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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 46880/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 22/6/2021 (dep. il 25 giugno 2021) del Tribunale di Catanzaro, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a pezzo p.e.c. in data 27 ottobre 2021 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il tribunale per il riesame di Catanzaro (intervenuto in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza impugnata dal pubblico ministero) confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto, nei confronti dell'odierno ricorrente, con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in data 27 novembre 2020, in relazione al delitto di partecipazione alla associazione di natura mafiosa denominata "ndrangheta", articolazione territoriale di Cutro, diretta dallo zio Nicolino G.A., con il ruolo di mediatore di controversie interne, imprenditore nel settore del commercio di legname e affluente, anche tramite false operazioni contabili, del flusso di risorse economiche diretto verso la familiare cassa comune.

1.1. In particolare, si contesta in cautela a Salvatore G.A. di aver accompagnato il genitore alle riunioni operative della cosca, partecipando alle decisioni comuni, alle mediazioni tra gruppi territoriali, offrendo altresì il proprio contributo alla cassa comune.

L'affectio sarebbe dimostrata (nella misura e qualità segnate dalla regola di giudizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) dal ruolo concretamente svolto per il sodalizio mafioso e descritto in imputazione, per come dimostrato dalla convergenza della molteplicità di conversazioni intercettate tra e con gli altri sodali e l'apporto dichiarativo del cognato [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, a motivi della impugnazione, gli argomenti in appresso sinteticamente riportati nella direzione indicata dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. Vizio di motivazione, per assoluta mancanza o mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo il tribunale di Catanzaro, deputato alla rinnovata complessiva valutazione del compendio indiziario quale giudice del rinvio, esaminato la memoria difensiva depositata in udienza camerale (22/6/2021) dalla difesa, così eludendone i contenuti critici ed argomentativi e non offrendo alcuna risposta alle censure di merito evidenziate con detta memoria;

2.2. vizio di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) nella interpretazione offerta dal tribunale del colloquio intrattenuto nella sala colloqui del carcere di Voghera il 17 maggio 2017; in quel contesto colloquiale l'indagato avrebbe solo manifestato di essere al corrente (come una moltitudine di altre persone che dimorano in quegli stessi paraggi) del luogo in cui le armi del sodalizio erano state occultate, senza poi compiere alcuna attività diretta allo spostamento prudenziale di dette armi, ed anzi si sarebbe opposto ad assumere la responsabilità familistica di una tale disponibilità; il fatto pertanto poteva al più qualificarsi in termini di favoreggiamento della detenzione illecita attribuibile al genitore;

2.3. i medesimi vizi sono denunziati in relazione alla interpretazione offerta al testo delle conversazioni intercettate in carcere tra Ruggero ed altri, ove il colloquiante lamentava la mancata assunzione della responsabilità degli esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] per tale illecita detenzione; la motivazione addotta non tiene conto del fatto che lo stesso P.M. non sostiene che l'indagato avesse signoria sulle armi sequestrate ai Ruggero, ma solo che fosse a conoscenza del luogo di occultamento;

2.4. ancora i medesimi vizi di motivazione affliggono la decisione impugnata nella parte in cui trae argomento dimostrativo dell'affectio mafiosa (ancorché a base familiare) dalla conversazione del 17 giugno 2017, nel corso della quale l'indagato prendeva le distanze dall'altrui detenzione di dette armi, affermando che mai avrebbe assunto la responsabilità della detenzione di armi che non lo riguardavano affatto;

2.5. ancora gli stessi vizi di motivazione sono denunziati in relazione alla interpretazione in malam partem della conversazione nel corso della quale il ricorrente si oppone all'avvelenamento del cognato (neo collaboratore di giustizia), in quanto pur temendone le rivelazioni non riesce a desiderarne la fisica eliminazione e ciò in ragione degli ottimi rapporti personali datati all'epoca della pregressa relazione di affinità; dal che sarebbe logico desumere un evidente contrasto con gli interessi della consorteria mafiosa;

2.6. i medesimi vizi caratterizzano, ad avviso del ricorrente, anche la complessiva valutazione delle condotte tenute dall'indagato, tutte tese a materialmente contrastare gli interessi del sodalizio e comunque neutre sotto il profilo effettuale, non avendo l'indagato realizzato nulla di quanto ritenuto indicativo di affectío;

2.7. ancora gli stessi vizi caratterizzano il settimo motivo, con il quale si evidenzia l'illogicità di ritenere sintomatica di affectio la conoscenza in capo all'indagato dei ruoli associativi contestati e riconosciuti ai parenti-sodali; si tratta infatti per un verso di dati di pubblico dominio e per altro verso di conoscenze intrafamiliari, relative ai più stretti e prossimi suoi congiunti;

2.8. con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia la violazione della legge processuale (artt.416 bis cod. pen., 125, 192, 273, cod. proc. pen. cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione, ancora per contraddittorietà e manifesta illogicità, allorquando interpreta, come gravemente indiziante, la conversazione del 24 luglio 2012, ove [OSCURATO:PERSONA] afferma di voler favorire il nipote nelle opportunità di lavoro nel settore del commercio di legname, poi offerte a soggetti diversi dal nipote; ma l'identificazione del Salvatore di cui parla Nicolino G.A. non è affatto certa, per la esistenza di numerosi omonimi nella consorteria a base familiare, né può soccorrere sul punto la fonte dichiarativa Liperoti, che si riferiva all'evidenza agli interessi del gruppo verso il "[OSCURATO:PERSONA]" e non trattava affatto del conferimento di legname di risulta nelle centrali energetiche a biomassa attive nel crotonese.

Le dichiarazioni de relato offerte dal collaborante sono pertanto sfornite di qualsivoglia riscontro intercettivo atto a corroborarne il contenuto gravemente indiziario. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché proposti fuori dai casi previsti dalla legge processuale, meramente reiterativi delle doglianze prospettate innanzi al giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati.

1.1. La sesta Sezione di questa Corte suprema, con la sentenza n. 22120 del 15 aprile 2021, aveva censurato la precedente atomistica valutazione del materiale indiziario operata in sede di primo riesame (ord. del 15.12.2020).

Avendo il tribunale realizzato una disamina parcellizzata delle diverse emergenze investigative, senza correlarle logicamente tra loro.

In particolare, nel momento rescissorio era rimasta stigmatizzata la parcellizzata valutazione dei seguenti elementi indiziari: a) il tenore dei colloqui intercettati in carcere tra l'indagato ed il padre il 17 maggio 2017 (alla luce del successivo rinvenimento - in data 27 maggio 2017 - delle armi, sulla base delle indicazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]); b) ancora le conversazioni del 18 ottobre 2017 (in relazione al risentimento riferito all'indagato da [OSCURATO:PERSONA]); c) quelle del 23 agosto 2017 (circa il progetto di avvelenamento del collaboratore di giustizia Liperoti); d) i colloqui intercettati in carcere, tra i due fratelli Ruggiero, Francesco e Giuseppe, in data 20 e 22 giugno 2017, sempre in relazione al risentimento per la poco onorevole condotta dei [OSCURATO:PERSONA] in relazione al rinvenimento delle armi custodite; e) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (cognato dell'indagato e unico dipendente della sua ditta individuale denominata "G.S. 4 Legnami di [OSCURATO:PERSONA]");f) il contenuto delle conversazioni tra presenti intercettate il 24 luglio 2012 in occasione dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] (esponente della 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]; g) i risultati delle indagini del nucleo di polizia tributaria sull'attività dell'indagato, finanziariamente funzionale al sostentamento della cassa comune del sodalizio.

1.2. Decidendo nuovamente sulla proposta istanza di riesame, accompagnata da memoria esplicativa prodotta in udienza camerale, il tribunale investito della fase rescissoria ha quindi proceduto a valorizzare la sintesi significativa di tali emergenze indiziarie, traendo dall'insieme di tali evidenze il convincimento della raggiunta dimostrazione (secondo la regola di giudizio propria della fase incidentale cautelare, art.273 cod. proc. pen.) di una solida affectio mafiosa che ha caratterizzato la condotta adesiva del ricorrente alle sorti della famiglia 'ndranghetista di Cutro.

E tanto sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sul ruolo specifico da questi svolto per la cosca di riferimento) del molteplice compendio di conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari, lette anche alla luce del ruolo indicato dal collaboratore di giustizia intraneo a quella stessa famiglia di 'ndrangheta.

1.3. A fronte di tale convergente molteplice, inammissibili si rivelano quei motivi (dal primo al settimo) che, dietro l'apparenza del vizio esiziale di motivazione (per contraddittorietà o manifesta illogicità) propongono alla Corte una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, avulso dal contesto logico nel quale sono state "lette" nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez.

U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701, del 4/10/2016, Rv. 268389: In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.).

Del resto, il ricorrente deduce un travisamento del significato euristico della prova (evincibile dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190).

1.3.1. Il tribunale ha invero valorizzato -motivando nel corpo della ordinanza anche in ordine alle questioni dedotte con la memoria prodotta in udienza, il che palesa la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso- il complessivo contenuto di conversazioni intercettate tra presenti, dalle quali si comprende che Salvatore G.A. era al corrente di tutte le principali vicende strategiche della famiglia matiosa (armi occultate presso altri, difesa dai pericoli provenienti dalla delazione di ex sodali-affini, funzione di finanziamento della impresa esercitata, partecipazioni non meramente silenti alle riunioni con altre famiglie mafiose operanti nei territori limitrofi), ne percepiva e condivideva emotivamente i fattori, si adoperava, in un settore imprenditoriale oggetto di "tutela familiare", al fine di rimpinguare la cassa comune, cui finanziariamente contribuiva anche grazie agli illeciti di natura tributaria commessi.

Emerge, dunque, dalla lettura sincrona degli indizi valorizzati nel merito una figura "attiva", che prende parte alle dinamiche interne del sodalizio mafioso a base familiare, nella scia di personaggi autorevoli e storici cui relazionarsi in caso di necessità interne o per la soluzione di dinamiche esterne (rapporti con le famiglie di [OSCURATO:PERSONA]).

Un soggetto che ha messo la sua giovane vita di soggetto fidelizzato e di imprenditore boschivo "a disposizione" della sodalità mafiosa a base familiare.

1.4. Del pari inammissibile appare l'ultimo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 e 192, cod. proc. pen., per censurare l'erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.

1.5. Per sintesi conclusiva, la difesa ambiva a rappresentare, con tutti i motivi dedotti, l'evidenza di una presenza informata ed emotivamente coinvolta nelle vicende strategiche della famiglia mafiosa, ma non attivamente partecipe alle finalità del sodalizio, nel senso della concreta assenza di specifiche condotte "attive" sintomatiche di affectio: conosce il luogo di occultamento delle armi, ma non le sposta per sottrarle al sequestro, nonostante le insistenze dei familiari e le invettive dei soggetti che per quel possesso illecito sono attinte al processo; conosce il progetto teso al veneficio del cognato collaboratore di giustizia e non lo asseconda, anzi lo avversa; svolge attività d'impresa, ma non nell'interesse del sodalizio, limitandosi al mantenimento dei genitori; partecipa alle riunioni tenute con altri rappresentanti territoriali di 'ndrangheta, ma in veste di silente accompagnatore del genitore.

Il tribunale ha invece tracciato in motivazione una sintesi compiuta della lettura coordinata di tali dati (atomisticamente rappresentati dalla difesa come neutri), qualificando tali condotte nei sensi di una messa a disposizione, consapevole e volontaria, che accresce il sodalizio di risorse umane e materiali e dal sodalizio riceve approvazione e tutela, in ciò certamente aderendo alla più recente ermeneusi che della partecipazione associativa offre la Corte di legittimità nella sua massima espressione collegiale (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio.

2.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 22/6/2021 (dep. il 25 giugno 2021) del Tribunale di Catanzaro, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a pezzo p.e.c. in data 27 ottobre 2021 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il tribunale per il riesame di Catanzaro (intervenuto in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente ordinanza impugnata dal pubblico ministero) confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto, nei confronti dell'odierno ricorrente, con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale in data 27 novembre 2020, in relazione al delitto di partecipazione alla associazione di natura mafiosa denominata "ndrangheta", articolazione territoriale di Cutro, diretta dallo zio Nicolino G.A., con il ruolo di mediatore di controversie interne, imprenditore nel settore del commercio di legname e affluente, anche tramite false operazioni contabili, del flusso di risorse economiche diretto verso la familiare cassa comune. 1.1. In particolare, si contesta in cautela a Salvatore G.A. di aver accompagnato il genitore alle riunioni operative della cosca, partecipando alle decisioni comuni, alle mediazioni tra gruppi territoriali, offrendo altresì il proprio contributo alla cassa comune. L'affectio sarebbe dimostrata (nella misura e qualità segnate dalla regola di giudizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) dal ruolo concretamente svolto per il sodalizio mafioso e descritto in imputazione, per come dimostrato dalla convergenza della molteplicità di conversazioni intercettate tra e con gli altri sodali e l'apporto dichiarativo del cognato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, a motivi della impugnazione, gli argomenti in appresso sinteticamente riportati nella direzione indicata dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Vizio di motivazione, per assoluta mancanza o mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo il tribunale di Catanzaro, deputato alla rinnovata complessiva valutazione del compendio indiziario quale giudice del rinvio, esaminato la memoria difensiva depositata in udienza camerale (22/6/2021) dalla difesa, così eludendone i contenuti critici ed argomentativi e non offrendo alcuna risposta alle censure di merito evidenziate con detta memoria; 2.2. vizio di motivazione, per manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) nella interpretazione offerta dal tribunale del colloquio intrattenuto nella sala colloqui del carcere di Voghera il 17 maggio 2017; in quel contesto colloquiale l'indagato avrebbe solo manifestato di essere al corrente (come una moltitudine di altre persone che dimorano in quegli stessi paraggi) del luogo in cui le armi del sodalizio erano state occultate, senza poi compiere alcuna attività diretta allo spostamento prudenziale di dette armi, ed anzi si sarebbe opposto ad assumere la responsabilità familistica di una tale disponibilità; il fatto pertanto poteva al più qualificarsi in termini di favoreggiamento della detenzione illecita attribuibile al genitore; 2.3. i medesimi vizi sono denunziati in relazione alla interpretazione offerta al testo delle conversazioni intercettate in carcere tra Ruggero ed altri, ove il colloquiante lamentava la mancata assunzione della responsabilità degli esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] per tale illecita detenzione; la motivazione addotta non tiene conto del fatto che lo stesso P.M. non sostiene che l'indagato avesse signoria sulle armi sequestrate ai Ruggero, ma solo che fosse a conoscenza del luogo di occultamento; 2.4. ancora i medesimi vizi di motivazione affliggono la decisione impugnata nella parte in cui trae argomento dimostrativo dell'affectio mafiosa (ancorché a base familiare) dalla conversazione del 17 giugno 2017, nel corso della quale l'indagato prendeva le distanze dall'altrui detenzione di dette armi, affermando che mai avrebbe assunto la responsabilità della detenzione di armi che non lo riguardavano affatto; 2.5. ancora gli stessi vizi di motivazione sono denunziati in relazione alla interpretazione in malam partem della conversazione nel corso della quale il ricorrente si oppone all'avvelenamento del cognato (neo collaboratore di giustizia), in quanto pur temendone le rivelazioni non riesce a desiderarne la fisica eliminazione e ciò in ragione degli ottimi rapporti personali datati all'epoca della pregressa relazione di affinità; dal che sarebbe logico desumere un evidente contrasto con gli interessi della consorteria mafiosa; 2.6. i medesimi vizi caratterizzano, ad avviso del ricorrente, anche la complessiva valutazione delle condotte tenute dall'indagato, tutte tese a materialmente contrastare gli interessi del sodalizio e comunque neutre sotto il profilo effettuale, non avendo l'indagato realizzato nulla di quanto ritenuto indicativo di affectío; 2.7. ancora gli stessi vizi caratterizzano il settimo motivo, con il quale si evidenzia l'illogicità di ritenere sintomatica di affectio la conoscenza in capo all'indagato dei ruoli associativi contestati e riconosciuti ai parenti-sodali; si tratta infatti per un verso di dati di pubblico dominio e per altro verso di conoscenze intrafamiliari, relative ai più stretti e prossimi suoi congiunti; 2.8. con l'ultimo motivo di ricorso si denuncia la violazione della legge processuale (artt.416 bis cod. pen., 125, 192, 273, cod. proc. pen. cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione, ancora per contraddittorietà e manifesta illogicità, allorquando interpreta, come gravemente indiziante, la conversazione del 24 luglio 2012, ove [OSCURATO:PERSONA] afferma di voler favorire il nipote nelle opportunità di lavoro nel settore del commercio di legname, poi offerte a soggetti diversi dal nipote; ma l'identificazione del Salvatore di cui parla Nicolino G.A. non è affatto certa, per la esistenza di numerosi omonimi nella consorteria a base familiare, né può soccorrere sul punto la fonte dichiarativa Liperoti, che si riferiva all'evidenza agli interessi del gruppo verso il "[OSCURATO:PERSONA]" e non trattava affatto del conferimento di legname di risulta nelle centrali energetiche a biomassa attive nel crotonese. Le dichiarazioni de relato offerte dal collaborante sono pertanto sfornite di qualsivoglia riscontro intercettivo atto a corroborarne il contenuto gravemente indiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché proposti fuori dai casi previsti dalla legge processuale, meramente reiterativi delle doglianze prospettate innanzi al giudice di merito e, comunque, manifestamente infondati. 1.1. La sesta Sezione di questa Corte suprema, con la sentenza n. 22120 del 15 aprile 2021, aveva censurato la precedente atomistica valutazione del materiale indiziario operata in sede di primo riesame (ord. del 15.12.2020). Avendo il tribunale realizzato una disamina parcellizzata delle diverse emergenze investigative, senza correlarle logicamente tra loro. In particolare, nel momento rescissorio era rimasta stigmatizzata la parcellizzata valutazione dei seguenti elementi indiziari: a) il tenore dei colloqui intercettati in carcere tra l'indagato ed il padre il 17 maggio 2017 (alla luce del successivo rinvenimento - in data 27 maggio 2017 - delle armi, sulla base delle indicazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]); b) ancora le conversazioni del 18 ottobre 2017 (in relazione al risentimento riferito all'indagato da [OSCURATO:PERSONA]); c) quelle del 23 agosto 2017 (circa il progetto di avvelenamento del collaboratore di giustizia Liperoti); d) i colloqui intercettati in carcere, tra i due fratelli Ruggiero, Francesco e Giuseppe, in data 20 e 22 giugno 2017, sempre in relazione al risentimento per la poco onorevole condotta dei [OSCURATO:PERSONA] in relazione al rinvenimento delle armi custodite; e) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (cognato dell'indagato e unico dipendente della sua ditta individuale denominata "G.S. 4 Legnami di [OSCURATO:PERSONA]");f) il contenuto delle conversazioni tra presenti intercettate il 24 luglio 2012 in occasione dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] (esponente della 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]; g) i risultati delle indagini del nucleo di polizia tributaria sull'attività dell'indagato, finanziariamente funzionale al sostentamento della cassa comune del sodalizio. 1.2. Decidendo nuovamente sulla proposta istanza di riesame, accompagnata da memoria esplicativa prodotta in udienza camerale, il tribunale investito della fase rescissoria ha quindi proceduto a valorizzare la sintesi significativa di tali emergenze indiziarie, traendo dall'insieme di tali evidenze il convincimento della raggiunta dimostrazione (secondo la regola di giudizio propria della fase incidentale cautelare, art.273 cod. proc. pen.) di una solida affectio mafiosa che ha caratterizzato la condotta adesiva del ricorrente alle sorti della famiglia 'ndranghetista di Cutro. E tanto sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sul ruolo specifico da questi svolto per la cosca di riferimento) del molteplice compendio di conversazioni intercettate nel corso delle indagini preliminari, lette anche alla luce del ruolo indicato dal collaboratore di giustizia intraneo a quella stessa famiglia di 'ndrangheta. 1.3. A fronte di tale convergente molteplice, inammissibili si rivelano quei motivi (dal primo al settimo) che, dietro l'apparenza del vizio esiziale di motivazione (per contraddittorietà o manifesta illogicità) propongono alla Corte una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, avulso dal contesto logico nel quale sono state "lette" nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701, del 4/10/2016, Rv. 268389: In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.). Del resto, il ricorrente deduce un travisamento del significato euristico della prova (evincibile dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). 1.3.1. Il tribunale ha invero valorizzato -motivando nel corpo della ordinanza anche in ordine alle questioni dedotte con la memoria prodotta in udienza, il che palesa la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso- il complessivo contenuto di conversazioni intercettate tra presenti, dalle quali si comprende che Salvatore G.A. era al corrente di tutte le principali vicende strategiche della famiglia matiosa (armi occultate presso altri, difesa dai pericoli provenienti dalla delazione di ex sodali-affini, funzione di finanziamento della impresa esercitata, partecipazioni non meramente silenti alle riunioni con altre famiglie mafiose operanti nei territori limitrofi), ne percepiva e condivideva emotivamente i fattori, si adoperava, in un settore imprenditoriale oggetto di "tutela familiare", al fine di rimpinguare la cassa comune, cui finanziariamente contribuiva anche grazie agli illeciti di natura tributaria commessi. Emerge, dunque, dalla lettura sincrona degli indizi valorizzati nel merito una figura "attiva", che prende parte alle dinamiche interne del sodalizio mafioso a base familiare, nella scia di personaggi autorevoli e storici cui relazionarsi in caso di necessità interne o per la soluzione di dinamiche esterne (rapporti con le famiglie di [OSCURATO:PERSONA]). Un soggetto che ha messo la sua giovane vita di soggetto fidelizzato e di imprenditore boschivo "a disposizione" della sodalità mafiosa a base familiare. 1.4. Del pari inammissibile appare l'ultimo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 e 192, cod. proc. pen., per censurare l'erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. 1.5. Per sintesi conclusiva, la difesa ambiva a rappresentare, con tutti i motivi dedotti, l'evidenza di una presenza informata ed emotivamente coinvolta nelle vicende strategiche della famiglia mafiosa, ma non attivamente partecipe alle finalità del sodalizio, nel senso della concreta assenza di specifiche condotte "attive" sintomatiche di affectio: conosce il luogo di occultamento delle armi, ma non le sposta per sottrarle al sequestro, nonostante le insistenze dei familiari e le invettive dei soggetti che per quel possesso illecito sono attinte al processo; conosce il progetto teso al veneficio del cognato collaboratore di giustizia e non lo asseconda, anzi lo avversa; svolge attività d'impresa, ma non nell'interesse del sodalizio, limitandosi al mantenimento dei genitori; partecipa alle riunioni tenute con altri rappresentanti territoriali di 'ndrangheta, ma in veste di silente accompagnatore del genitore. Il tribunale ha invece tracciato in motivazione una sintesi compiuta della lettura coordinata di tali dati (atomisticamente rappresentati dalla difesa come neutri), qualificando tali condotte nei sensi di una messa a disposizione, consapevole e volontaria, che accresce il sodalizio di risorse umane e materiali e dal sodalizio riceve approvazione e tutela, in ciò certamente aderendo alla più recente ermeneusi che della partecipazione associativa offre la Corte di legittimità nella sua massima espressione collegiale (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio. 2.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così de
Sentenza Cassazione n. 46880/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris