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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2022

Cassazione n. 46152/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rimini che - per quanto ancora qui di interesse- ha affermato per la penale responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia; Rilevato che in data 7 marzo 2022 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato personalmente con firma autenticata dal suo difensore; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rimini che - per quanto ancora qui di interesse- ha affermato per la penale responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia; Rilevato che in data 7 marzo 2022 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato personalmente con firma autenticata dal suo difensore; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/
Sentenza Cassazione n. 46152/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris