CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha riformato,avendo rideterminato nella misura ritenuta di giustizia la pena inflitta previaconcessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto allacontestata aggravante dell’associazione armata, la sentenza del G.I.P. delTribunale di Napoli che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di cui agli artt. 56, 629, primo e secondocomma in relazione all’art. 628, terzo comma, e 416-bis.1 cod. pen., alui contestato al capo 1) dell’imputazione per aver posto in essere atti idonei direttiin modo non equivoco secondo le consolidate prassi criminali del territoriovesuviano note agli operatori commerciali, a costringere illegale rappresentante dell’impresa edile “[OSCURATO:SOCIETA].” a pagare unasoma di denaro a titolo di tangente, al fine di agevolare gli interessi del clanmafioso in veste di partecipe del “clan [OSCURATO:PERSONA]”, operante in San GennaroVesuviano e con articolazioni nei comuni limitrofi, che avendo la disponibilità diarmi si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e delladerivante condizione di assoggettamento e di omertà per commettere delitti controla persona e il patrimonio e comunque per acquisire la gestione o il controllo delleimporre per conto del clan il pagamento delle tangenti alleimprese concessionarie di appalti pubblici sul territorio, di effettuare il recuperocrediti per conto di soggetti che si rivolgevano al clan, di mantenere i rapporticon funzionari pubblici infedeli nonché con il ruolo di referente per contodel sodalizio del traffico di stupefacenti.2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ancheper travisamento del fatto in relazione agli artt. 416-bis.1 e 629 cod. pen.,poiché la partecipazione del ricorrente al contesto associativo sarebbe statadedotta da elementi estranei a quelli indicati dagli orientamenti dellagiurisprudenza di legittimità. In particolare, gli elementi probatori valorizzati dallaCorte, ossia l’essere in compagnia di un esponente del clan all’atto di un tentativodi estorsione e la circostanza che solo i partecipi potrebbero prendere parte adincontri di camorra, sarebbero insufficienti a dimostrare l’intraneità del ricorrenteal clan. Non sarebbe infatti stato precisato il contributo causale del ricorrente allarealizzazione degli scopi dell’associazione. I due indicatori citati nonconsentirebbero in alcun modo di specificare l’aspetto della partecipazione nellesue linee essenziali, dello stabile inserimento, dell’assunzione di compiti specificicoessenziali al raggiungimento del fine del gruppo e soprattutto del ruolo dinamicoe funzionale che avrebbe dovuto ricavarsi in capo al ricorrente. La Corte stessaavrebbe valorizzato e specificato l’inesperienza del Viana, elemento indicativodell’inesistenza di un apporto concreto in termini partecipativi, neppure in terminidi ausilio alla condotta del Gargiulo, alla quale non avrebbe mai presoeffettivamente e concretamente parte rimanendo in auto senza neppure offrire uncontributo in termini morali. Sarebbe anche stata contraddittoriamentericonosciuta la “limitata partecipazione” in relazione alla ritenuta intraneità. Ancheil terzo elemento valorizzato dalla Corte al fine di dimostrare la partecipazione delricorrente al contesto associativo, ossia l’essersi adoperato assieme al Gargiuloper recuperare un credito con riferimento a meccanismi e vertici dell’organismocriminale, sarebbe del tutto evanescente, poiché il Viana non avrebbe mai avutoa che fare con alcuna logica criminale, come proverebbe l’assenza di contatti conesponenti del clan e di precedenti penali in materia, né tantomeno la sua condotta,limitata al rimanere in macchina senza neppure sapere le ragioni della sosta pressola ditta, potrebbe ritenersi agevolatrice del clan. Tale condotta, peraltro, nonpotrebbe neppure ritenersi integrante la contestata tentata estorsione, mancandoe dell’elemento oggettivo della costrizione e di un contributo causale qualeconcorrente morale, incompatibile con il comportamento meramente passivotenuto dal ricorrente.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite,poiché il ricorrente non avrebbe mai preso parte alla condotta estorsiva, e dunquenon si sarebbe mai realizzata la richiesta contestuale presenza al cospetto dellapersona offesa di almeno due soggetti agenti.2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all’aggravante di cuiall’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., poiché la Corte, oltre a mancarequalsiasi motivazione sul diniego della misura della prevalenza, avrebbe mitigatola pena in ordine a un concetto, ossia il carattere armato dell’associazione, di cuinon si comprenderebbe l’ancoraggio fattuale, anche alla luce di una mancataindividuazione del carattere omogeneo e unitario tra le varie articolazioniterritoriali dell’organismo criminoso oggetto del processo.Considerato in diritto1.Il ricorso è nel complesso infondato.2.Quanto alla prova dell’intraneità dell’imputato nell’associazione mafiosa, cheil primo motivo del ricorso contesta, occorre ricordare che, secondo l’orientamentodella Corte di cassazione reso nella sua massima espressione, la condotta dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabileinserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, perle specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa adisposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi(Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01); in motivazione,le Sezioni Unite hanno precisato che « ... assume, quindi, assoluta decisività ai finidella valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente lecaratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto larealizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ognicaso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il datodell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Taleinterpretazione conferisce assoluta centralità alla dimensione probatoria, perché èsolo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per lecaratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminaleabbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione"». Per quanto di direttointeresse per il presente scrutinio, la sentenza Modaffari ha distinto, sotto il profilodella pregnanza probatoria, tra le “attività causalmente orientate” e le forme diadesione “rituale” all’associazione, assegnando alle prime una immediata valenza«in ragione della loro indubbia autoevidenza», poiché «l'organicità del singolo puòtrarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenoreesecutivo, siano teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettividell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione». E tantoperché (in armonia con il modello scolpito dalla sentenza delle Sezioni UniteMannino, del 12/07/2005, Rv. 231670) «la partecipazione non si esaurisce né inuna mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status:essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria chenel "prendere parte". L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significatodella locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen.non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condottapunibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche informe atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vitadell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere siamateriale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e benpotrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato daràconcreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingressonell'associazione».È principio poi ricorrente, nella giurisprudenza in tema di associazione perdelinquere, che, se da un lato la realizzazione di attività esecutive o lacommissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, nonsono necessarie, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova dellasussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019,Pmt c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276897; Sez.2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv.276122; Sez.2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino e altri, Rv.271698; Sez. 2,24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660; Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003,Vitello; Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, Corso, Rv. 260920), dall'altro lapartecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che costituiscono ilprogramma criminoso di un determinato sodalizio ben può costituire indicesintomatico dell'intraneità dell'agente rispetto al detto sodalizio criminoso (si veda,in tal senso, Sez. 1, n. 29959 dei 5/6/2013, Amaradio e altri, Rv. 256200; Sez.3,n. 20355 del 18/04/2025, Cossidente e altri, n.m.), tant'è che, a fronte di plurimecommissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-finedell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto adun vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della naturapermanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitatadurata dei rapporti con costoro (tra tante, Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Rv.265346; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505).Dalla declinazione degli approdi discende, quale logico corollario, che assumaparticolare valenza indiziante della compenetrazione nel gruppo criminale mafiosola partecipazione dell'interessato ad episodi di estorsione, in particolar modoquando questi ultimi costituiscano uno degli obbiettivi del generico programmadelittuoso dell’associazione (Sez.6, n. 47048 del 10/11/2009, Plastino, Rv.245448; cfr., più recentemente, Sez.1, n. 31276 del 27/05/2025, Caridi e altri,n.m.).Orbene, le sentenze di merito, in sintonia con le linee esegeticherichiamate, hanno pianamente descritto i comportamenti di militanza associativainformativo e a riunioni riservate, come quella che ha interessato anche il compliceGargiulo Luigi al cospetto del capo clan, [OSCURATO:PERSONA] detto Maruzz, che in talecircostanza ha impartito direttive ai sottoposti (“hai visto come ha dettoMaruzz?”); al coinvolgimento in dinamiche interne e all’esecuzione di ordini, comeè stato desunto dalla conversazione di pag. 15 della decisione impugnata,occasione in cui Gargiulo ha messo a parte Viana, incoraggiandolo a rispettare leregole della determinazione del quantum dell’illecita mercede da praticare neirapporti con le vittime, delle modalità delle estorsioni compiute in passato nelsettore del cemento, particolarmente caro alla consorteria mafiosa; e laconversazione risulta di intuitivo rilievo, perché depone per il riconoscimento, daparte del sodale, del ruolo del ricorrente come membro interno al gruppo; allacollocazione funzionale del soggetto rispetto agli interessi del sodalizio, vuoiperché chiamato a partecipare ad una delicata operazione estorsiva in danno diun’impresa edile, secondo le indicazioni di [OSCURATO:PERSONA], già reggente dellacosca prima della scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA]; vuoi perché, nel medesimocontesto, destinatario dell’incarico di recuperare un credito di 18.000 euro neiconfronti di alcuni malavitosi di [OSCURATO:PERSONA], uno dei cui componenti,conosciuto col nomignolo di “sette pistole”, avrebbero dovuto incontrare (pag.26e seg. pronunzia di appello). Si tratta di indici, nel complesso, decisivi, perchévalutabili nella rispettiva convergenza e nella reciproca interazione, secondo unapprezzamento omogeneo ed unitario, al quale si è invece sottratto il ricorso,orientato a frammentare e sminuire gli indicatori emblematici della ritenutaappartenenza all’associazione, di evidente solidità ove esaminati nel loro insieme.Parimenti, il motivo di ricorso si rivela inoltre non consentito in sede di legittimità,perché, a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o dicontraddittorietà, le censure formulate (a riguardo, ad esempio, del minor gradodi esperienza del soggetto, del ridotto arco temporale della sua partecipazioneall’organizzazione, della presunta passività del contegno da lui assunto) integranomere doglianze di fatto, finalizzate ad ottenere una rivalutazione alternativa dellefonti probatorie, estranea al predetto sindacato.Riflessioni analoghe possono essere riservate alla residua parte del primomotivo che, insistendo sull’addotta neutralità del comportamento tenuto inoccasione del perfezionamento del tentativo di estorsione in danno del personaledell’impresa edile [OSCURATO:PERSONA] 82 soc. coop., tende a stimolare una diversaricostruzione dell’episodio e della materia probante, lucidamente ripercorsa nellasentenza impugnata. Quest’ultima, invero, ha congruamente escluso che Vianaabbia semplicemente accompagnato in auto il correo, senza mai superare i confinidella connivenza non punibile ed ha evocato gli elementi rivelatori, al contrario,della fattiva e cosciente compartecipazione all’operazione, al lume dell’inequivocotenore dei dialoghi intercettati a riguardo della preparazione dell’azione con icommenti sulla spartizione dei proventi estorsivi, della preordinazione dei mezzi(uso di occhiali da sole, posa dei telefonini nell’abitacolo del veicolo per scongiurareeventuali intercettazioni) e delle esternazioni del ricorrente, timoroso dellapresenza in loco delle telecamere ed attento ad eludere le indagini con il cambiodell’auto utilizzata e degli indumenti indossati nella circostanza (pag.29).3.Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale dellepiù persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno didue persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o dellaminaccia (Sez. U n. 21837 del 29/03/2012, Alberti e altro, Rv. 252518; Sez.2, n.671 del 23/10/2019, Pignataro, Rv.277817), perché in tal modo si realizza unmaggiore effetto intimidatorio e una più intensa compressione della capacità direazione della vittima. È necessaria e sufficiente, in altre parole, una compresenza“fisica” di coloro a cui sia attribuito il concorso penalmente rilevante, a prescinderedalle gestualità e dallo specifico comportamento tenuto da ciascuno.Tanto si è verificato nel caso di specie, come puntualmente illustrato dallaCorte territoriale (pag. 30), che ha per l’effetto ritenuto ininfluente che adinterloquire verbalmente con un operaio, presente in cantiere, sia stato il soloGargiulo, che ha comunque operato in sinergia con l’attuale ricorrente, che gli eraa fianco.Il motivo di ricorso omette di confrontarsi con la ratio decidendi delladecisione, e si arresta a note di dissenso, esclusivamente versate in fatto.4.Il terzo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.All’imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, inragione della limitata partecipazione ai fatti, comunque gravi, per i quali è statapronunciata condanna, in regime di equivalenza con la circostanza aggravantedell’associazione armata e la pena è stata sensibilmente ridotta.La Corte di merito ha articolato la commisurazione della pena alla luce deiparametri legali, facendo corretta applicazione di noti principi secondo cui lestatuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicandouna valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacatodi legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esiano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che pergiustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea arealizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 dei25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010), Contaldo, Rv. 245931 - 01). Si deve ribadire,del resto, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, il quale, nell’assolvere all’obbligo di motivazione, può dar contodell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "penacongrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravitàdel reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica edettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia digran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n.36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]