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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 44571/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe è stato rigettato il ricorso proposto, ex art. 99 d.P.R. 30 aprile 2002, n. 115, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato motivato in ragione della precedente condanna per il reato ostativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'assenza di circostanze tali da vincere il relativo regime presuntivo (di cui all'art. 76, comma 4-bis, del citato decreto).

2. Avverso la citata ordinanza Misuraca, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, e vizi motivazionali in ragione della non corretta applicazione del sotteso regime presuntivo, da intendersi relativo in forza dell'intervento di Coste cost. 139 del 2010, avendo invece il richiedente fornito elementi utili a vincere la presunzione dimostrando il proprio stato di non abbienza.

Tali elementi sarebbero emersi in forza della dichiarazione di risiedere in un immobile concesso dall'IACP e dell'allegazione all'istanza di ammissione di certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, indicante un reddito del nucleo familiare pari a 9.098,62 euro.

Il giudice di merito, oltre a non considerare le circostanze di cui innanzi, avrebbe peraltro omesso di effettuare le dovute indagini al fine di accertare il superamento della detta presunzione ed avrebbe errato nel ritenere operante il regime presuntivo in esame anche nel caso di specie, caratterizzato invece dall'estinzione del reato di cui alla condanna cd. ostativa e di ogni altro effetto penale in forza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47

I. 26 luglio 1975, n. :354 (c.d.

«ord. pen.»).

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per aver condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali sopportate dal Ministero della Giustizia resistente e totalmente vittorioso.

3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per iscritto nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato, anche al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudicante e della manifesta infondatezza del secondo motivo, avendo il giudice di merito condannato Misuraca, in quanto soccombente, alla rifusione delle spese processuali sopportate dal Ministero resistente.

2. Deve innanzi tutto essere ricordato che, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale, per quanto rileva nella specie, rientra il vizio totale di motivazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 32894 del 06/07/2022, Guarino, in motivazione; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000, la quale ha chiarito che non rileva il vizio deducente l'incongruità della motivazione bensì la mancanza di essa; Sez. 4, 16908, del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372, nello stesso senso della sentenza in precedenza citata; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672, in ipotesi di ricorso per saltum in cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002; Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2012, Provenza, Rv. 245877).

La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in ludicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione si veda Sez. 4, n. 32894 dei 2022, Guarino, cit., nonché, ex plurímis, in generale, ancorché in ambito cautelare, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

3. Premesso quanto innanzi, il primo motivo di ricorso, oltre a palesarsi inammissibile laddove prospetta meri vizi motivazionali, è infondato.

3.1. In merito trova applicazione il principio, in questa sede ribadito, per cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta.

Ne consegue che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare !a sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (ex plurimis: Sez. 4, n. 30055 del 30/06/2022, Attanasio, in motivazione; Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962-01).

3.1.1. Ne consegue che, in assenza di una adeguata allegazione dei detti concreti elementi di fatto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non sussiste l'obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente o di svolgere accertamenti in tal senso (ex plurimis: Sez. 4, n. 18684 del 27/02/2018, Gallico, in motivazione; Sez. 4, n. 5041 del 21/10/2010, dep. 2011, Figliolino, Rv. 249563).

3.1.2. Nella specie, peraltro, è stata fatta corretta applicazione del principio di cui innanzi con motivazione in linea con i principi governanti la materia.

Il giudice di merito ha difatti evidenziato l'assenza di elementi di fatto addotti dal richiedente e tali da vincere il regime presuntivo per la loro chiara ed univoca idoneità a dimostrare l'effettiva situazione economica di non abbienza.

Tali non potendo essere considerati, i quanto non correlati con circostanze concrete inerenti all'effettiva situazione economica (nella specie ritenute insussistenti), l'autocertificazione o la mera certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate su istanza del richiedente, ancorché inerenti a soggetto risiedente presso alloggi dell'IACP, necessitando concreti elementi fattuali nel senso della non abbienza.

La disciplina nella quale trova incarnazione l'istituto del patrocinio a spese dello Stato esprime difatti con assoluta nettezza la centralità delle effettive condizioni economiche del richiedente, come hanno rimarcato le Sezioni Unite intervenendo in merito al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, «l'incriminazione si correla da un lato al generale "principio antielusivo" che, affermato da questa Corte (...), s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Costituzione, e perciò dell'art. 3.

E si correla, dall'altro, all'art. 24/3° co. ulteriore coronario dell'articolo 3 del Patto fondamentale, in osservanza del quale l'art. 98 del Codice di procedura penale prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato» (Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152, in motivazione, alla quale fa esplicito riferimento Sez. 4, n. 18684 del 2018, Gallico, cit., in motivazione; in merito alla necessità della sussistenza di concreti elementi di fatto idonei a vincere la presunzione relativa, si veda altresì, tra le più recenti, Sez.

4. 13742 del 22/03/2022, Falduto, Rv. 282021).3.2.

Parimenti infondato è il profilo di censura con il quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito per aver ritenuto operante il regime presuntivo in oggetto anche nel caso di specie, in quanto caratterizzato dall'estinzione del reato di cui alla condanna c.d. ostativa e di ogni altro effetto penale in forza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. 3.2.1.

Il citato art. 47 ord. pen., in tema di misure alternative alla detenzione, disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e, al comma 12, dispone, per quanto rileva in questa sede, che «l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue».

Orbene, la presunzione relativa di superamento del reddito, prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti, non persegue finalità sanzionatorie ma afferisce alle condizioni di ammissibilità al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non potendo quindi annoverarsi tra gli effetti penali ai quali, ex art. 47 ord. pen., si estende l'effetto estintivo dell'esito positivo del periodo di prova.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe è stato rigettato il ricorso proposto, ex art. 99 d.P.R. 30 aprile 2002, n. 115, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato motivato in ragione della precedente condanna per il reato ostativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'assenza di circostanze tali da vincere il relativo regime presuntivo (di cui all'art. 76, comma 4-bis, del citato decreto). 2. Avverso la citata ordinanza Misuraca, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, e vizi motivazionali in ragione della non corretta applicazione del sotteso regime presuntivo, da intendersi relativo in forza dell'intervento di Coste cost. 139 del 2010, avendo invece il richiedente fornito elementi utili a vincere la presunzione dimostrando il proprio stato di non abbienza. Tali elementi sarebbero emersi in forza della dichiarazione di risiedere in un immobile concesso dall'IACP e dell'allegazione all'istanza di ammissione di certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, indicante un reddito del nucleo familiare pari a 9.098,62 euro. Il giudice di merito, oltre a non considerare le circostanze di cui innanzi, avrebbe peraltro omesso di effettuare le dovute indagini al fine di accertare il superamento della detta presunzione ed avrebbe errato nel ritenere operante il regime presuntivo in esame anche nel caso di specie, caratterizzato invece dall'estinzione del reato di cui alla condanna cd. ostativa e di ogni altro effetto penale in forza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. :354 (c.d. «ord. pen.»). 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per aver condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali sopportate dal Ministero della Giustizia resistente e totalmente vittorioso. 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per iscritto nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato, anche al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudicante e della manifesta infondatezza del secondo motivo, avendo il giudice di merito condannato Misuraca, in quanto soccombente, alla rifusione delle spese processuali sopportate dal Ministero resistente. 2. Deve innanzi tutto essere ricordato che, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale, per quanto rileva nella specie, rientra il vizio totale di motivazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 32894 del 06/07/2022, Guarino, in motivazione; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000, la quale ha chiarito che non rileva il vizio deducente l'incongruità della motivazione bensì la mancanza di essa; Sez. 4, 16908, del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372, nello stesso senso della sentenza in precedenza citata; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672, in ipotesi di ricorso per saltum in cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002; Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2012, Provenza, Rv. 245877). La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in ludicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione si veda Sez. 4, n. 32894 dei 2022, Guarino, cit., nonché, ex plurímis, in generale, ancorché in ambito cautelare, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). 3. Premesso quanto innanzi, il primo motivo di ricorso, oltre a palesarsi inammissibile laddove prospetta meri vizi motivazionali, è infondato. 3.1. In merito trova applicazione il principio, in questa sede ribadito, per cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta. Ne consegue che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare !a sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (ex plurimis: Sez. 4, n. 30055 del 30/06/2022, Attanasio, in motivazione; Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962-01). 3.1.1. Ne consegue che, in assenza di una adeguata allegazione dei detti concreti elementi di fatto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non sussiste l'obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente o di svolgere accertamenti in tal senso (ex plurimis: Sez. 4, n. 18684 del 27/02/2018, Gallico, in motivazione; Sez. 4, n. 5041 del 21/10/2010, dep. 2011, Figliolino, Rv. 249563). 3.1.2. Nella specie, peraltro, è stata fatta corretta applicazione del principio di cui innanzi con motivazione in linea con i principi governanti la materia. Il giudice di merito ha difatti evidenziato l'assenza di elementi di fatto addotti dal richiedente e tali da vincere il regime presuntivo per la loro chiara ed univoca idoneità a dimostrare l'effettiva situazione economica di non abbienza. Tali non potendo essere considerati, i quanto non correlati con circostanze concrete inerenti all'effettiva situazione economica (nella specie ritenute insussistenti), l'autocertificazione o la mera certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate su istanza del richiedente, ancorché inerenti a soggetto risiedente presso alloggi dell'IACP, necessitando concreti elementi fattuali nel senso della non abbienza. La disciplina nella quale trova incarnazione l'istituto del patrocinio a spese dello Stato esprime difatti con assoluta nettezza la centralità delle effettive condizioni economiche del richiedente, come hanno rimarcato le Sezioni Unite intervenendo in merito al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, «l'incriminazione si correla da un lato al generale "principio antielusivo" che, affermato da questa Corte (...), s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Costituzione, e perciò dell'art. 3. E si correla, dall'altro, all'art. 24/3° co. ulteriore coronario dell'articolo 3 del Patto fondamentale, in osservanza del quale l'art. 98 del Codice di procedura penale prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato» (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152, in motivazione, alla quale fa esplicito riferimento Sez. 4, n. 18684 del 2018, Gallico, cit., in motivazione; in merito alla necessità della sussistenza di concreti elementi di fatto idonei a vincere la presunzione relativa, si veda altresì, tra le più recenti, Sez. 4. 13742 del 22/03/2022, Falduto, Rv. 282021).3.2. Parimenti infondato è il profilo di censura con il quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito per aver ritenuto operante il regime presuntivo in oggetto anche nel caso di specie, in quanto caratterizzato dall'estinzione del reato di cui alla condanna c.d. ostativa e di ogni altro effetto penale in forza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. 3.2.1. Il citato art. 47 ord. pen., in tema di misure alternative alla detenzione, disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e, al comma 12, dispone, per quanto rileva in questa sede, che «l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue». Orbene, la presunzione relativa di superamento del reddito, prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti, non persegue finalità sanzionatorie ma afferisce alle condizioni di ammissibilità al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non potendo quindi annoverarsi tra gli effetti penali ai quali, ex art. 47 ord. pen., si estende l'effetto estintivo dell'esito positivo del periodo di prova. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna i
Decreto Cassazione n. 44571/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris