CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 1974
Cassazione n. 12458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Cagliari i! 19/02/1974 avverso la sentenza del 20/05/2020 Corte di appello Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Trieste del 22/05/2020 che ha confermato la sentenza di condanna del ricorrente alla pena di giustizia resa dal Tribunale della stessa città in ordine al delitto di truffa. Al riguardo, propone due motivi di ricorso. 1. Con il primo censura l'assenza di motivazione in ordine al motivo di appello che deduceva i vizi argomentativi della sentenza di primo grado sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato di truffa contestato. 1.2 Con il secondo motivo lamenta il vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della recidiva. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 28/01/2022, ha ritenuto infondata la seconda censura avendo i giudici spiegato come le articolate modalità fraudolente esprimessero una maggiore pericolosità dell'imputato alla luce dei plurimi precedenti specifici, così argomentando in modo congruo e coerente con i principi della giurisprudenza di legittimità. Ha, invece, ritenuto fondata la prima doglianza, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato con riferimento al primo motivo avente carattere assorbente, tenuto conto che la Corte d'appello, pur riportando il contenuto della doglianza illustrata nel secondo motivo di appello, con cui il ricorrente deduceva vizi argomentativi della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato di truffa, ha omesso di motivare e rispondere alla stessa con una totale carenza grafica, lacuna a cui non può porsi neppure rimedio mediante una ritenuta saldatura con le motivazioni di quella di primo grado, decisione sul punto neppure richiamata. 4. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio. 5. La natura non complessa della questione consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Motivazione semplificata. Roma, li 15/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A i.D4 , Luigi 'Agost nacchio DEPO