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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 22642/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 31 gennaio 2025, sull’accordo delle parti, rideterminava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e detenzione illecita di stupefacente in anni 1, mesi 8, giorni 15 di reclusione ed € 500,00 di multa.

Con la stessa pronuncia, il giudice di appello, respingeva l’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità formulata dal difensore dell’Amri successivamente la formulazione del concordato in appello ed all’udienza fissata per la celebrazione del giudizio.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo qui riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova quanto al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena posto che, la corte di appello, non avrebbe potuto respingere la richiesta in ragione dei soli precedenti penali dell’imputato né fondare tale decisione sulla consumazione del reato durante un periodo di messa alla prova disposto in altri procedimenti per reati analoghi; invero i fatti oggetto del presente procedimento, risultavano commessi il 2 gennaio 2018, mentre, la messa alla prova, era stata concessa successivamente con ordinanza del 12 dicembre 2019 ed aveva, anche, avuto esito positivo.

3. Il ricorso appare proposto per motivi non denunciabili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, per costante interpretazione della corte di legittimità la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-biscod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01 ; ed anche Sez. 6, Ord . n. 30767 del 28/04/2023 , Lombardo, R v. 284978 –01).

In applicazione di detto principio l’imputato non poteva concordare la pena con il Procuratore Generale e successivamente richiedere alla Corte di appello di procedere alla sostituzione poiché l’istituto dell’art. 599-biscod. proc. pen. impone che sussista il consenso di entrambe le parti sia in ordine alla pena principale che all’eventuale pena sostitutiva.

Viceversa, nel caso in esame, risulta che la difesa formulava la richiesta di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 20-biscod. pen. senza il consenso del Procuratore generale.

Con la conseguenza che non sussisteva il presupposto del consenso su parte dei motivi di appello ed il successivo ricorso avanzato deve ritenersi avere ad oggetto motivi non proponibili e perciò soggetti alla declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610 comma 5 - bis cod. proc. pen. secondo cui la Corte di cassazione dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata exart. 599-bis cit. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 31 gennaio 2025, sull’accordo delle parti, rideterminava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione e detenzione illecita di stupefacente in anni 1, mesi 8, giorni 15 di reclusione ed € 500,00 di multa. Con la stessa pronuncia, il giudice di appello, respingeva l’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità formulata dal difensore dell’Amri successivamente la formulazione del concordato in appello ed all’udienza fissata per la celebrazione del giudizio. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo qui riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova quanto al rigetto dell’istanza di sostituzione della pena posto che, la corte di appello, non avrebbe potuto respingere la richiesta in ragione dei soli precedenti penali dell’imputato né fondare tale decisione sulla consumazione del reato durante un periodo di messa alla prova disposto in altri procedimenti per reati analoghi; invero i fatti oggetto del presente procedimento, risultavano commessi il 2 gennaio 2018, mentre, la messa alla prova, era stata concessa successivamente con ordinanza del 12 dicembre 2019 ed aveva, anche, avuto esito positivo. 3. Il ricorso appare proposto per motivi non denunciabili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, per costante interpretazione della corte di legittimità la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-biscod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01 ; ed anche Sez. 6, Ord . n. 30767 del 28/04/2023 , Lombardo, R v. 284978 –01). In applicazione di detto principio l’imputato non poteva concordare la pena con il Procuratore Generale e successivamente richiedere alla Corte di appello di procedere alla sostituzione poiché l’istituto dell’art. 599-biscod. proc. pen. impone che sussista il consenso di entrambe le parti sia in ordine alla pena principale che all’eventuale pena sostitutiva. Viceversa, nel caso in esame, risulta che la difesa formulava la richiesta di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 20-biscod. pen. senza il consenso del Procuratore generale. Con la conseguenza che non sussisteva il presupposto del consenso su parte dei motivi di appello ed il successivo ricorso avanzato deve ritenersi avere ad oggetto motivi non proponibili e perciò soggetti alla declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610 comma 5 - bis cod. proc. pen. secondo cui la Corte di cassazione dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata exart. 599-bis cit. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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