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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26937/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2717-2020 proposto da: E21 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5020/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 02717 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -2- Rg 2717/2020 Considerato che: E21 Energie speciali s.r.I.( già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proprietaria di un impianto eolico, proponeva in data 20.5.2016, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di Euro 354,00, ottenuta senza computare la torre di sostegno dell'aerogeneratore, in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.

L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di Euro 1.170,00 che comprendeva anche il valore della suddetta torre.

E2i Energie speciali s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento e l'adita Commissione tributaria provinciale di Benevento rigettava il ricorso [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dalla contribuente .

Rilevava che non sussisteva la denunciata violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. laddove esclude dalla stima il valore dei macchinari, congegni e attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo precisando che il concetto di " funzionalità allo specifico processo produttivo è da correlarsi ai macchinari, congegni e ad altri impianti e non anche alle costruzioni peraltro espressamente considerate nella prima parte dell'ad 1 comma 21 della legge nr 208/2015.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Si deduce la violazione e falsa applicazione ex art 360,primo comma nr 3 c.p.c. ,dell'art 1 comma 21 della legge 2015 nr 208 in combinato disposto anche con riferimento all'ad 2 del D.M. 1998 nr 28 nonché dell'art 39 nr 652 anche in relazione all'ad 812 c.c.

Si critica in particolare l'interpretazione data dalla CTR alla novella legislativa dell'ad 1 comma 21 della legge 2016 sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe affrontato la questione principale, sollevata nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, indagando alla stregua della documentazione prodotta se la torre sia o meno parte integrante dell'aerogeneratore. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che in merito a questa problematica sia opportuno rimettere la questione alle sezione

V. P.Q.M.

La Corte rimette la questione alla sezione

V. Roma 8.7.2021 Il residen (do MauroMocci) DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2717-2020 proposto da: E21 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5020/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 02717 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Rg 2717/2020 Considerato che: E21 Energie speciali s.r.I.( già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proprietaria di un impianto eolico, proponeva in data 20.5.2016, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di Euro 354,00, ottenuta senza computare la torre di sostegno dell'aerogeneratore, in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di Euro 1.170,00 che comprendeva anche il valore della suddetta torre. E2i Energie speciali s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento e l'adita Commissione tributaria provinciale di Benevento rigettava il ricorso [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dalla contribuente . Rilevava che non sussisteva la denunciata violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. laddove esclude dalla stima il valore dei macchinari, congegni e attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo precisando che il concetto di " funzionalità allo specifico processo produttivo è da correlarsi ai macchinari, congegni e ad altri impianti e non anche alle costruzioni peraltro espressamente considerate nella prima parte dell'ad 1 comma 21 della legge nr 208/2015. La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. Si deduce la violazione e falsa applicazione ex art 360,primo comma nr 3 c.p.c. ,dell'art 1 comma 21 della legge 2015 nr 208 in combinato disposto anche con riferimento all'ad 2 del D.M. 1998 nr 28 nonché dell'art 39 nr 652 anche in relazione all'ad 812 c.c. Si critica in particolare l'interpretazione data dalla CTR alla novella legislativa dell'ad 1 comma 21 della legge 2016 sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe affrontato la questione principale, sollevata nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, indagando alla stregua della documentazione prodotta se la torre sia o meno parte integrante dell'aerogeneratore. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che in merito a questa problematica sia opportuno rimettere la questione alle sezione V. P.Q.M. La Corte rimette la questione alla sezione V. Roma 8.7.2021 Il residen (do MauroMocci) DEPOSI
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