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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 43582/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di applicazione della esecuzione della pena a domicilio, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199; Letta la memoria difensiva; rilevato che il Tribunale di sorveglianza - dopo aver corretto l'errata affermazione del Magistrato di sorveglianza che ha ritenuto il fallimento dell'affidamento in prova quale misura pregiudicante ex art. 58 quater legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. Pen.) - ha comunque motivato adeguatamente le ragioni dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in punto di assenza di pericolo di reiterazione criminosa; ricordato la motivazione del Tribunale dev'essere riferita, al fine di escludere la modalità esecutiva, in termini puntuali («specifiche e motivate ragioni») alla possibilità qualificata («concreta») che il condannato commetta altri delitti (e non, genericamente, reati) e che, sotto tale profilo il provvedimento impugnato ha valorizzato la continua condotta trasgressiva dell'istante che ha abbandonato la comunità ove era in affidamento in prova, rendendosi irreperibile, e che è evaso dalla detenzione domiciliare; sicché - con motivazione non manifestamente illogica - ha inferito la sussistenza del pericolo di reiterazione suddetto; ritenuto che, a tale motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di applicazione della esecuzione della pena a domicilio, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199; Letta la memoria difensiva; rilevato che il Tribunale di sorveglianza - dopo aver corretto l'errata affermazione del Magistrato di sorveglianza che ha ritenuto il fallimento dell'affidamento in prova quale misura pregiudicante ex art. 58 quater legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. Pen.) - ha comunque motivato adeguatamente le ragioni dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in punto di assenza di pericolo di reiterazione criminosa; ricordato la motivazione del Tribunale dev'essere riferita, al fine di escludere la modalità esecutiva, in termini puntuali («specifiche e motivate ragioni») alla possibilità qualificata («concreta») che il condannato commetta altri delitti (e non, genericamente, reati) e che, sotto tale profilo il provvedimento impugnato ha valorizzato la continua condotta trasgressiva dell'istante che ha abbandonato la comunità ove era in affidamento in prova, rendendosi irreperibile, e che è evaso dalla detenzione domiciliare; sicché - con motivazione non manifestamente illogica - ha inferito la sussistenza del pericolo di reiterazione suddetto; ritenuto che, a tale motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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