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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 1990

Cassazione n. 05344/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/04/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/03/1982 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] contesta l'espulsione disposta con la sentenza di condanna, sul presupposto dell'insussistenza della pericolosità, non confrontandosi con la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (si veda pg.15); ritenuto che il discostamento dalla pena base, contestato da [OSCURATO:PERSONA] è stato adeguatamente motivato, con riferimento a elementi oggettivi e, comunque, non sindacabile nel merito in questa sede; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/04/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/03/1982 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe; ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] contesta l'espulsione disposta con la sentenza di condanna, sul presupposto dell'insussistenza della pericolosità, non confrontandosi con la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (si veda pg.15); ritenuto che il discostamento dalla pena base, contestato da [OSCURATO:PERSONA] è stato adeguatamente motivato, con riferimento a elementi oggettivi e, comunque, non sindacabile nel merito in questa sede; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris