CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 37148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/12/2021 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 12 aprile 2021, il Tribunale di Roma - Sezione Misure di prevenzione - aveva disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni due nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decreto, proponeva appello il difensore dello Zuncheddu. La Corte di Appello di Roma - Sezione Misure di prevenzione - rigettava l'appello e confermava il decreto emesso dal Tribunale. 2. Avverso il decreto della Corte di Appello di Roma, emesso il 16 dicembre 2021 (depositato il 14 gennaio 2022), lo Zuncheddu ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 1 e 4 d. Igs. n. 159/2011, che sarebbero stati violati, con conseguente nullità del decreto impugnato. Sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e illogica nella parte relativa all'inquadramento dello Zuncheddu nella categoria dei pericolosi generici. La Corte di appello, invero, avrebbe dato rilievo a tal fine ad alcuni procedimenti pendenti a carico dello Zuncheddu, in materia di stupefacenti, senza, però, tener conto del fatto che erano relativi a piccoli quantitativi di stupefacenti, commessi nell'arco di soli due mesi. Manifestamente illogica sarebbe la motivazione anche nella parte in cui afferma che lo Zuncheddu si sarebbe dedicato abitualmente alla commissione di reati in materia di stupefacenti e che da tale attività deriverebbe una componente significativa del suo reddito personale. Tale affermazione, infatti, sarebbe «meramente congetturale» e non sarebbe basata su elementi di fatto. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 1 e 4 d. Igs. n. 159/2011, che sarebbero stati violati, con conseguente nullità del decreto impugnato. Sostiene che il decreto sarebbe privo di motivazione anche con riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità del proposto, evidenziando che, trattandosi di pericolosità non qualificata, la Corte di appello, sul punto, avrebbe dovuto argomentare in modo rafforzato, ancorando la propria decisione a concreti e significativi elementi di fatto. Nell'ambito dello stesso motivo, lamenta anche il vizio di motivazione del decreto nelle parti relative alla durata della misura e alla prescrizione dell'obbligo di soggiorno. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché, sebbene ricondotto dal ricorrente anche al vizio di violazione di legge, si riduce a una mera censura, nel merito, della motivazione del provvedimento. Al riguardo, va ricordato che «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246)accolto. Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico su tutte le questioni poste dal ricorrente (cfr. pagine 3 e ss. del decreto). In particolare, quanto all'inquadramento dello Zuncheddu nella categoria dei pericolosi generici, la corte di appello ha rilevato che: il ricorrente aveva precedenti a partire dal 2011; aveva gestito stabilmente una piazza di spaccio in Cisterna di Latina; in passato, era stato già sottoposto a misura di prevenzione; è sottoposto a svariati procedimenti; non ha mai svolto attività lavorativa. 1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, invero, anche con tale motivo articola censure che, sebbene da lui ricondotte anche al vizio di violazione di legge, attengono essenzialmente al merito della motivazione del provvedimento. Anche il ordine alle censure mosse con il secondo motivo, va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico su tutte le questioni poste dal ricorrente (cfr. pagine 4, 5 e 6 del decreto). In particolare sull'attualità, la Corte di appello ha evidenziato che il ricorrente è stato recentemente sottoposto a procedimenti penali per violazione della normativa in materia di stupefacenti. Quanto alla durata della misura, ha fatto riferimento alla personalità del soggetto e al grado di pericolosità da lui manifestata. Ha, infine, giustificato l'applicazione dell'obbligo di soggiorno, con la spiccata insofferenza al rispetto delle prescrizioni, dimostrata dal ricorrente violando la precedente misura prevenzione.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro