CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 agosto 2025
Cassazione n. 29514/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2038/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14018/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 21 gennaio 2025, in parziale accoglimento dell’appello in sede cautelare proposto dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], riqualificava il fatto come tentato omicidio e confermava nel resto l’impugnato provvedimento. Il Tribunale premetteva che la Procura aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere in danno di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice adito aveva escluso la sussistenza di una gravità indiziaria per il delitto qualificato, riqualificando il fatto come reato di lesioni aggravate e, quanto alla misura accoglieva l’istanza, applicando una misura meno afflittiva. La Procura proponeva appello lamentando la riqualificazione del fatto che, in ogni caso, a seguito delle complicanze insorte, che hanno portato all’amputazione dell’arto, si CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29514/2025 Roma, lì, 14/08/2025 sarebbero dovute riqualificare come lesioni gravi o gravissime. I fatti venivano così compendiati: [OSCURATO:PERSONA] veniva soccorso mentre era riverso in strada in una pozza di sangue; costui aveva affermato di essere stato attinto da colpi di arma da fuoco esplosi da [OSCURATO:PERSONA] a cagione di un sinistro stradale avvenuto tra il nipote del [OSCURATO:PERSONA] e un parente del [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della discussione [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto a [OSCURATO:PERSONA] la frase «ma tu vuoi morire presto», dopodichè , mentre la persona offesa era di spalle, esplodeva un colpo che attingeva la vittima alla gamba e poi, una volta che l’antagonista era a terra, si avvicinava e, puntandogli l’arma ad altezza viso, diceva «non ti uccido solo perché mi dispiace per i tuoi figli». Il Tribunale, andando di contrario avviso rispetto al Giudice per le indagini preliminari, nella condotta posta in essere evidenziava la univocità e idoneità degli atti a cagionare il decesso. Il provvedimento impugnato afferma che dalla visione delle telecamere emerge che l’assalitore aveva esploso almeno due colpi ad altezza uomo, mentre la vittima stava scappando; pertanto, la reiterazione dei colpi, la sede attinta, il fatto che il bersaglio fosse in movimento e l’inesperienza dello sparatore disegnano un animus necandi, declinandosi il dolo nella foma del dolo diretto alternativo. Il Tribunale riteneva ininfluente la condotta tenuta dall’aggressore dopo il fatto, essendosi già consumato il reato e non potendosi qualificare come una desistenza volontaria. Sotto il profilo delle esigenze cautelari concordava sulla scelta della misura effettuata nell’impugnato provvedimento, ritenendo pienamente adeguata quella scelta in ragione delle esigenze di tutela della collettività, da un lato, e della minima imposizione cautelare possibile, dall’altro. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione degli art. 56, 575 cod. pen. circa la qualificazione del fatto. Il ricorrente ritiene che la complessiva valutazione degli elementi indiziari non sia tale da supportare il giudizio di univocità e idoneità degli atti espresso nell’impugnato provvedimento. La visione dei fotogrammi non sarebbe conclusiva sotto tale aspetto poiché l’indagato avrebbe ben potuto colpire Maddis una volta che quest’ultimo era a terra; anche l’affermazione «non ti uccido solo perché mi dispiace per i tuoi figli» avrebbe dovuto essere adeguatamene valorizzata al fine di valutare l’animus dello sparatore. Quanto, poi, ai fotogrammi che riprendono il momento della sparatoria, la difesa ha conferito incarico ad un consulente di valutare la volontà di colpire il bersaglio in organi vitali, per come evincibile dalla dinamica della sparatoria. Il consulente rilevava l’inclinazione dei colpi verso il basso e, dunque, escludeva la sussistenza dell’animus necandi proprio per la direzione dei colpi. Lamentava il ricorrente come tale consulenza non sia stata minimamente presa in considerazione, e come non sia stato dato rilevo alla desistenza dall’esplodere ulteriori colpi una volta che la vittima era riversa a terra. Infine, faceva presente che anche il Pubblico ministero appellante aveva ammesso la possibile riqualificazione del fatto in lesioni gravi o gravissime. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA]Olio depositava conclusioni scritte con cui chiedeva il rigetto del ricorso; all’udienza si riportava alle dette conclusioni. 4. Il ricorrente con memoria in data 27 maggio 2025 depositava memoria contenente un nuovo motivo ribadendo la violazione degli artt. 56, 575 cod. pen. per omessa valutazione della consulenza tecnica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 1.1. Una prima valutazione deve essere espressa, in senso positivo, in punto all’interesse ad impugnare il provvedimento de libertate, poiché dalla diversa qualificazione giuridica nel concreto, lesioni o tentato omicidio, può, in concreto e relativamente alla specifica fase, discendere la differente durata dei termini di custodia cautelare. Nel procedimento cautelare, sussiste, infatti, l'interesse concreto e attuale del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con cui il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della misura cautelare, abbia attribuito al fatto una diversa qualificazione incidente sulla durata della misura. (Sez. 3, n. 6738 del 12/01/2023, Pmt, Rv. 284357 - 02) 1.2. Per contro, si riafferma che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01) Nel medesimo senso si è ribadito che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipenda, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 26025601). 2. Passando al vaglio della censura contenuta nel ricorso, è necessario premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). Sia l’impugnato provvedimento, sia il ricorso richiamano la medesima giurisprudenza di legittimità arrivando a conclusioni opposte, perché di fatto il ricorrente non condivide la valutazione che degli elementi indiziari in atti ha dato il Tribunale dell’appello cautelare che, al contrario, fornisce ampia motivazione del perché, in ragione di tutti gli elementi emersi, sia da ritenersi sussistente, oltre all’idoneità e all’univocità degli atti, anche l’animus necandi. Dunque, ciò su cui divergono il provvedimento impugnato e il ricorso non sono i criteri adottati per scandagliare la sussistenza dall’animus necandi, posto che, come visto, su tali principi vi è piena condivisione, bensì la valutazione che degli elementi emersi ha dato il Tribunale, che, però, in tal modo, ha espresso un giudizio di merito incensurabile, siccome congruamente motivato. E’ poi necessario ricordare che la delibazione degli elementi di fatto da cui ricavare l’atteggiarsi dell’elemento soggettivo è formulata rigorosamente allo stato degli atti. In questa prospettiva, l’impugnato provvedimento ha ritenuto che, avuto riguardo alla situazione che si presentava in concreto ex ante, emergesse la idoneità degli atti a cagionare la morte della vittima, posto il numero e la reiterazione dei colpi; la direzione degli stessi, sparati ad altezza uomo verso un bersaglio in movimento da soggetto inesperto; la distanza ravvicinata fra vittima e sparatore; l’arma utilizzata, una pistola Beretta cal. 9; la zona attinta che è la parte superiore della coscia, zona nevralgica poiché vi passano le arterie e, le frase pronunciata dall’indagato « ma tu vuoi morire presto?» piuttosto chiara circa le sue intenzioni. Lamenta a più riprese il ricorrente, da ultimo nella memoria, la obliterazione delle argomentazioni contenute nella consulenza di parte fondate su una valutazione dei fotogrammi degli avvenimenti che sono i medesimi visionati dal Tribunale e proprio in ragione dei quali il provvedimento impugnato è giunto alla conclusione di accogliere l’appello del Pubblico ministero. Tuttavia, sul punto, deve ricordarsi che il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo. (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv. 279062 – 01, Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111 - 01) Il Tribunale ha citato la documentazione depositata via PEC in data 20 gennaio 2025, la quale identifica, secondo quanto affermato dal ricorrente, proprio l’elaborato del consulente della difesa; quindi, il provvedimento impugnato, pur non avendo operato una disamina puntuale e specifica degli elementi difensivi contenuti nella consulenza, ha sviscerato e superato tali argomentazioni, posto che, come detto, il complesso argomentativo oggetto di censura si fonda sui medesimi fotogrammi esaminati dal consulente. Pertanto, proprio in ragione del fatto che non vi è obbligo di disamina di tutte le argomentazioni proposte dal consulente della difesa, purché la motivazione sia completa e articolata, è evidente che nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato. Il ricorso dà poi particolare rilievo, a fini difensivi, alla frase pronunciata successivamente dall’indagato, «non ti uccido solo perché mi dispiace per i tuoi figli»; ma ai fini della configurabilità di una desistenza volontaria, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale frase è irrilevante, poiché nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento. (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435 – 01, ed anche Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De, Rv. 269797 - 01). Posto che nel momento in cui l’indagato profferì tale frase aveva già esploso il colpo attingendo la vittima alla gamba, con ciò innescando la catena causale idonea a produrre l’evento, l’approdo raggiunto, allo stato degli atti, dai giudici dell’appello cautelare, secondo cui il rilievo della stessa è del tutto nullo, non si presta a censura in questa sede. 3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’11 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]