CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05936/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di tre anni di reclusione e di 8.000,00 euro di multa, articolando tre motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo all'accertamento della condotta di coltivazione illecita a suo carico (primo motivo), violazione di legge in riferimento alla configurabilità del reato (secondo motivo), nonché violazione di legge relativamente all'applicazione del principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (terzo motivo); Considerato che i tre motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale, e all'esito di una dettagliata analisi delle risultanze istruttorie, perché l'attività di coltivazione è riferibile all'imputato (la Corte d'appello rappresenta, in particolare, che la coltivazione aveva ad oggetto 7.015 piantine di marijuana in fase di pieno sviluppo, ubicate all'interno di ventisei serre impiantate in un fondo gestito dall'imputato a mezzo di un cittadino extra-comunitario e di altra persona saltuariamente coinvolta, e sul quale il medesimo imputato è stato colto dalla polizia giudiziaria all'atto della perquisizione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024