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], nel corso della sua audizione nel giudizio di appello). Il collaboratore Diana, inoltre, ha indicato il Nuvoletta facendo riferimento ad altro componente della sua famiglia, ovvero al "fratello di Lorenzo", evidentemente riferendosi ai fratelli Lorenzo e Giovanni, classe '79, mentre, invece, il ricorrente è il figlio di altro [OSCURATO:PERSONA]. La questione relativa alla omessa ed illogica motivazione in merito alla attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] costituisce, inoltre, oggetto del nono motivo di ricorso in cui, peraltro, si richiamano, i seguenti elementi negativi: la relazione di affinità tra Barone e Diana; la circostanza che i due avviarono la collaborazione a distanza di poco tempo l'uno dall'altro; la visita del Barone al Diana, arrestato nel settembre 2009 e detenuto presso il carcere di Caltanissetta; l'assistenza fornita ai due collaboratori dai medesimi avvocati, Sebastianelli e Corcione, facenti parte del medesimo studio professionale. 2.5 Con il quinto motivo si deduce, in relazione al capo A, la violazione dell'art. 238- bis cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta valenza vincolante della sentenza irrevocabile di condanna del correo [OSCURATO:PERSONA], e l'omessa motivazione in merito agli ulteriori elementi di prova dovrebbero confermare la ricostruzione dei fatti in essa contenuta. 2.6 Sempre in relazione al capo A), con il sesto motivo di ricorso, formulato in via subordinata e nell'ipotesi in cui si ritenesse che la decisione irrevocabile emessa in sede di giudizio abbreviato, in relazione al medesimo fatto e sulla base del medesimo materiale probatorio, abbia un tale valore da rendere più gravoso l'onere probatorio gravante sulla difesa, si eccepisce, nuovamente l'illegittimità costituzionale dell'art. 238-bis cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 111, comma 4 e 5 Cost.2.7. Con il settimo e l'ottavo motivo, formulati sempre con riferimento al capo A, si deducono i vizi di violazione di legge, per avere la sentenza impugnata erroneamente interpretato ed applicato la disciplina dell'estorsione, e di illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa. 2.8 Con il decimo motivo si deduce il vizio di omessa motivazione sulle questioni dedotte con l'atto di appello in merito alla sussistenza, in relazione ai reati di detenzione e ricettazione delle armi, e previo inquadramento della condotta ascritta nell'ambito di un rapporto di estorsione, della scriminante dello stato di necessità. Si deduce inoltre l'omessa motivazione sulla questione concernente la mancanza dell'elemento psicologico di tali reati atteso che, sulla base delle dichiarazioni rese da Diana e Barone, non vi è prova della consapevolezza da parte del ricorrente della natura delle armi e della loro illecita provenienza. In relazione al capo C, con l'undicesimo motivo, si eccepisce, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, legge n. 110 del 1975 per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost. in relazione al principio di prevedibilità, atteso che ai fini dell'applicabilità della norma si richiedono delle competenze tecniche in ordine alla natura delle armi che esorbitano dalle conoscenze di un uomo di media cultura. Si invoca, infine, nell'ambito del dodicesimo motivo, quale diretta conseguenza dell'accoglimento dei motivi relativi al capo A, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.9 Con il tredicesimo motivo si censura la motivazione concernente il punto relativo alla confisca allargata delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., costituita nel 2010, e delle quote delle società a questa collegate (ovvero la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituita nel 2013, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituita nel 2013, la Agrinvestnnent società agricola s.r.l. costituita nel 2014, la [OSCURATO:PERSONA] team s.r.l. costituita nel 2014, la [OSCURATO:SOCIETA] USA inc. la Campania [OSCURATO:PERSONA], costituite nel 2014). Tale confisca è stata disposta sulla sola base del giudizio di sproporzione e senza considerare l'epoca degli acquisti ed il parametro della ragionevolezza temporale rispetto al reato spia (art. 74 d.P.R. n. 309 del 19901 la cui condotta risulta cessata nel 2008). [OSCURATO:SOCIETA] le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sono state costituite con capitali tracciabili: la prima è stata costituita con un investimento inziale di 200.000,00 euro, di cui 130.000 euro prestati al ricorrente dalla sorella e 60.000 euro dalla banca; la Cloudlet, invece, è stata costituita, in parte, con un finanziamento e, in parte, con denaro proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata costituita per incorporazione della società Ortofrulat, costituita nel 1982 e, rispetto a detta società, è stato dimostrato il conferimento di un terreno acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2002-2004 al prezzo di 22.00,00 euro nell'ambito di un procedimento esecutivo. Peraltro la Manzo poteva sostenere tale acquisto atteso che, nel periodo 1994-2014, aveva la disponibilità, oltre che dei redditi dichiarati di 195.000,00 euro, anche della somma di 1,4 milioni di euro frutto di vincite e di altri proventi da attività agricole. Tali ultimi redditi, come riconosciuto anche in sentenza, non sono frutto di evasione fiscale, ma erano semplicemente soggetti ad un differente regime fiscale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, meramente reiterativo della medesima questione introdotta con l'atto di appello e manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha fatto corretta applicazione dell'art. 468 cod. proc. pen., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, che, pur riferendo il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento alla prima udienza di trattazione, e non alle successive udienze di rinvio, ritiene che la parte riacquisti il diritto di presentare la propria lista nell'ipotesi in cui la prima udienza dibattimentale venga rinviata a nuovo ruolo, o ad udienza fissa, prima dell'apertura del dibattimento - come accaduto nella fattispecie in esame a causa di un difetto nella regolare instaurazione del contraddittorio - purché la posizione dell'imputato non sia stata, comunque, trattata alla prima udienza (Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, Gandini, Rv. 266975; Sez. 6, n. 7352 del 21/01/2010, Rv. 246029; Sez. 6, n. 23753 del 20/04/2004, Grandi, Rv. 229138). Va, peraltro, segnalato che l'unico arresto difforme rispetto a detto orientamento tende ad estendere il medesimo principio anche all'ipotesi in cui vi sia già stata la verifica della regolarità del contraddittorio (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267558) per cui, anche adottando tale tesi, dovrebbe, comunque, ribadirsi la legittimità della valutazione effettuata dalla Corte territoriale. 3. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione degli arti. 525 e 190- bis cod. proc. pen. e, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, ha ritenuto manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale che la difesa, omettendo ogni dovuto confronto con le argomentazioni esposte, si è limitata a reiterare in questa Sede. Giova premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 190-bis cod. proc. pen. trova applicazione anche in caso di rinnovazione del dibattimento per sopravvenuto mutamento della persona del giudice (da ultimo, Sez. 1, n. 48710 del 14/06/2016, Bidognetti, Rv. 268455); ne consegue, pertanto, che, qualora il testa abbia già deposto in dibattimento, l'esame ulteriore è ammesso solo se esso abbia ad oggetto fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze (circostanze entrambe non ricorrenti nel caso di specie in cui la difesa non ha nemmeno argomentato fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, né ha articolato specifiche esigenze che legittimano la reiterazione della prova). Questa Corte ha, inoltre, escluso che la norma in questione possa determinare una frizione con i principi costituzionali e convenzionali, in particolare quelli del giusto processo. E' stata, infatti, più volte ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 25, 27, 111 della Costituzione - nella parte in cui consente l'acquisizione mediante lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte dinanzi a giudice persona fisica diverso da quello successivamente chiamato a decidere - atteso che tale peculiare regime si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova (particolarmente stringente nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.), e che si tratta di dichiarazioni provenienti da persone già debitamente esaminate e controesaminate dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate (Sez. 1, n. 4059 del 31/01/2018, dep. 2019, Arrichiello, Rv. 276396; Sez. 6, n. 32803 del 11/05/2012, Aiello, Rv. 253412; Sez. 6, n. 26119 del 09/05/2003, Cottone, Rv. 228301). In particolare, nella sentenza Arrichiello è stato condivisibilmente affermato che, sebbene la disciplina dettata dall'art. 525 cod. proc. pen. attui il principio dell'immediatezza che costituisce una garanzia del giusto processo ( Corte cost., ord. n. 205 del 2010), tuttavia né la Corte Costituzionale né la Corte Edu hanno mai affermato che il rapporto diretto del giudice con la prova costituisca un principio assoluto e inderogabile del giusto processo, al quale debbano essere subordinati tutti gli altri interessi in esso implicati. Anzi, nell'ordinanza n. 205 del 2010 la Corte costituzionale ha espressamente affermato che il diritto della parte alla nuova audizione non è assoluto, ma "modulabile" (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore che, dunque, può introdurre «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio» del diritto in questione ( si richiamano anche le ordinanze n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007). Anche la Corte EDU, con la sentenza del 10/2/2005, Graviano c. Italia, nel respingere il ricorso in cui si deduceva la violazione dell'art. 6, parr. 1 e 3 CEDU proprio in relazione alla disciplina all'epoca vigente dell'art. 190-bis cod. proc. pen., ha affermato che i principi dell'oralità e dell'immutabilità del giudice del dibattimento possono subire delle eccezioni in circostanze particolari, ponendo l'accento, con riferimento al caso di specie, sul fatto che i testimoni di cui si sollecitava la nuova audizione erano stati escussi in dibattimento nel contraddittorio delle parti e che il ricorrente non aveva indicato i nuovi elementi che avrebbero potuto essere acquisiti a seguito della rinnovazione della prova.4. Sono, invece, fondati i motivi dedotti in relazione al capo A dell'imputazione. Rileva, al riguardo, il Collegio che l'intero percorso logico seguito dalla Corte territoriale è viziato da due premesse metodologiche errate: 1) che non sussiste un onere di motivazione rafforzata allorché si proceda, anche all'esito della rinnovazione del dibattimento in appello, al ribaltamento della pronuncia assolutoria sulla base, non di una mutata valutazione delle prove acquisite, bensì di un'erronea valutazione di tali prove da parte del giudice di primo grado; 2) che la sentenza irrevocabile di condanna del Manzo, emessa, peraltro, all'esito di giudizio abbreviato , "costituisce prova assorbente" del fatto il cui valore può essere ribaltato solo "tramite un'opera di confutazione da parte della difesa". Si tratta di affermazioni di principio giuridicamente erronee ed in netto contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. In linea generale, l'onere della motivazione rafforzata in caso di ribaltamento della pronuncia di primo grado è stato specificamente ribadito da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, in cui la Corte ha affermato che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. In particolare, quanto alla riforma della sentenza assolutoria di primo grado, in conseguenza dell'introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudice dell'appello che intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado, non può, in mancanza di elementi sopravvenuti, limitarsi ad una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (da ultimo, tra le altre, Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 5/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262221; Sez.6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718). Tale onere di "motivazione rafforzata" esige, dunque, la compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado ed un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). Questa Corte ha, invece, ritenuto insussistente l'obbligo di motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato (Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595). [OSCURATO:SOCIETA], tale onere di motivazione rafforzata, è stato ritenuto correttamente assolto, senza violare il principio del ragionevole dubbio, nel caso in cui la condanna sia la conseguenza della correzione di un errore di diritto, decisivo ai fini dell'assoluzione, nel quale sia incorso il primo giudice (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 272224; Sez. 4, n. 19036 del 14/03/2017, Russo, Rv. 269610; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 - 04). 4.1 Quanto alla efficacia probatoria della sentenza definitiva di condanna acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc pen., la Corte territoriale, richiamando alcune argomentazioni espresse da Sez. 1, n. 18343 del 2016 in fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato che la sentenza irrevocabile emessa nei confronti del correo in altro procedimento «costituisce, nel presente processo, prova assorbente circa l'andamento dei fatti, il cui valore può essere ribaltato solo tramite un'opera di confutazione da parte della difesa che deve assumere caratteri assolutamente inoppugnabili». Si tratta di un'affermazione assolutamente difforme dal costante insegnamento di questa Corte secondo il quale, esclusa l'applicabilità del principio di pregiudizialità penale in caso di autonomi giudizi relativi al medesimo fatto storico, l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338). Si afferma, infatti, che la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 ). Tale interpretazione trova fondamento nel dato letterale dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che, nel consentire l'acquisizione delle sentenze irrevocabili ai fini della prova del fatto in esse accertato, richiama, ai fini della loro valutazione, gli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. Pertanto, pur rispondendo la norma all'esigenza di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, tale richiamo implica che l'utilizzazione delle risultanze di fatto emergenti delle sentenze divenute irrevocabili richiede, innanzitutto, l'accertamento della rilevanza di dette risultanze in relazione all'oggetto della prova e, poi, una verifica in ordine alla sussistenza o meno degli indispensabili elementi esterni di riscontro individualizzanti, di qualsiasi natura, da acquisire nel contraddittorio delle parti, che ne confermino la valenza di elemento di prova, per legge non autosufficiente. In definitiva, l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (Sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009, Cento, Rv. 245483; Sez. 3, n. 8823 del 13/01/2009, Cafarella, Rv. 242767). Tale principio non è stato smentito da Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016 , dep. 2017, Biallo, Rv. 270658, di cui la sentenza impugnata ha riportato un passaggio della motivazione. In tale arresto, pronunciato in relazione ad una fattispecie in cui dopo la celebrazione del dibattimento era stata disposta la separazione dei processi a carico di due imputati, ha, infatti, affermato che nell'ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico, non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale; tuttavia il giudice del diverso procedimento è tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Va, inoltre, rilevato che nel caso esaminato dalla sentenza Biallo i due procedimenti erano connotati dalla identità del materiale probatorio, situazione che non ricorre nel caso di specie in cui la sentenza irrevocabile a carico del Manzo è stata emessa all'esito del giudizio abbreviato mentre il presente procedimento è stato celebrato nelle forme ordinarie.4.2 La sentenza impugnata non ha fatto buon governo degli illustrati principi di diritto in quanto, ritenendo erroneamente di non dover fornire una motivazione "rafforzata" in ordine al proprio diverso convincimento circa la colpevolezza del Nuvoletta per il reato di cui al capo A e basandosi sulla ritenuta efficacia vincolante del giudicato relativo alla posizione del correo Manzo, si è limitata ad una mera diversa lettura del materiale probatorio agli atti, senza enucleare i punti di debolezza del percorso argomentativo del primo Giudice né fornire, attraverso il loro superamento, una ricostruzione maggiormente persuasiva in ordine alla ritenuta colpevolezza del ricorrente. Ciò, peraltro, a fronte di una sentenza di primo grado che, come si dirà di seguito, è caratterizzata da un argomentare logico e preciso, per niente generico o meramente assertivo. A fronte di quanto sopra rilevato in merito alle carenze argomentative della sentenza impugnata, ritiene il Collegio che, sulla base della concorde ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, non vi è alcuna prospettiva per giungere ad una conclusione diversa da quella cui è pervenuta la sentenza di primo grado in merito al ruolo del Nuvoletta quale vittima dell'estorsione e non quale partecipe dell'associazione mafiosa di cui al capo A, cosicché, limitatamente a tale capo, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 4.3 Giova premettere che la principale fonte accusatoria in ordine ai reati di cui ai capi A, BeCè rappresentata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le sentenze di merito, pur pervenendo a difformi valutazioni di tali dichiarazioni, ne hanno ritenuto la credibilità ed attendibilità, escludendo, in particolare, la rilevanza e decisività degli elementi indicati dalla difesa (l'esperienza della comune difesa tecnica o l'incontro in carcere, in una sola occasione, dei due collaboratori) al fine di dimostrare una possibile concertazione delle dichiarazioni rese e, dunque, di minarne l'attendibilità. In particolare, la sentenza di primo grado ha segnalato la discrasia temporale dei rispettivi percorsi di collaborazione (avviati, quanto al Diana, nel settembre del 2009 e, quanto al Barone, nell'aprile 2010), la limitazione ad un solo interrogatorio, successivo all'inizio della collaborazione, della comune difesa tecnica dei due collaboratori, e, infine, la natura delle dichiarazioni rese, connotata da elementi di discrasia e di incertezza sia pure su circostanze secondarie rispetto all'oggetto dell'accertamento giudiziale. La sentenza impugnata ha, inoltre, posto l'accento, sul carattere autoaccusatorio di tali dichiarazioni, sulla loro coerenza nel tempo e sulla ricchezza di dettagli nella narrazione (in ragione della quale è stata ritenuta irrilevante l'asserita tardività delle dichiarazioni del Barone in merito al coinvolgimento del Nuvoletta). Le discrasie tra le dichiarazioni dei due collaboratori sono state inoltre lette dalla sentenza impugnata alla luce del ruolo secondario svolto dal Barone nella vicenda relativa all'accordo tra il Nuvoletta ed il Diana, di cui si dirà di seguito. Ad avviso del Collegio, tali valutazioni, contrariamente a quanto dedotto nel nono motivo di ricorso che va, pertanto rigettato, risultano conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di chiamata in reità o in correità. Si afferma, infatti, che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si discute, il giudice di merito deve conformarsi al metodo trifasico indicato da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465. Pertanto, il giudice deve, in primo luogo, sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve procedere ad una verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente - potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purché totalmente autonome - e che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (in termini conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744). Affinché il riscontro alla chiamata in correità assuma carattere individualizzante occorre, dunque, che questo non si limiti all'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offra elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151). Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono, dunque, anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo, quindi, indifferenti eventuali divergenze o discrasie che, come nel caso di specie, investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309). 4.4 Ciò premesso, con riferimento al capo A, secondo la concorde ricostruzione dei fatti contenuta nelle due sentenze di merito, è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA], titolare e gestore del [OSCURATO:PERSONA], fu oggetto di una richiesta estorsiva da parte del clan di camorra facente capo al gruppo Bidognetti/Setola. Risulta, infatti, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi del cognato [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si occupava dell'attività estorsiva nel territorio del litorale domiziano per conto del clan di camorra Bidognetti/Setola e poi del c.d. "gruppo misto". Nell'ambito di tale illecita attività, anche al Manzo fu richiesto il pagamento del c.d. "pizzo" cosicché questo si determinò a sollecitare l'intervento del cognato, odierno ricorrente, ed a chiederne un incontro con il Diana. Entrambe le sentenze di merito riportano il contenuto delle dichiarazioni rese al riguardo dal Diana e dal Barone e, in particolare, la descrizione dell'incontro, avvenuto nel maggio 2009 presso il [OSCURATO:PERSONA], tra il Diana ed il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Tale incontro si concluse con l'accordo avente ad oggetto, da un lato, la riduzione della richiesta estorsiva da 5.000 a 2.000 euro e, dall'altro, la messa a disposizione della struttura per gli incontri del Diana e dei suoi sodali nonché per il deposito delle armi. Nella sentenza di primo grado si stigmatizza il "peso" avuto dal Nuvoletta nel raggiungimento di tale accordo, non tanto in considerazione di una sua supposta intraneità all'omonimo clan facente capo al padre Lorenzo, quanto, piuttosto, sulla base del solo rapporto di discendenza, evidentemente ritenuto idoneo, secondo la logica di appartenenza seguita dallo stesso Diana, a "garantire" quest'ultimo della serietà dell'accordo stesso. Nei giorni successivi al raggiungimento di tale accordo, Diana e Stasi portarono un borsone contenete armi (ovvero, secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori, fucili mitragliatori Kalashnikov, un fucile mitragliatore AR 7090 e pistole di vario calibro) al [OSCURATO:PERSONA] e, alla presenza del solo [OSCURATO:PERSONA], lo occultarono, su sua indicazione, in una cabina sotto la sabbia. La sentenza di primo grado riferisce, peraltro, che tale particolare ha trovato sostanziale conferma anche nelle dichiarazioni di altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di avere accompagnato sul posto [OSCURATO:PERSONA] il quale «posò nel borsone un'arma, prelevandone un'altra». Tale quadro probatorio è stato sussunto dalla sentenza di primo grado nell'ambito della fattispecie estorsiva, riconducendo il ruolo svolto dal Nuvoletta a quello dell'"imprenditore vittima". In particolare, il Tribunale, facendo buon governo dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno nell'associazione mafiosa, ha escluso la sussistenza di un accordo "collusivo" tra il Diana ed il Nuvoletta, considerando tre fattori determinanti: 1) l'assenza di un vantaggio diretto per il ricorrente ed il cognato derivante dall'accordo; 2) l'assenza di una condizione di parità contrattuale; 3) l'esigenza di contenere il danno derivante dalla richiesta estorsiva. Quanto al primo fattore, infatti, si è evidenziato che l'accordo fu raggiunto al solo fine di evitare o contenere il danno conseguente alla richiesta estorsiva di 5.000 euro, ma non ha comportato il conseguimento di alcun vantaggio - in termini anticoncorrenziali o finalizzati all'assunzione di posizioni monopolistiche nel settore della ricezione balneare - direttamente correlato all'occultamento delle armi od agli incontri che si svolgevano presso il lido. Quanto al secondo fattore, è stata, inoltre, esclusa la condizione di parità tra le parti nello svolgimento delle trattative e ciò in considerazione sia del ruolo egemone del clan dei casalesi che della valenza deterrente dell'omicidio di un altro gestore di un lido che non aveva pagato il "pizzo". In assenza della sinallagmaticità del rapporto con il sodalizio mafioso e della reciprocità dei vantaggi da esso derivanti, il Nuvoletta è stato ritenuto quale vittima della condotta estorsiva e non quale concorrente esterno nel medesimo sodalizio. Così facendo, il Tribunale ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte che ravvisa il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso nella condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740). A fronte di tale puntuale analisi e qualificazione giuridica della condotta in esame, dal Collegio pienamente condivisa, la sentenza impugnata, senza rilevarne specifiche criticità, si è limitata a "spostare in avanti" la contestazione, considerando, in termini meramente apodittici, la richiesta estorsiva quale mera "occasione" tratta dal Nuvoletta per "ridefinire" con il nuovo capo del c.d. "gruppo misto" i termini del proprio contributo causale al sodalizio dei casalesi. Sulla base di una generica ed a tratti illogica rilettura delle risultanze probatorie e delle ricostruzioni contenute nelle sentenze irrevocabili in merito ai nuovi equilibri mafiosi conseguenti al ruolo egemone assunto dal clan dei Polverino, al subentro al clan Nuvoletta nel controllo della zona del Maranese ed alla autorizzazione concessa ai Nuvoletta alla prosecuzione del traffico di stupefacenti, la sentenza impugnata ha, dunque, ritenuto che il Nuvoletta, forte del suo carisma criminale, abbia partecipato alle trattative in posizione di parità, offrendo il proprio apporto alla compagine associativa. Nessuna valutazione è stata, invece, offerta in relazione al contenuto ed alle sorti della richiesta estorsiva, genericamente accantonata quale mera occasione dell'accordo. Come già rilevato, detto percorso argomentativo si presenta gravemente deficitario, in quanto, sulla base delle erronee premesse metodologiche sopra evidenziate e senza individuare alcuna specifica criticità nella motivazione della sentenza impugnata né confrontarsi con le compiute e logiche argomentazioni poste a sostegno della pronuncia assolutoria, si è limitata ad una lettura parcellizzata dei fatti, fornendone una valutazione viziata da un evidente errore di diritto in merito alla disciplina del concorso esterno in associazione mafiosa. 5. Passando all'esame delle questioni relative ai capi B e C, ritiene il Collegio che, alla luce delle considerazioni che precedono in merito al ruolo svolto dal Nuvoletta nell'occultamento delle armi presso il [OSCURATO:PERSONA], sono infondati i motivi di ricorso con i quali si deducono vizi di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità del ricorrente, all'omesso riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ed all'elemento psicologico del reato. Secondo la concorde ricostruzione contenuta nelle due sentenze di merito, il contributo causale del Nuvoletta va individuato nella stipulazione dell'accordo con il Diana che costituì il presupposto per il trasferimento delle armi da altro nascondiglio presso il lido Felix e per la loro ricezione e detenzione da parte del Manzo. Tale percorso argomentativo costituisce puntale applicazione della giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di persone nel reato per la cui configurabilità si richiede, infatti, che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità di realizzazione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, Rv. 276990; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492).Entrambe le sentenze hanno, inoltre, desunto l'elemento psicologico dal contesto criminale in cui si inserisce la vicenda in esame e, in particolate, dal fatto che la disponibilità di armi da parte del clan Bidognetti/Setola costituiva patrimonio comune di conoscenza. Parimenti adeguata ed immune da vizi, sia pure nella sua estrema sinteticità, è la motivazione concernente l'esclusione dell'invocata scrirninante stante l'assenza di una condizione di coartazione del ricorrente. 5.1 Osserva, tuttavia, il Collegio che, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di ricorso concernenti il capo A, risulta fondata la censura relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto, come affermato nella sentenza di primo grado, le condotte di cui ai capi B e C non furono poste in essere per agevolare il clan dei casalesi, ma al fine di consentire di attenuare il danno derivante dall'estorsione. In particolare, la sentenza di primo grado ha escluso il dolo specifico dell'aggravante in questione facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la finalità agevolatrice non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615). 5.2 Per effetto dell'esclusione dell'aggravante in questione, va, dunque, rilevata l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B e C, in relazione ai quali, essendo stati consumati alla data del giugno 2009, alla data del giugno 2019 risulta maturato il termine massimo ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. Le considerazioni che precedono hanno un valore assorbente rispetto all'esame della dedotta questione di legittimità costituzionale. 6. Passando, infine, all'esame dei motivi relativi al capo D, ad avviso del Collegio sono fondate le censure relative ai vizi della motivazione concernente la ritenuta partecipazione del Nuvoletta alla consorteria finalizzata all'importazione, trasporto, distribuzione e traffico di ingenti quantitativi di hashish dalla Spagna. Quanto all'esistenza di tale consorteria ed al ruolo svolto dal ricorrente, la sentenza di primo grado, pur dando atto delle discordanze esistenti tra le versioni offerte dai collaboratori di giustizia, sembra adombrare l'esistenza di due distinte organizzazioni criminali facenti capo al clan Nuvoletta ed al clan Polverino, il primo dei quali operava nel territorio maranese su concessione del clan egemone dei Polverino. Si riferisce, in particolare, di una gestione separata di tutte le operazioni dalla raccolta delle quote (o "puntate") al trasporto e scarico della droga. Il Tribunale, tuttavia, condividendo le argomentazioni della difesa, ha sostanzialmente escluso una partecipazione del Nuvoletta nella "paranza" di famiglia (intendendosi con detta espressione, tratta dal dialetto napoletano, il gruppo che si occupa di trattare l'acquisto della sostanza stupefacente, concordandone il prezzo e che, successivamente, provvede alla raccolta delle "puntate", ovvero le quote di coloro che intendono partecipare economicamente a detto acquisto). Si è, invece, ritenuto che il Nuvoletta abbia partecipato all'associazione facente capo al clan Polverino, diretta da un "board" qualificato che prende direttamente ordini dal boss [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo del ricorrente è stato identificato in quella di stabile acquirente della sostanza stupefacente attraverso il sistema delle "puntate", gestito dai Polverino, cui era stato ammesso proprio in considerazione della fama criminale della sua famiglia. La sussistenza della condotta criminosa è stata desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori Izzo (che fa riferito di due "puntate" effettuate dal Nuvoletta nel 2001) e [OSCURATO:PERSONA] (che ha riferito di numerose puntate del Nuvoletta negli anni dal 2006 al 2008). Peraltro, l'assenza di imputazioni a carico dei presunti ulteriori componenti della consorteria, «la loro non certa identificazione o la loro introduzione in giudizio» sono state reputate dal Tribunale non determinanti ai fini della prova dell'esistenza del numero minimo di associati necessario ai fini della configurabilità del reato in esame. E' stata, infine, esclusa l'aggravante della finalità agevolatrice del clan Nuvoletta in considerazione della mancanza di riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui il Nuvoletta "puntava" a beneficio del clan) e di [OSCURATO:PERSONA] (secondo il quale il Nuvoletta avrebbe svolto un autonomo ruolo di raccolta delle puntate effettuate da "paranze" della propria famiglia). La sentenza impugnata, nell'esaminare i motivi di appello con i quali la difesa censurava le valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e la difformità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, attraverso una generica rilettura delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed omettendo di valutarne, in punto di attendibilità, la sussistenza di riscontri individualizzanti a carico dell'odierno ricorrente, ha ritenuto la piena intraneità del Nuvoletta ad un sodalizio, di cui non si specificano i componenti né gli eventuali vertici ove identificati, dedito all'importazione di hashish dalla Spagna destinato allo spaccio nella zona di Marano.Tale associazione è stata descritta in termini incerti e non pienamente simmetrici con quelli desumibili dalla sentenza di primo grado. Si afferma, infatti, che si trattava di una «associazione caratterizzata da autonomia gestionale, nel rispetto di un perimetro esterno di regole dettate dalla consorteria dominante (i Polverino)», con limitazione della tipologia di stupefacente da importare e con un reciproco appoggio nelle modalità operative attraverso gli strumenti delle paranze e delle puntate. Sembrerebbe, dunque, che nella sentenza impugnata l'associazione dedita al narcotraffico, cui avrebbe partecipato il Nuvoletta, non sia quella facente capo al clan Polverino, bensì una consorteria dotata di un margine di autonomia operativa sia pure entro il confine dettato dalla preventiva approvazione del clan Polverino. Quanto al ruolo di Nuvoletta, la sentenza impugnata, condividendo l'esclusione del ruolo apicale contestato nell'imputazione, ha ritenuto lo stesso mero partecipe, valorizzando, in particolare, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene queste si riferiscano a periodi differenti (2001 Izzo e 2006/2008 [OSCURATO:PERSONA]), e non siano pienamente concordanti quanto alla condotta concretamente tenuta dal ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] riferisce sia di una "paranza" autonoma facente capo ai Nuvoletta di cui si occupava il ricorrente con la partecipazione dei Polverino con la quota "cassa", sia di autonome puntate effettuate dal ricorrente). 6.1 Così sinteticamente ricostruite le argomentazioni poste a sostegno della ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo D, ritiene il Collegio che, nonostante le incertezze ricostruttive ed i vizi argomentativi di cui si dirà compiutamente di seguito, sia stata correttamente esclusa la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. non essendo ravvisabile alcun mutamento radicale del fatto tale da configurare l'invocato difetto di correlazione tra quello contestato e quello ritenuto in sentenza. Ciò in virtù del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che ravvisa un mutamento del fatto, rilevante ai fini della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., solo in caso di trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619). E' stato, inoltre, precisato che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, come nella fattispecie in esame, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nella fattispecie in esame, dunque, deve escludersi la violazione di detto principio tenuto conto che, a fronte di una imputazione particolarmente ampia, in cui, peraltro, non erano specificamente identificati i componenti della supposta consorteria criminale, le due sentenze di merito si sono limitate a ridimensionare il ruolo del Nuvoletta a quello di mero partecipe, fermi restando sia le connotazioni della consorteria che le modalità operative della stessa. 6.2 Come anticipato, colgono, invece, nel segno le censure concernenti la mancanza di motivazione sui rilievi formulati dal ricorrente in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, spesso generiche, tra loro non sovrapponibili e riferite ad episodi collocabili in periodi differenti, elementi, questi, che rendono dette dichiarazioni inidonee al reciproco riscontro. In realtà, come rilevato dal ricorrente, la sentenza impugnata, dopo avere riscostruito il nuovo equilibrio conseguente all'assunzione del ruolo egemone da parte del clan Polverino, con la sopravvivenza di un limitato ambito di operatività del clan Nuvoletta, pur dando atto di avere tenuto in considerazione le ricostruzioni effettuate nelle sentenze irrevocabili che hanno accertato l'esistenza dei due sodalizi e l'ascesa al potere dei Polverino nella zona del Maranese, ha omesso di confrontarsi con le censure del ricorrente sia in merito ai riscontri delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Perrone e [OSCURATO:PERSONA] che al contrasto tra le rispettive versioni, peraltro tra loro non sovrapponibili, con quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno sostanzialmente escluso qualunque partecipazione del Nuvoletta alle puntate gestite dal clan Polverino. Ad avviso del Collegio la sentenza impugnata non ha fatto buon governo delle coordinate ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione della chiamata in reità o in correità, già analizzata nel par. 3.3, in quanto, senza fornire un adeguata risposta alle specifiche censure formulate dal ricorrente in ordine alla genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai collaboratori, nonché all'assenza di riscontri individualizzanti, ha ritenuto il Nuvoletta partecipe di una non ben precisata associazione di narcotrafficanti, individuandone il ruolo di stabile acquirente della sostanza stupefacente, nonostante le generiche dichiarazioni dei collaboratori circa le modalità con cui avvenivano tali acquisti (se partecipando alle puntate o anche attraverso una propria paranza facente capo alla famiglia Nuvoletta o operante sotto l'egida dei Polverino), le circostanze di tempo e di luogo e, soprattutto, la loro frequenza.Tale ultimo particolare assume un ruolo determinante anche ai fini della valutazione della eventuale stabilità del rapporto tra il ricorrente e la consorteria criminale e della stessa configurabilità di una sua partecipazione all'associazione medesima. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell'attività criminosa dell'associazione ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991; Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254225). In altre parole, la stabile disponibilità all'acquisto può integrare la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ove in tale condotta sia rinvenibile il paradigma soggettivo ed oggettivo del reato associativo e cioè che attraverso la sua attività l'acquirente si avvalga continuativamente delle risorse dell'organizzazione con la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento, non potendosi, invece, desumere automaticamente tali caratteri da una serie di operazioni, ancorché frequenti, di compravendita di sostanze stupefacenti tra le stesse persone (così, testualmente, Sez. 6, n. 1174 del 19/11/2007, dep. 2008, Stabile, Rv. 238403). Infine, da ultimo, questa Corte ha affermato che il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dell'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 275719). Va, inoltre, aggiunto che tali vizi della sentenza impugnata in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori ed alla ricostruzione della condotta ascrivibile al Nuvoletta, anche sotto il profilo soggettivo dell'affectio societatis, si riflettono sulla stessa configurabilità della consorteria criminale di cui, al di là della descrizione delle modalità operative, tenuto soprattutto conto delle discrasie temporali e del contenuto delle narrazioni dei vari collaboratori di giustizia, non risultano individuabili i partecipanti, quanto meno nel numero necessario alla sussistenza del reato. 7. Poiché i riscontrati vizi della motivazione impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo D, in relazione al quale è stata disposta la confisca dei beni del ricorrente, devono conseguentemente ritenersi assorbite le censure relative a detta misura ablativa, spettando ogni determinazione al riguardo al giudice del rinvio all'esito delle proprie valutazioni in merito alla colpevolezza del ricorrente. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, quanto al capo A, perché il fatto non sussiste, e quanto ai capi B e C, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991, perché estinti per prescrizione. Quanto al capo D, invece, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Il giudice del rinvio provvederà a valutare la condotta eventualmente ascrivibile al ricorrente e la sua sussumibilità nella fattispecie di cui al capo D, alla luce dei principi affermati in sentenza e previa adeguata analisi della credibilità ed attendibilità delle dichiaraz