CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MassimoAragiusto;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – AOUP,in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2725/2022depositata il 16/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2725/2022, pubblicata il16 giugno 2022, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato le originariedomande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarloBarzaghi e [OSCURATO:PERSONA], volte a sentir condannare l’AziendaNumero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] (AOUP) al risarcimento dei danniasseritamente derivati dalla condotta di dequalificazione tenuta dall’AOUPnei loro confronti.Il giudizio dinanzi alla Corte territoriale romana è stato riassunto dailavoratori a seguito della sentenza n. 4986 del 2 marzo 2018, con cuiquesta Corte aveva annullato la precedente pronuncia n. 1240/2011emessa dalla Corte d’appello di Firenze in grado d’appello.2. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma resa insede di rinvio, i lavoratori propongono ricorso affidato a sei motivi,illustrato con memoria.Resiste l’AOUP con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dei principiaffermati nella sentenza rescindente e dunque dell’art. 2909 c.c., nonché ilmancato esame di un fatto decisivo in relazione alla valutazionedell’inadempimento datoriale.1.1. Sostengono anzitutto i ricorrenti che Corte territoriale non si sarebbemossa nei limiti tracciati dalla sentenza rescindente della Corte dicassazione.Accogliendo il precedente ricorso in relazione a due soli motivi, lasentenza rescindente avrebbe censurato la precedente pronuncia d’appelloper aver applicato l’art. 2087 c.c. prescindendo dall’accertamentodell’inadempimento colpevole del datore di lavoro e per avererroneamente dato per esistente il diritto soggettivo dei dirigente medicoa non subire una riduzione qualitativa e quantitativa dell’attività espletata,imponendo al giudice di rinvio «una completa disamina documentale eprobatoria in ordine agli elementi forniti a sostegno della tesi deiricorrenti» (pag. 20 del ricorso). Il non aver compiuto una simile disaminadeterminerebbe una violazione dell’art. 2909 c.c., «traducendosi nellaNumero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026violazione di quei principi che, essendo stati affermati dal Giudice dilegittimità nel caso di specie, costituiscono appunto la legge del casoconcreto» (pag. 21 del ricorso).1.2. Per altro verso, i ricorrenti lamentano che la motivazione dellasentenza impugnata sarebbe affetta da un’insanabile contraddizione,denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: la Corte territorialeavrebbe affermato di non poter verificare ulteriori ipotizzate violazioni inragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, salvo poi,contraddittoriamente, affermare la mancanza di prove dell’inadempimentodatoriale.1.3. Sotto il primo profilo, il motivo è infondato; sotto il secondo, èinammissibile.1.3.1. Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 2909 c.c., nonsono chiari i contorni della censura.Se infatti i ricorrenti intendono far valere un giudicato in potenzialecontrasto con la pronuncia di rinvio (ma non è dato comprendere qualesarebbe la questione coperta da giudicato), è sufficiente richiamare lacostante affermazione di questa Corte, secondo cui la rilevabilità delgiudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, vacoordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente,con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione conrinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevated’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle checostituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivinon dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere inesame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno ointerno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risultituttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione dicassazione con rinvio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2365 del 31/01/2025,Sez. 1, Sentenza n. 2411 del 08/02/2016).Numero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026Se invece i ricorrenti considerano “legge del caso concreto” il principio didiritto enunciato dalla sentenza rescindente e denunciano in realtà laviolazione dell’art. 384 c.p.c., deve osservarsi che la Corte territoriale hamostrato di avere piena contezza dei compiti ad essa affidati e li haassolti: dopo aver riassunto la motivazione della sentenza rescindente,ribadendo le condizioni alle quali può configurarsi un demansionamentonell’ambito della dirigenza medica («nell’impiego pubblicocontrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica l’art. 2103cod. civ., perché gli incarichi dirigenziali, conferiti nel rispetto dellecorrispondenze previste dalle fonti regolamentari, in quanto ritenuti dallegislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità. Il dirigentemedico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamentee quantitativamente equivalenti a quelli curati da altri dirigenti dellamedesima struttura né a quelli svolti in passato, fermo restando che lostesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattivitàné assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio diconoscenze specialistiche posseduto. Il datore di lavoro nell’assegnazionedegli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è tenutoal rispetto delle regole di correttezza e buona fede, sicché il diritto deveessere esercitato tenendo conto delle esigenze superiori di tutela dellasalute dei cittadini e non può essere finalizzato a mortificare la personalitàdel dirigente né a realizzare risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelliper i quali il potere è attribuito»), la sentenza impugnata ha affermato,sulla base delle allegazioni dei ricorrenti e dell’istruttoria svolta: «[i]ricorrenti in riassunzione, al di là del dato numerico emerso dalla CTU cheha valutato anche i profili qualitativi e professionali degli interventi edanche a voler superare quanto emerso dalla complessiva lettura delledeposizioni assunte, non hanno dimostrato, neppure per presunzionesemplice, che ai fini della distribuzione degli incarichi vi sia stato quelloche la Corte indica come limite del potere di cui si è parlato e neppure,Numero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026come già ricordato, la violazione delle regole normative, regolamentari econtrattuali» (pag. 17 della sentenza).Per quanto sintetica, tale motivazione dimostra che la Corte di merito hacompiuto un apprezzamento delle risultanze istruttorie al lume dei principidi diritto enunciati con la sentenza n. 4986 del 2018, senza affattotravisarne la portata e senza dunque violare la legge nei terminiprospettati dai ricorrenti.1.3.2. Quanto alla seconda doglianza contenuta nel primo motivo, varammentato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualorala motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovverosi fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (v. ex variis Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del03/03/2022).Ne consegue l’inammissibilità di una censura che fa leva sulla semplicemotivazione contraddittoria, in ordine peraltro a profili diversi dellasentenza impugnata.Quando infatti la Corte di merito afferma, a pagina 18, che il giudizio dirinvio è chiuso, lo fa con riferimento a «ulteriori ipotizzate violazioni che,in tesi avrebbe compiuto l’[OSCURATO:PERSONA]», violazioni cioè diverse da quelleproposte con gli originari atti introduttivi e sopravvenute.Quando invece, poco dopo, la Corte territoriale passa a esaminare «lasolo paventata sottoposizione ad angherie o vessazioni» lo faevidentemente rispetto a un atto diverso, il protocollo del 2000, che,Numero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026nell’ottica dei dirigenti, dimostrava un intento persecutorio e che il giudicedel rinvio ha invece ritenuto «del tutto legittimo» (pag. 18, penultimorigo).Le due affermazioni, che i ricorrenti reputano contraddittorie, attengonoin realtà a comportamenti diversi dell’[OSCURATO:PERSONA], cui corrispondevano, sindagli atti introduttivi, doglianze diverse, bisognose di autonoma disamina.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 31 CCNL 1994/1997,nonché la violazione e la falsa applicazione dei decreti del Ministero dellasanità del 30/1/1998 e del 31/1/1998, degli artt. 15 del d.lgs. n. 502 del1992, 31 e 32 del CCNL del 1996, 20 del CCNL 1998/2001, 33 del d.lgs.n. 165 del 2001.Si contesta la violazione di legge per avere la Corte territoriale del tuttopretermesso la non equipollenza tra la specializzazione dei dott.ri Pratali eLevantino e l’attività nella quale furono distaccati. Inoltre, non sarebbestata presa in esame la violazione dei CCNL che prevedevano l’adozione dicriteri rigorosi per l’individuazione dei dipendenti da distaccare ad altrefunzioni (mobilità).2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto con esso i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eLevantino pretendono di rimettere in discussione proprio i principi di dirittofissati dalla sentenza rescindente, secondo cui, nell’ambito della dirigenzamedica, non essendo applicabile l’art. 2103 c.c. il dirigente non ha undiritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente equantitativamente equivalenti a quelli curati da altri dirigenti dellamedesima struttura né a quelli svolti in passato, con il solo limite dellasostanziale inattività, dell’assegnazione a funzioni che esulino del tutto dalbagaglio di conoscenze specialistiche posseduto e della violazione delleregole di correttezza e buona fede, condotte queste ultima sussumibilinell’art. 2087 e non nell’art. 2103.Numero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026In tal modo, la sentenza rescindente ha tracciato i limiti del giudizio dirinvio, al quale la Corte d’appello di Roma si è attenuta, dovendosipertanto escludere che la semplice non completa equipollenza di mansioni(nella specie, tra cardiochirurgia e chirurgia vascolare) possa giustificareuna violazione dell’art. 2087 c.c.Del resto, sono gli stessi ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Levantino a riconoscere che ledue discipline, pur non pienamente equipollenti, presentano un’affinità, siapure in funzione dell’accesso. E sono sempre i ricorrenti - quando sidolgono del fatto di aver «dovuto intraprendere, partendo dall’inizio, sia lostudio teorico che la prassi di gestione del paziente che la partica ditecnica chirurgica della [OSCURATO:PERSONA]» e di essere stati «affiancati,con finalità di tutoraggio, da chirurghi vascolari a volte persino più giovanie con minor anzianità di servizio di loro» (pag. 23 del ricorso) - alamentare di fatto un semplice demansionamento e a rivendicare ilmantenimento di una piena equipollenza, concetti che non sono tuttaviaconfigurabili nell’ambito della dirigenza medica, alla luce della sentenzarescindente.3. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, in ragione della motivazione solo apparente resacon riferimento alle allegazioni contenute nei ricorsi ex art. 414 c.p.c.,nonché la violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 368 del 1999.3.1. Il motivo è infondato.3.2. I ricorrenti concentrano la propria attenzione sulla frase dellasentenza impugnata (contenuta a pag. 15 della motivazione) con la qualela Corte territoriale ha escluso la sussistenza di adeguate prospettazionicirca la violazione dell’art. 2087 c.c.; in conseguenza di ciò, procedono ariportare tutti i passaggi degli atti introduttivi che conterrebbero più cheadeguate allegazioni in ordine a condotte dell’AOUP integrantidequalificazioni totali e mobbing, per poi censurare la motivazione che neNumero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026è scaturita, nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare fatti decisiviper il giudizio e avrebbe assunto i caratteri della motivazione apparente.3.3. In realtà, il brano della sentenza impugnata è riportato dai ricorrentiin modo parziale, atteso che la frase completa contenuta a pag. 15 dellamotivazione è la seguente: «non pare … che sussistano adeguateprospettazioni ed altrettante specifiche prove circa la violazione dell’art.2087 c.c.».Tale frase si salda poi con le successive considerazioni della Corteterritoriale, contenute a pag. 17 e sulle quali ci si è già soffermati,secondo cui «[i] ricorrenti in riassunzione, al di là del dato numericoemerso dalla CTU che ha valutato anche i profili qualitativi e professionalidegli interventi ed anche a voler superare quanto emerso dallacomplessiva lettura delle deposizioni assunte, non hanno dimostrato,neppure per presunzione semplice, che ai fini della distribuzione degliincarichi vi sia stato quello che la Corte indica come limite del potere di cuisi è parlato e neppure, come già ricordato, la violazione delle regolenormative, regolamentari e contrattuali» (pag. 17 della sentenza).Non è dunque esatto affermare che la motivazione della sentenzaimpugnata sarebbe tautologica per «la mancata disamina da parte delgiudice di rinvio delle allegazioni formulate fin dai ricorsi di primo grado edelle successive deduzioni» (pag. 28 del ricorso), come se la Corteterritoriale si fosse limitata a rigettare le originarie domande sulla base diun semplice difetto di allegazione, quando al contrario il rigetto è statomotivato sulla base del mancato riscontro probatorio di quelle allegazioni.D’altronde, l’aver riportato solo parzialmente il brano della sentenzaimpugnata considerato decisivo, omettendo di riprodurre proprio la fraserelativa alla mancanza di prova, mina alla radice una censura basata suuna asserita grave carenza motivazionale.Va al riguardo ricordato che il vizio di omesso esame di un fatto decisivoe controverso di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre: o quandoNumero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio sulei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (Cass., Sez.3, Sentenza n. 12884 del 22/06/2016) o quando la parte sia stataammessa a provare il fatto decisivo allegato e il giudice di merito abbiacompletamente omesso di esaminare le risultanze della prova su quelfatto.Per sostenere la propria doglianza, i ricorrenti avrebbero dovuto pertantonon limitarsi a riportare i passaggi dei ricorsi introduttivi in cui i fattidecisivi asseritamente non esaminati sono stati portati all’attenzione deigiudici di merito, ma anche indicare, per ciascuno di tali fatti, se essierano stati ammessi a provarli e, in caso di risposta affermativa, qualimezzi di prova dimostrativi di tali fatti sarebbero stati trascurati dalgiudice di rinvio.Ciò non hanno fatto i ricorrenti, i quali, dopo una lunga esposizione delcontenuto dei rispettivi atti introduttivi, si sono limitati a elencare i fattidecisivi pretermessi (pag. 36 del ricorso), senza operare un puntualeriscontro con le emergenze probatorie e senza dunque mettere il Collegioin grado di verificare le omissioni denunciate.Le doglianze si risolvono anche in questo caso in un tentativo di rimetterein discussione l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice di rinvio.4. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omesso esame di fattidecisivi e la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1 del d.lgs. n. 502 del 1992,in relazione alla totale irrazionalità della scelta organizzativa operatadall’AOUP, alla pretestuosità delle finalità che la ispirava ed ai gravi disagiper l’utenza e la salute pubblica che ne sarebbero conseguiti.4.1. Il motivo non può trovare accoglimento, poiché, per costantegiurisprudenza di questa Corte, il fatto decisivo e controverso il cuiomesso esame può consentire il sindacato sulla motivazione ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. è un preciso accadimento o una precisa circostanzaNumero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026in senso storico-naturalistico (v. tra le tante Cass., Sez. 1, Ordinanza n.26305 del 18/10/2018, Sez. 6, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Sez.2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).Il sindacato della Corte di cassazione non può pertanto estendersi per talevia né alle valutazioni giuridiche che di tale fatto storico abbia compiuto ilgiudice di merito, neanche quando tali valutazioni si siano tradotte in ungiudizio sulla sussumibilità di quel fatto in una clausola generale, nétantomeno alla mancata considerazione delle argomentazioni difensive diparte (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025).5. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, in ragione della motivazione solo apparente resacon riferimento alle prove orali e alla CTU assunte in primo grado.5.1. Il motivo non è fondato.5.2. Benché infatti i ricorrenti, nel corpo di tale motivo, procedanoeffettivamente a una puntuale evidenziazione dei fatti emergenti dalleprove orali che sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale, amancare in questo caso è la decisività dei fatti che si assumono trascurati,vale a dire la dimostrazione che le risultanze processuali - anche adammettere che non siano state esaminate e non possano esserericomprese in quell’apprezzamento sintetico compiuto dalla Corteterritoriale - siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non dimera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali ilconvincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva dibase (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21223 del 27/08/2018, Sez. 1,Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024).Ciò avendo presente che, nel caso odierno, la decisività va misurata almetro del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente,essendo cioè necessario dimostrare che i fatti non esaminati siano idonei adimostrare un totale svuotamento delle mansioni lavorative dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026(o di alcuni di essi) o una condotta datoriale violativa dei canoni dicorrettezza e buona fede.5.3. Ora, seguendo l’ordine espositivo del ricorso, va evidenziato che ifatti relativi all’istituzione di una seconda unità operativa di cardiochirurgiae alla conseguente riorganizzazione degli interventi chirurgici (punto A,pagg. 43 e ss. del ricorso) non possono essere considerati decisivi, inquanto attengono a una scelta di organizzazione sanitaria di massimadiscrezionale e tendente al miglioramento della qualità del servizio reso.Per quanto tale scelta abbia verosimilmente avuto riflessi sull’attivitàlavorativa dei ricorrenti, ciò è avvenuto solo in via indiretta e comunquenon in termini tali da dimostrare che essa abbia determinato una forzatainattività dei medici appartenenti all’unità operativa preesistente (facentecapo al prof. Bortolotti): sono proprio i brani delle testimonianze riportatiin ricorso a mostrare come la nuova unità operativa (guidata dal dott.Grandjean) facesse sì “concorrenza” a quella preesistente, ma solo nelsenso che ad essa venivano mandati più pazienti o che l’ordine diespletamento degli interventi chirurgici era spesso sovvertito in favore deipazienti del Grandjean.Si tratta in altri termini di circostanze che non sarebbero state in grado didimostrare con certezza o con elevato grado di probabilità la fuoriuscitadella condotta datoriale dal perimetro della discrezionalità organizzativa,diretta a privilegiare l’efficienza e la tutela dei pazienti, come tracciatodalla sentenza rescindente.Anche qui il ricorso riporta (nel primo capoverso di pag. 44) un passaggiodel principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, omettendotuttavia alcune frasi fondamentali.Nel fissare i limiti del demansionamento nell’ambito della dirigenzamedica, Cass. n. 4986 del 2018 ha infatti affermato che «[i]l datore dilavoro nell’assegnazione degli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra idirigenti medici è tenuto al rispetto delle regole di correttezza e buonaNumero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026fede, sicché il diritto deve essere esercitato tenendo conto delle esigenzesuperiori di tutela della salute dei cittadini e non può essere finalizzato amortificare la personalità del dirigente né a realizzare risultati diversi edulteriori rispetto a quelli per i quali il potere è attribuito».Come si vede, l’obiettivo di realizzare risultati diversi rispetto a quelli per iquali il potere è attribuito è strettamente collegato – nell’ottica dellapronuncia rescindente – alla violazione delle regole di correttezza e buonafede, concretizzandosi in un vero e proprio sviamento di potere.Il ricorso tende invece erroneamente a riqualificare il divieto in terminiassoluti, quasi che, nell’ambito di una struttura sanitaria, qualunquedecisione organizzativa diversa da quelle adottate in passato sia in sécensurabile, per il solo fatto di perseguire obiettivi diversi e di maggioreefficienza.5.4. A non diverse conclusioni si giunge rispetto ai fatti relativi allaasserita incentivazione della seconda unità di cardiochirurgia di nuovacostituzione, in danno della prima unità (punto B, pagg. 45 ss. delricorso), o all’esistenza di atteggiamenti persecutori o vessatori neiconfronti dei ricorrenti (punto C, pagg. 47 ss. del ricorso).Per quanto alcune delle dichiarazioni testimoniali riportate dimostrinol’esistenza di un clima fortemente conflittuale all’interno dell’Aziendacontroricorrente, i fatti riferiti non appaiono in grado di dimostrare che,ove esaminati, avrebbero determinato una diversa decisione da parte dellaCorte territoriale.Non va infatti trascurato che la sentenza impugnata, sia pure in terminisintetici, ha valutato sia le risultanze della consulenza tecnica, sia ledeposizioni testimoniali, affermando: quanto alla CTU, che essa «havalutato anche i profili professionali degli interventi»; quanto alledeposizioni assunte, che dalla loro complessiva lettura emergeva unquadro inidoneo a dimostrare il superamento del limite all’esercizio delpotere, tracciato dalla sentenza rescindente.Numero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ne scaturisce che la censura mossa dai ricorrenti - per non risolversi inuna inammissibile richiesta di sindacato dell’apprezzamento delle provecompiuto dal giudice di merito – avrebbe dovuto riportare anche i branidella CTU e delle altre testimonianze rese, sì da rendere evidente che ilgiudizio di prevalenza formulato dalla Corte territoriale rispetto ai fattiindicati nel ricorso come decisivi era del tutto infondato.6. Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 420 e 421c.p.c., per aver considerato come fatti costitutivi i fatti secondari contenutinelle memorie successive ai ricorsi.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Prendendo le mosse dalla denunciata violazione dell’art. 421 c.p.c.,essa va disattesa perché nel corpo del motivo i ricorrenti non fanno cennoal mancato o cattivo esercizio da parte del giudice di rinvio dei poteriistruttori officiosi, limitandosi a rimarcare la mancata considerazione dideduzioni e prove ammesse durante le precedenti fasi di merito.Non si riscontra pertanto una violazione o errata applicazione dell’art. 421c.p.c.6.3. Quanto alla asserita violazione dell’art. 420 c.p.c., si tratta di unacensura non chiara, poiché la disposizione invocata, almeno in relazionealla questione delle deduzioni nuove, disciplina l’attività a tal finedemandata al giudice di merito, che nel caso di specie, per ammissionedegli stessi ricorrenti, era stata già correttamente espletata nelle fasi dimerito precedenti alla sentenza rescindente e al giudizio di rinvio.Ne riferisce lo stesso ricorso a pag. 52, allorché riporta i brani dei verbalidel giudizio di primo grado in cui il giudice di quella fase, proprio ai sensidell’art. 420 c.p.c., aveva autorizzato le parti a formulare nuove istanzeistruttorie e aveva poi ammesso le nuove prove proposte.Nessuna violazione dell’art. 420 c.p.c. può essere dunque addebitata algiudice di rinvio, il quale si è trovato a dover applicare i principi di dirittoNumero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026enunciati dalla sentenza rescindente a un compendio assertivo eprobatorio formatosi regolarmente e, giusta l’affermazione degli stessiricorrenti, astrattamente idoneo a dimostrare la fondatezza delle loropretese.6.4. Se poi i ricorrenti intendevano - attraverso il richiamo improprioall’art. 420 c.p.c. e l’utilizzo del mezzo di cui all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. - censurare la decisione della Corte territoriale per non aver postoa fondamento alcune delle prove raccolte, va evidenziato che, secondo ilcostante e condivisibile insegnamento di questa Corte, la violazione dellalegge processuale rileva, e può essere denunciata con il ricorso percassazione, non per un interesse dell’ordinamento all’astratta regolaritàdell’attività del giudice, ma per il concreto pregiudizio al diritto di difesache abbia arrecato alla parte ricorrente.Ne consegue che la censura fondata sull’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., deve essere accompagnata dalla deduzione della nullità dellasentenza resa all’esito del giudizio in cui l’errore sarebbe stato commessoe, fuori dai casi in cui la violazione della legge processuale siaintrinsecamente idonea a menomare il diritto di difesa (Cass., Sez. U,Sentenza n. 36596 del 25/11/2021), dalla deduzione delle ragioni per lequali l’erronea applicazione della regola processuale ha determinato unalesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidentesull’andamento o sull’esito del processo (v. tra le tante Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023, Sez. 3, Sentenza n. 27419 del08/10/2021, Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018, Sez. 1 Sentenzan. 19759 del 09/08/2017).Nel caso odierno, a tali oneri non hanno assolto i ricorrenti, poiché,concentrandosi sulla violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., hanno omessodi dimostrare la decisività delle risultanze probatorie relative ai fattisopravvenuti e dunque non hanno dimostrato che, ove il giudice di rinvioNumero registro generale 29036/2022Numero sezionale 2563/2026Numero di raccolta generale 18848/2026Data pubblicazione 10/06/2026avesse basato la sua decisione anche sulle prove relative a tali fatti, la suadecisione sarebbe stata diversa e favorevole ai ricorrenti.Il fatto che la riorganizzazione avviata nel 2000 presso l’[OSCURATO:PERSONA] pisananon abbia dato i risultati attesi e sia stata successivamente rivista, con lafuoriuscita di alcuni dei protagonisti della vicenda e nuova rivalorizzazionedi alcuni dei ricorrenti, non è di per sé dimostrativa dell’esistenza dellecircostanze che la sentenza rescindente aveva fissato come confini dellavalutazione demandata al giudice di rinvio, ossia la totale dequalificazionedei lavoratori o la violazione delle regole di correttezza e buona fede.7. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento infavore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 21.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.La PresidenteCaterina Marotta