CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tette5=11-é--eurvel l-Q rarta~ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli, ex art. 444 del codice dì rito, in data 27.11.2023, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice dì accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen. - nel caso di specie peraltro comunque intervenuta ; ----- --- e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.