CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 06150/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché pone questioni non consentite nel caso di sentenza diapplicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede sia sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità sia sotto quello della commisurazione della pena. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore residente