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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 36374/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, con ordinanza del 23/03/2023, nei confronti del Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflil:to; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MARILIA di NARDO, ha concluso per la competenza del Tribunale di Ragusa in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica - ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art.603-bis cod. pen. aggravato dalla minaccia e di quello ex art.18, comma 1, lett.

I), f) e g), d.lgs 81/2008 ed 81 cpv. cod. pen.- ha sollevato conflitto negativo nei confronti del Tribunale collegiale della stessa sede, organo giudiziario che a sua volta, in precedenza, si era dichiarato incompetente a provvedere, e ha quindi rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b) , e 30, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 conflitto, ammissibile in rito in quanto al rifiuto dei due giudici di procedere consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte, deve essere risolto nel senso c:ontrario a quanto prospettato dal giudice rimettente.

2. Invero, la competenza appartiene al Tribunale di Ragusa in composizione monocratica per le seguenti ragioni.

2.1. L' ipotesi di cui al secondo comma dell' art.603-bis cod. pen. costituisce una aggravante non ad effetto speciale poiché l'aumento di pena da essa previsto non è superiore ad un terzo (da sei ad otto anni); pertanto, di essa non s4,Fte/ deve tenere conto ai sensi dell'art.4 cod. proc. pen.

Con riferimento all'aggravante di cui all'ultimo comma della disposizione in oggetto, si osserva che essa è una aggravante ad effetto speciale poiché determina un aumento di pena della metà che però da sei anni porta pena a 3\ g.. -c_15-2r5\ nove annir, percio, al di sotto del limite dei dieci anni con a conseguente competenza del Tribunale in composizione monocratica.

3. Per le considerazioni esposte deve essere affermata la competenza del Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, cui gli atti debbono essere per l'effetto rimessi.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa in composizione monocratica cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, con ordinanza del 23/03/2023, nei confronti del Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflil:to; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MARILIA di NARDO, ha concluso per la competenza del Tribunale di Ragusa in composizione collegiale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica - ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art.603-bis cod. pen. aggravato dalla minaccia e di quello ex art.18, comma 1, lett. I), f) e g), d.lgs 81/2008 ed 81 cpv. cod. pen.- ha sollevato conflitto negativo nei confronti del Tribunale collegiale della stessa sede, organo giudiziario che a sua volta, in precedenza, si era dichiarato incompetente a provvedere, e ha quindi rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b) , e 30, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 conflitto, ammissibile in rito in quanto al rifiuto dei due giudici di procedere consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte, deve essere risolto nel senso c:ontrario a quanto prospettato dal giudice rimettente. 2. Invero, la competenza appartiene al Tribunale di Ragusa in composizione monocratica per le seguenti ragioni. 2.1. L' ipotesi di cui al secondo comma dell' art.603-bis cod. pen. costituisce una aggravante non ad effetto speciale poiché l'aumento di pena da essa previsto non è superiore ad un terzo (da sei ad otto anni); pertanto, di essa non s4,Fte/ deve tenere conto ai sensi dell'art.4 cod. proc. pen. Con riferimento all'aggravante di cui all'ultimo comma della disposizione in oggetto, si osserva che essa è una aggravante ad effetto speciale poiché determina un aumento di pena della metà che però da sei anni porta pena a 3\ g.. -c_15-2r5\ nove annir, percio, al di sotto del limite dei dieci anni con a conseguente competenza del Tribunale in composizione monocratica. 3. Per le considerazioni esposte deve essere affermata la competenza del Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, cui gli atti debbono essere per l'effetto rimessi. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa in composizione monocratica cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma,
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