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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08994/2026

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rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nannei e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1958/2024depositata il 7/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Per quanto qui interessa, il Tribunale di Venezia, con sentenza n.655/2023, rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avversol’ingiunzione prot. n. 438/2020, emessa il 14 maggio 2020, della RegioneNumero registro generale 2531/2025Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 8994/2026Data pubblicazione 09/04/2026Veneto che le intimava, ai sensi dell’articolo 2 r.d. 639/2019, il pagamentodi una somma in relazione a garanzia da essa prestata con contratto n.

E98.

071. 0000010551 al Centro di [OSCURATO:PERSONA] IPEA,all’epoca dell’ingiunzione fallito.[OSCURATO:PERSONA] presentava appello principale, mentre la RegioneVeneto appello incidentale.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.1958/2024, accoglieva l’appello principale, rigettando l’altro, e quindiannullava l’ingiunzione.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di tre motivi, da cuiVittoria [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso.In data 10 agosto 2025 è stata emessa e notificata PDA, per cui laricorrente ha proposto tempestiva istanza ex articolo 380 bis, ultimocomma, c.p.c., così che la causa è stata chiamata in udienza camerale del20 marzo 2026.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1.

In via pregiudizialmente rilevato che il ricorso è inammissibile, inquanto il suo formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilitàprescritti all’articolo 366, 1° co. nn. 3 e 4 c.p.c.Non risulta dalla ricorrente invero idoneamente illustrata la vicendaprocessuale, non essendo stato indicate le ragioni dell’opposizioneall’ingiunzione svolte dalla [OSCURATO:PERSONA], e come l’odiernaricorrente si sia al riguardo difesa.Nella premessa del ricorso si trova invero narrata solo la vicenda anterioreall’instaurazione della causa, dando atto che questa è insorta appunto inrelazione all’ingiunzione, ma non anche indicato il contenuto dell’atto diopposizione [ “Tale ordinanza è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso aisensi dell’art.2 del R.D. n. 639/10 avanti il Tribunale di Venezia, ove lacausa, istruita documentalmente dopo la costituzione delle … RegioneVeneto (DOC A8) e il rigetto nella istanza inibitoria, è stata decisa” (cosìricorso, pagina 4) ].Numero registro generale 2531/2025Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 8994/2026Data pubblicazione 09/04/2026Le censure risultano altresì formulate in violazione del requisito di cuiall’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., in particolare relativamente agliCass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469 ).2.

Quanto riscontrato depone -come detto- per l’inammissibilità delricorso, con assorbimento di ogni altra questione e differente profilo.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96, 3°e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna la ricorrente alpagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delleammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 20 marzo 2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoNumero registro generale 2531/2025Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 8994/2026Data pubblicazione 09/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nannei e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1958/2024depositata il 7/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:Per quanto qui interessa, il Tribunale di Venezia, con sentenza n.655/2023, rigettava l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avversol’ingiunzione prot. n. 438/2020, emessa il 14 maggio 2020, della RegioneNumero registro generale 2531/2025Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 8994/2026Data pubblicazione 09/04/2026Veneto che le intimava, ai sensi dell’articolo 2 r.d. 639/2019, il pagamentodi una somma in relazione a garanzia da essa prestata con contratto n. E98. 071. 0000010551 al Centro di [OSCURATO:PERSONA] IPEA,all’epoca dell’ingiunzione fallito.[OSCURATO:PERSONA] presentava appello principale, mentre la RegioneVeneto appello incidentale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.1958/2024, accoglieva l’appello principale, rigettando l’altro, e quindiannullava l’ingiunzione.[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, composto di tre motivi, da cuiVittoria [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso.In data 10 agosto 2025 è stata emessa e notificata PDA, per cui laricorrente ha proposto tempestiva istanza ex articolo 380 bis, ultimocomma, c.p.c., così che la causa è stata chiamata in udienza camerale del20 marzo 2026. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1. In via pregiudizialmente rilevato che il ricorso è inammissibile, inquanto il suo formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilitàprescritti all’articolo 366, 1° co. nn. 3 e 4 c.p.c.Non risulta dalla ricorrente invero idoneamente illustrata la vicendaprocessuale, non essendo stato indicate le ragioni dell’opposizioneall’ingiunzione svolte dalla [OSCURATO:PERSONA], e come l’odiernaricorrente si sia al riguardo difesa.Nella premessa del ricorso si trova invero narrata solo la vicenda anterioreall’instaurazione della causa, dando atto che questa è insorta appunto inrelazione all’ingiunzione, ma non anche indicato il contenuto dell’atto diopposizione [ “Tale ordinanza è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso aisensi dell’art.2 del R.D. n. 639/10 avanti il Tribunale di Venezia, ove lacausa, istruita documentalmente dopo la costituzione delle … RegioneVeneto (DOC A8) e il rigetto nella istanza inibitoria, è stata decisa” (cosìricorso, pagina 4) ].Numero registro generale 2531/2025Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 8994/2026Data pubblicazione 09/04/2026Le censure risultano altresì formulate in violazione del requisito di cuiall’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., in particolare relativamente agliCass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469 ).2. Quanto riscontrato depone -come detto- per l’inammissibilità delricorso, con assorbimento di ogni altra questione e differente profilo.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96, 3°e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente alpagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delleammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 20 marzo 2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoNumero registro generale 2531/2025Numero sezionale 1094/2026Numero di raccolta generale 8994/2026Data pubblicazione 09/04/2026
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