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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10865/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 18 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Gip del Tribunale di Taranto, in data 15 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati a costui ascritti ex art. 640, comma secondo, e 483 cod. pen. commessi fino al 18 settembre 2014 perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per quelli restanti (commessi fino al 2015).

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo all'indeterminatezza del capo d'imputazione con riferimento sia ai singoli episodi criminosi sia al tempus commissi delicti, costituisce eccezione di nullità processuale a regime intermedio, tardivamente sollevata, in quanto dall'esame degli atti risulta non proposta in primo grado sia davanti al Tribunale di Castrovillari, dichiaratosi incompetente, sia nel corso del giudizio presso il Tribunale di Taranto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 18 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Gip del Tribunale di Taranto, in data 15 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati a costui ascritti ex art. 640, comma secondo, e 483 cod. pen. commessi fino al 18 settembre 2014 perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per quelli restanti (commessi fino al 2015). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo all'indeterminatezza del capo d'imputazione con riferimento sia ai singoli episodi criminosi sia al tempus commissi delicti, costituisce eccezione di nullità processuale a regime intermedio, tardivamente sollevata, in quanto dall'esame degli atti risulta non proposta in primo grado sia davanti al Tribunale di Castrovillari, dichiaratosi incompetente, sia nel corso del giudizio presso il Tribunale di Taranto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 10865/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris