CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 5 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 commi 1 e 2 cod. pen. capo a), 81 comma 2, 110 cod. pen. e 5 del d. Igs. 74/2000 capo g) e 110 cod. pen. e 10 del d. Igs. 74/2000 capo h), deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi in tal senso; la motivazione è congrua, alla luce del principio consolidato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto - come avvenuto nella specie - di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986). Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Rilevato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione del reato di cui al capo g), maturata successivamente alla decisione impugnata ed invocata dal ricorrente, in via preliminare, nella formulazione del primo motivo di ricorso. Va ricordato che il momento consumativo del reato di cui all'art.5 d.lgs 74/2000 è quello tratto dalla previsione dell'art. 5, comma 2, cit., e, cioè, coincide con la scadenza del termine di novanta giorni a decorrere dal termine finale previsto per legge per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi od I.V.A. (Sez.3 n.36387 del 12/06/2019, Rv.276884 - 01; Sez.3, n. 19647 del 20/02/2019, Rv. 275747 - 01, Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Gioia, Rv. 268576).; nella specie, pertanto, il reato si consumava alla data del 30.12.2011; tenuto conto del disposto dell'art. 17 d.lgs 74/2000- entrato in vigore il 17.09.2011 - il termine prescrizionale ordinario del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, contestato al ricorrente, è pari ad anni otto e quello massimo ad anni dieci; tenuto, altresì, conto del periodo di sospensione di 311 giorni del procedimento rilevanti ex 159 cod.pen., il termine prescrizionale massimo sarebbe maturato in data 11.11.2022, successivamente alla emissione della sentenza impugnata (come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, cfr pag 3-4 della sentenza impugnata).L'inannmissibilità del ricorso per cassazione, quindi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in