CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 28101/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4035/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N.101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE; -intimato - avverso il DECRETO d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 78/2022 depositatol’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con decreto n. 1974/2018 emesso su istanza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Perugia condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo, exlege 24 marzo 2001, n. 89, pari ad €. 2.834,00 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo)a séguito della irragionevole durata procedimento amministrativo in materia di pubblico impiego, nonché alle spese di lite quantificate in €. 405,00. 1.1. Investita del gravame sulle spese, questa Corte - con ordinanza n. 24922 del 2019 - cassava il decreto emesso nel primo giudizio di merito, per l'inferiorità del compenso ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento, rinviando alla Corte d'Appello per la liquidazione delle spese del precedente grado e del grado di legittimità. 1.2. Nel giudizio di rinvio definito con decreto n. 410/2020, la Corte d'Appello di Perugia - fermo l'indennizzo liquidato - condannava l'Amministrazione resistente alla refusione dei compensi professionali del primo grado quantificati in €. 1.045,00, avendo come scaglione di riferimento quello compreso tra €. 0,01 e € . 1.100,00, compensando le spese di lite per il giudizio di rinvio. 1.2.1. Avverso il suddetto decreto [OSCURATO:PERSONA] proponeva un secondo ricorsoper cassazione; con ordinanza n. 38472/2021 questa Corte accoglieva il gravame, ritenendo che al caso di specie, considerando il valore della controversia indicato nel decreto impugnato (€. 2.834,00), lo scaglione applicabile fosse quello compreso tra €. 1.100,01 e €. 5.200,00; riteneva, altresì, errata la compensazione operata con riferimento alle spese del primo giudizio di rinvio, in assenza dei requisiti di cui all'art. 92,comma 2, cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis); rinviava alla medesima Corte d’Appello la quantificazione delle spese di lite. 2. Il giudice del secondo rinvio, con il decreto n. 78 /2022 qui impugnato, ferme le altre statuizioni non oggetto di impugnazione, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. , dei compensi professionali (determinati secondo i criteri stabiliti da Cass. Sez. U, n. 19014/2007): del giudizio di opposizione del primo grado di merito liquidati in €. 1.198,50; del primo giudizio di rinvio, liquidati in €. 300,00; del secondo giudizio di legittimità liquidati in € . 342,50; del giudizio del grado (secondo giudizio di rinvio) liquidati in €. 300,00. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto n. 78/2022 innanzi a questa Corte, affidando il ricorso ad un unico motivoe illustra ndolo con memoria. Restava intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –artt. 10 e 91, cod. proc. civ.; art. 2233, comma 2, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014, e D.M. n. 37/2018. Il decreto impugnato ha liquidato le spese processuali del secondo giudizio di legittimità, nonché del secondo giudizio di rinvio, assumendo che per entrambe le fasi il valore della controversia doveva rientrare nel primo scaglione fino a €. 1.100,00. Secondo il ricorrente, sia il secondo giudizio di legittimità sia il secondo giudizio di rinvio dovevano rientrare nello scaglione superiore delle rispettive Tabelle, 13 e 12, per le ragioni di séguito illustrate: - il secondo giudizio di legittimità aveva ad oggetto sia l’inadeguatezza delle spese di lite del grado originario di merito, sia la compensazione integrale delle spese disposte per il giudizio di prima riassunzione: il valore della controversia, pertanto, doveva essere determinato sommando il decisumdel (secondo) giudizio di legittimità, €. 1.198,50 relativo al grado originario di merito, con il decisum del primo giudizio di rinvio, liquidato in €. 300,00, per un valore di riferimento della controversia pari a €. 1.498,50 (corrispondente al secondo scaglione della Tabella 13); - il giudizio del secondo grado di rinvio aveva ad oggetto la rideterminazione delle spese dell’intero procedimento (grado originario di merito, primo giudizio di rinvio, secondo giudizio di legittimità): applicando gli stessi criteri, il valore di riferimento della controversia doveva essere determinato sommando il decisum relativo al grado originario di merito (€. 1.198,50) con il decisumdel primo giudizio di rinvio (€. 300,00)e con il secondo giudizio di legittimità (€ . 342,50), per un valore complessivo della controversia pari a €. 1.841,50, corrispondente al secondo scaglione della Tabella 12. In definitiva, conclude il ricorrente, applicando le tariffe minime di cui al secondo scaglione -tenuto conto del valore della controversia da €. 1.100,01 a € . 5.200,00 - delle rispettive Tabelle n. 13 e n. 12, i compensi professionali dei due gradi sopra evidenziati devono essere liquidati in misura pari complessivamente: -a €. 892,50 (€.337,50 fase di studio + €.370,00 fase introduttiva + €. 185,00 fase decisionale: Tabella 13) per il secondo giudizio di legittimità, e non pari a soli €. 342,50 (€. 130,00 + € . 143,00 + € . 67,50), come liquidati dal decreto impugnato; - a € . 1.198,50 (€ . 255,00 fase di studio + € . 255,00 fase introduttiva + €. 405,00 fase decisionale + €. 283,50 fase istruttoria: Tabella 12) per il secondo giudizio di rinvio, da incrementare del 30% ex art. 4, comma 1 - bis , D.M. n. 55 del 2014 (aumento su cui si è formato il giudicato interno, in assenza di impugnazione da parte dell'Amministrazione), per un totale di €. 1.558,05, e non pari a soli €. 300,00 (€. 70,00 + €. 70,00 + €. 100,00 + €. 60,00), come liquidati dal decreto impugnato. 2. Il motivo è fondatonei limiti di quanto si dirà appresso. La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che il valore della causa del secondo giudizio di legittimità e del conseguente giudizio di rinvio rientrasse nella Tabella del D.M. n. 55 del 2014 fino a € . 1.100,00, senza tener conto che oggetto della controversia erano le spese complessive del giudizio de quoche, tenuto conto anche di quelle dei due giudizi di legittimità, del primo grado di merito e del primo giudizio di rinvio, superavano il valore di € . 1.100,00 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1894 del 2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 34656 del 2023). 3. Il decreto merita, pertanto di essere cassato. 3.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si ritiene di procedere in questa sede alla decisione di merito exart. 384 comma 2° cod. proc. civ. mediante la liquidazione delle spese processuali, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fatto richiesta, per il precedente giudizio di legittimità (conclusosi con l'ordinanza n. 38472/2021), per il secondo giudizio di rinvio exart. 394 cod. proc. civ. (conclusosi col decreto n. 78/22), per il presente giudizio di legittimità relativo al ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 78/2022, applicando per i primi due giudizi le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, in quanto esauritisi prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina parametrica (23.10.2022); applicando, invece, al presente giudizio di legittimità gli ulteriori aggiornamenti della tariffa di cui al D.M. n. 147/2022 sopravvenuti (in vigore dal 23.10.2022), atteso che il ricorrente ha depositato memoria. Per il secondo giudizio di Cassazione il disputatum nei limiti del decisumera rappresentato dal differenziale dei compensi riconosciuti per il primo giudizio di merito, €. 598,50 (€.1.198,50 - € . 600,00), dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di Cassazione, €. 1.045,00, dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di rinvio, €. 300,00, e quindi complessivamente € . 1 . 943,50 (€ . 598,50 + €. 1.045,00 + €. 300,00): si ché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €. 1.100,01 a € . 5.200,00 della T abella 13 ; operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 D.M.n. 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018,gli importi spettanti ammontano a € . 337,50 per fase di studio, €. 370,00 per fase introduttiva ed €. 185,00 per fase decisionale, e quindi complessivamente a €. 892,50 per compensi, oltre €. 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Per il secondo giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Perugia il disputatum nei limiti del decisum era rappresentato dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di merito , € . 1.198,50, dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di Cassazione,€. 1.045,00, dai compensi riconosciuti dovuti per il primo giudizio di rinvio, €. 300,00, e dai compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di cassazione, €. 892,50, e quindi da €. 2.836,00 (€. 598,50 + €. 1.045,00 + €. 300,00 + € . 892,50) : si ché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €. 1.100,01 ad €. 5.200,00 della T abella 12 ; operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 D.M. 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018, gli importi spettanti ammontano a € . 255,00 per fase di studio, € . 255,00 per fase introduttiva, €. 283,50 per fase istruttoria/trattazione ed €. 405,00 per fase decisoria, e così complessivamente a €. 1.198,50 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Per il presente giudizio di Cassazione il disputatum nei limiti del decisum é rappresentato dai compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di Cassazione,€. 892,50, e dai compensi riconosciuti dovuti per il secondo giudizio di rinvio, € . 1. 198,50 (non dovendosi procedere all’aumento del 30% per l’uso di tecniche informatiche, non essendo argomentato in motivazione che esse siano state idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti, e non essendo la relativa statuizione passata in giudicato, come pure affermato in ricorso, atteso che oggetto dell’impugnazione è la revisione delle predette spese processuali), e quindi da €. 1.748,00 (€. 892,50+ € . 1.198,50):si ché per la liquidazione delle relative spese processuali va applicato lo scaglione da €.1.100,01 a €. 5.200,00 della Tabella 13; operata la riduzione del 50% prevista dall'art. 9 comma 1 DM n. 140/2012 sulla tariffa media, come stabilito dal D.M. n. 37/2018, gli importi spettanti sono di €. 3 54 ,50 per fase di studio, € . 3 88 , 5 0 per fase introduttiva e €. 1 94 , 5 0 per fase decisionale, e quindi complessivamente €. 937 ,50 per compensi, oltre a € . 200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 78/22 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del legale antistatario del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che così liquida: - per il secondo giudizio di cassazione, complessivamente in €. 892,50 per compensi, oltre €200,00 per spese, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.; - per il secondo giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Perugia, complessivamentein €. 1.198,50 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%; - per il presente giudizio di Cassazione complessivamente in €. 937,50 per c