CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06637/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Simone ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale di Ragusa di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990 (detenzione di quattro piante di marijuana, di materiale per la coltivazione e di cannabis sfusa per oltre nove grammi, di due bilancini di precisione e quindici bustine in cellophane per il confezionamento, per un quantitativo complessivo di 36 dosi, in Comiso fino al 4/11/2015); vista la memoria successiva con motivi nuovi, con i quali il difensore ha ripreso il tema sviluppato con il secondo motivo (art. 131 bis cod. pen); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi con i quali sono state proposte questioni congruamente vagliate dai giudici territoriali, senza che la difesa abbia operato il necessario confronto con quanto esposto alla pag. 2 della sentenza censurata, con riferimento alla destinazione allo spaccio, ritenuta in base a specifici elementi fattuali (presenza di oggetti atti al confezionamento e dato ponderale) e al bisogno di pena, ricollegato al medesimo dato ponderale (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sui limiti del vizio motivazionale deducibile, in caso dì doppia conforme, sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01; sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; sez. 5, n. 5897 del 3/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, M., Rv. 283777-01; sez. 5, n. 21914 del 16/3/2023, Castaldo, Rv. 284517-01; sulla negata applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] DEP