CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 50473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0185HOTP ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI O1YBG51 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 11 luglio 2023 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale - rinunzianti a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena loro inflitta per i delitti di cui agli artt. 81 cpv.,497 bis commi 1 e 2 cod. pen., 81 cpv. cod. pen.; 5 comma 8 bis D. Lgs. n. 286/98; 477, 482 cod. pen.; 477,482 cod. pen.; 12 commi 1 e 3 ter lett. b) del D.Lgs. n. 286/98, con la recidiva specifica,Baffoe; e per i delitti di cui agli artt. 81 cpv.,497 bis commi 1 e 2 cod. pen.; 81 cpv. cod. pen., 5 comma 8 bis D. Lgs. n. 286/98; 477, 482 cod. pen.; 12 commi 1 e 3 ter lett. b) del D. Lgs. n. 286/98, il Dieng. 2.Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, che hanno dedotto - ciascuno, con separato atto - il vizio di inosservanza della legge penale, perché la sentenza impugnata, erroneamente, non avrebbe riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969). La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. I 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così decis9 in Roma, il 8/11/2023