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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40966/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Gela che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dovendosi escludere le aggravanti contestate; - al diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure relative alla configurabilità delle circostanze'aggravanti sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non proposte con i motivi di appello.

Sono anche manifestamente infondate essendo l'imputato ed i suoi complici penetrati nel luogo ove avevano sottratto i beni mediante effrazione.

Ne deriva che la pena edittale del ritenuto delitto non consente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2 - Né può configurarsi l'attenuante del danno patrimoniale lieve dovendo aggiungersi al valore dei beni sottratti anche il pregiudizio arrecato alla finestra, al controsoffitto ed agli impianti elettrico e di climatizzazione. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Gela che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., dovendosi escludere le aggravanti contestate; - al diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Le censure relative alla configurabilità delle circostanze'aggravanti sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché non proposte con i motivi di appello. Sono anche manifestamente infondate essendo l'imputato ed i suoi complici penetrati nel luogo ove avevano sottratto i beni mediante effrazione. Ne deriva che la pena edittale del ritenuto delitto non consente l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2 - Né può configurarsi l'attenuante del danno patrimoniale lieve dovendo aggiungersi al valore dei beni sottratti anche il pregiudizio arrecato alla finestra, al controsoffitto ed agli impianti elettrico e di climatizzazione. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40966/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris