CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Brescia con la sentenza impugnata confermava, in punto di responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto LAGROTTERIA Francesco colpevole del delitto di omicidio colposo aggravato per violazione della disciplina sulla circolazione stradale (art.145 e 154 Cod.della Strada) ai danni del motociclista DONDI Gianluca, del quale peraltro riconosceva il concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del trenta per cento e rideterminava la pena nei confronti dell'imputato in anni uno mesi quattro di reclusione. 2. Il LAGROTTERIA era chiamato a rispondere del reato di cui sopra perché, impegnata ad eseguire una manovra di svolta a sinistra, non avere dato la precedenza al motociclo che proveniva dalla opposta direzione di marcia che aveva finito per collidere con il lato anteriore di destra del veicolo intersecante, da cui era seguita la caduta del DONDI con conseguenze mortali. 3. Il giudice di appello, nel rigettare le doglianze proposte dalla difesa dell'imputato, fondate su una alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro, da un lato escludeva che il riconoscimento di un concorrente concorso di colpa valesse a interrompere, sotto il profilo causale, la relazione tra la condotta imprudente dell'imputato e l'evento e dall'altra evidenziava che risultava adeguatamente provata la colpa del ricorrente in ragione della inosservanza della regola cautelare sottesa alla prevenzione di eventi dannosi corrispondenti a quello occorso ai danni della persona offesa e che non aveva trovato riscontro la affermazione secondo la quale il motociclista aveva sorpassato un'autovettura che si era arrestata per riconoscere la precedenza al veicolo dell'imputato. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del LAGROTTERIA prospettando difetto di motivazione per non avere il giudice di appello dato riscontro alla alternativa ricostruzione del sinistro, a fronte di conducente che aveva già intrapreso la manovra di svolta a sinistra con il consenso degli altri utenti della strada mentre il motociclista proveniva a velocità sconsiderata costituendo, per questo motivo, fattore causale esclusivo ed assorbente della collisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. In relazione al vizio motivazionale denunciato, che si assume risiedere nella irragionevolezza della ricostruzione del sinistro operata dal giudice di l appello senza tenere conto delle censure difensive, va preliminarmente osservato in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla difesa ricorrente, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto i giudici a ritenere la responsabilità della ricorrente e le censure proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale. Peraltro le incongruenze e i travisamenti evidenziati dalla difesa del ricorrente risultano meramente apparenti, atteso che il giudice di appello ha fornito adeguato conto, alla stregua delle risultanze dell'accertamento tecnico e degli esiti delle testimonianze, che la alternativa ricostruzione del sinistro prospettata risultava sfornita di adeguato riscontro. Invero i testi immediatamente accorsi sul luogo dell'impatto non avevano confermato, come affermato dal LAGROTTERIA, la presenza al'incrocio di altro autoveicolo che si era arrestato per consentire la svolta al conducente che intendeva voltare a sinistra, mentre la ubicazione delle tracce di frenata impresse dalla motocicletta sull'asfalto testimoniavano come, nella fase precedente all'urto, la motocicletta si trovava in prossimità del margine destro della semicarreggiata di pertinenza lungo una direttrice pertanto incompatibile con quella che il mezzo avrebbe tenuto se avesse operato il sorpasso di un ipotetico veicolo arrestatosi per consentire la svolta al veicolo incrociante. 3. Deve invero evidenziarsi che la giurisprudenza in materia di obblighi a carico dei conducenti che si approssimano ad una intersezione afferma che il principio dell'affidamento trova un limite nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (sez.4, 9.1.2015 n.12260, Moccia, Rv. 263010; 15.11.2013 Saporito, Rv. 259277; 22.4.2016, Gennari, n. 27059). Inoltre la disciplina di riferimento vincola la condotta del conducente che intende operare la svolta a sinistra ad una serie di cautele e di accorgimenti tesi proprio ad evitare la interferenza con altri utenti della strada. In particolare l'art.154 III comma lett.b) C.d.S. richiede che, per svoltare a sinistra anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, il conducente è tenuto ad accostarsi all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, ad eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questa; il presupposto della svolta peraltro consiste nell'assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi (art.154 I comma lettera a) Cod.della Strada. Né d'altro canto poteva nel caso in specie operare il principio dell'affidamento in presenza di una precedenza di fatto, la quale sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (sez.4, 8.7.2009, Ianniello, 240900; 28.9.2009 Pradolin rv 244886). 3.1 I giudici distrettuali hanno sul punto evidenziato, in termini sostanzialmente non contrastati nei motivi di ricorso, come il ricorrente abbia omesso di concedere la dovuto precedenza al motociclista e che, indimostrata una velocità del tutto esorbitante di questi, le caratteristiche del tratto stradale erano tali da consentire al LAGROTTERIA di percepire l'arrivo della motocicletta dall'opposto senso di marcia e di concedergli la dovuta precedenza, non risultando al contrario neppure accertato che il veicolo incrociante avesse il segnalatore di direzione inserito. 3.2 Ne consegue che del tutto correttamente il giudice distrettuale ha riconosciuto nella condotta del LAGROTTERIA l'anello causale del tragico evento mentre ha al contempo escluso che la condotta del motociclista, anche qualora fosse stata improntata a velocità eccessiva, possa essere stata comunque idonea a spezzare il suddetto collegamento eziologico in ragione degli elementi obiettivi riscontrati sul teatro del sinistro. Invero costituisce principio acquisito alla giurisprudenza del S.C. che il mancato rispetto dell'obbligo di arrestarsi all'incrocio da parte dei conducenti che vengono da direttrice privilegiata assume rilievo causale indipendente e, se del caso concorrente, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, può rappresentare .... una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente gravato dall'obbligo di precedenza (Sez.4, 8.7.2008, Ianniello 240899; n.25552 del 27.4.2017, Luciano, Rv.270176). In particolare, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (in fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito sez.4, n.20823 del 19.2.2019, Farimbella, Rv. 275803). 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle