CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 27979/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia resa il 21 settembre 2022 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In data 14 aprile 2025 sono pervenuti motivi nuovi a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], corredati da allegati. Ritenuto che i cinque motivi sollevati (Violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 47 cod. pen. e mancata valutazione dell'errore scusabile con riferimento all'art. 76 d.P.R. 115/2002; illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie criminosa contestata , nonché omessa valutazione della mancanza di prova del dolo generico; violazione del predetto art. 76 per omessa valutazione delle variazioni di reddito dell'imputato intervenuta nell'anno 2018, in corso di giudizio nel quale era stato richiesto il beneficio; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge per eccessività ed erronea applicazione dell'aggravante, nonché illegittimità del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ovvero equivalenti rispetto alla aggravante contestata) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4 sent. app.); che il primo motivo non è stato dedotto in precedenza; che, con riguardo al terzo motivo, non risulta il denunciato difetto di motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i