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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37596/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 050K0E0) avverso la sentenza del 10/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze indeterminate e svolte in punto di fatto dal momento che la questione proposta (la sussistenza della recidiva e la conseguente erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen.), declinata come vizio di motivazione della sentenza impugnata, attiene ad una tematica non proposta con l'impugnazione di merito poiché l'imputato, in appello, si era limitato a proporre il tema dell'applicazione delle generiche, effettivamente riconosciute dalla Corte di appello, con mero giudizio di equivalenza alla recidiva, piuttosto che prevalenza - come sollecitata con i motivi di appello- sulla scorta di un apprezzamento in fatto sulla personalità dell'imputato (il giudizio di pericolosità sociale attestato dai precedenti anche giudiziari) non sindacabile in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere este [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 050K0E0) avverso la sentenza del 10/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze indeterminate e svolte in punto di fatto dal momento che la questione proposta (la sussistenza della recidiva e la conseguente erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen.), declinata come vizio di motivazione della sentenza impugnata, attiene ad una tematica non proposta con l'impugnazione di merito poiché l'imputato, in appello, si era limitato a proporre il tema dell'applicazione delle generiche, effettivamente riconosciute dalla Corte di appello, con mero giudizio di equivalenza alla recidiva, piuttosto che prevalenza - come sollecitata con i motivi di appello- sulla scorta di un apprezzamento in fatto sulla personalità dell'imputato (il giudizio di pericolosità sociale attestato dai precedenti anche giudiziari) non sindacabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere este [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37596/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris