CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20781/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1942, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con lui elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Cesi, 21, il tutto come da procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - N. 20781/15 R.G. I di 4 Est. A. Crivelli avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Caltanissetta, n.302/21/2015, depositata in data 26 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di fissazione della data per la decisione [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato davanti alla CTP la cartella oggetto di giudizio, relativa all'accertamento di maggior imposta IRPEF per maggior reddito, basandosi l'Ufficio sulla presunzione che la società Multiservizi funerari s.r.l. - di cui il ricorrente era socio, nell'anno 2005 per una quota pari al 33,33 % - avesse distribuito ai soci, nel periodo d'imposta in esame, utili extra contabili. La CTP, con sentenza n.368/01/2010 depositata il 30 dicembre 2010, annullava l'avviso di accertamento compensando le spese. 2.La CTR di Caltanissetta, con la sentenza per cui è ricorso in cassazione, adìta dall'Agenzia, accoglieva l'appello dell'Agenza compensando le spese di giudizio. Il contribuente ricorreva per cassazione avverso la sentenza della CTR con tre motivi. Si costituiva con controricorso l'Agenzia; 3.Con memoria [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contribuente chiedeva di disporre l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi avvalso con domanda depositata il 18 aprile 2017 della definizione agevolata di cui all'art.6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.193, convertito con la legge 1/12/2016, n.225. All'uopo lo stesso produceva copia della domanda, dell'accettazione della proposta e dell'avvenuto saldo; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La controversia oggetto di ricorso riguardava, come ben si legge nella sentenza impugnata, l'avviso di accertamento N. 20781/15 R.G. 2 di 4 Est. A. Crivelli n.TYQ01A101034/2009; la richiesta di definizione agevolata invece fa esclusivo riferimento alla cartella di pagamento n.2922015003960407; a sua volta l'accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento ad un numero diverso, poi riportato nel documento i saldo, con finali 3179; se in effetti il saldo è così riconducibile all'accettazione e questa quantomeno nella data dell'istanza (ivi riportata) è a quest'ultima ricollegata, non vi è nessun chiaro collegamento fra l'avviso di accertamento oggetto del giudizio e l'istanza medesima; 2.Tuttavia come visto è la medesima ricorrente ad aver espressamente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ciò manifestando inequivocabilmente la sopraggiunta mancanza di interesse ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione. In tale ipotesi appare evidente l'inammissibilità del ricorso, appunto per effetto dell'attuale insussistenza della condizione di cui all'art.100 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 18/05/2000, n. 368 nonché Cass.27/01/2003, n. 1205). 3.Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione, a seguito della cessata materia del contendere. 4.Le spese vanno integralmente compensate fra le parti in relazione alla sopravvenienza del motivo di inammissibilità ed alla mancanza di ulteriore attività difensiva da parte della controricorrente. 5.Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. N. 20781/15 R.G. 3 di 4 Est. A. [OSCURATO:PERSONA] compensate le spese relative all'intero giudizio. Così deciso in Roma, in data 7 aprile 2022 Il ente E o Cirillo DEPOSITAT