CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2025
Cassazione n. 31890/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3924/2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Frosinone, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in calce al ricorso -ricorrente – contro pagina -resistente - Avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Frosinone, emessa il 30/12/2024, notificatadalla cancelleria il 24/1/2025, nel procedimento n. 3295/2024 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1)Il ricorrente, cittadino albanese , è stat o destinatari o: -del provvedimento del Prefetto di Frosinone del 17/7/2024, con cui , valutata la posizione del ricorrente come illegalmente soggiornante sul territorio nazionale , ritenuta l’assenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno e delle condizioni ostative ex art. 19 TUI, considerati i precedenti penali e di polizia a carico del ricorrente ( “ in data 23/12/2022 si rendeva responsabile del reato di tentato omicidio in danno di un automobilista al quale, nel corso di una lite, sferrava molteplici fendenti con un coltello con lama acuminata; a seguito di tale episodio il Cafi si dava alla fuga rifugiandosi in Spagna dove veniva catt u rato e arrestato su mandato di cattura europeo, MAE ”) e ritenuto che dalle condotte descritte fosse desumibile la pericolosità sociale del ricorrente, ha decretato l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale e disposto l’accompagnamento alla frontieraa mezzo della forza pubblica: -dell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal GDP nella fase della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera. Il ricorrente ha impugnato davanti al Giudice di Pace di Frosinone il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. pagina [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Frosinone, con il provvedimento del 30/12/2024, ha respinto il ricorso, rilevando: - che il divieto di espulsione ex art. 19 non si applica alle espulsioni come nella specie,in cui vi sono motivi di ordine pubblico ex art. 13, comma 1 e 2 , d.lgs. n 286/1998 per pericolosità sociale dello straniero, reo di avere accoltellato una persona producendo lesioni alla stess a e reo di porto d’armi bianca abusivo e di essersi dato alla fuga in territorio di altro Stato, circostanze che dimostrano la elevata capacità criminale del soggetto equindi l’assoluta pericolosità sociale, non avendo alcunrilievo attenuativo sia la riqualificazione del reato che l’applicazione dellasospensione condizionale della pena adottate nel procedimento penale; -che la inapplicabilità della espulsione in caso di sospensione condizionale della pena, riguarda ladiversa fattispecie della espulsione come sanzione accessoria di altro reato e non l’espulsione per pericolosità sociale dello straniero, come nella specie; -che il titolo di soggiorno è scaduto il 27.7.2024 e comunque non è idoneo ad escluderel’espulsione per pericolosità sociale. 2) Con ricorso del 21/2/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento 30/12/2024 del GDP di Frosinone, proponendo un motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1)Motivo di impugnazione (Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 5 cpc in relazione all’art. 101 comma 2 cost. ed art. 163 ed art 164 1.1) Il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, in particolare per non aver esaminato le questioni relative alla “non pericolosità sociale”del soggetto . pagina Il ricorrente lamenta che il Giudice di pace sostanzialmente non analizz i singolarmente tutti e 4 i motivi sollevati dallo scrivente (mancanza delle schede multingue, regolarità sul territorio per visto turistico valido, assenza di pericolosità sociale e compagna in stato interessante a rischio), ma li riconduca tuttialla pericolosità sociale. Il GDP avrebbe violato il dettato degli art. 163 e 164 c.p. perché, nell’unica condanna riportata dal prevenuto, e valorizzata dall’estensore quale unico elemento che fonda il giudizio di pericolosità, il Giudice penaleha riconosciuto ed applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena che, a mente dei richiamati articoli 163 e 164 c.p., escludeuna valutazione di pericolosità sociale. Il ricorrente sostiene che l’impugnato provvedimento si fond i su una serie di errori anche rispetto alla valutazione di pericolosità sociale: 1) il reato è stato riqualificatocome di lesioni, non già di tentato omicidio ; e d il reato di lesioni non risulta ostativo al rilascio del regolare permesso di soggiorno; 2)è richiamato uno ed un solo precedente, non più di uno come vuol sostenere la Prefettura; 3) nel merito, l’episodio richiamato attiene ad una lite estemporanea, chenon dimostra la qualità di persona “dedita abitualmente a traffici delittuosi”. 4) sempre nel merito, il riconoscimento dei benefici di legge nella sentenza penale , e segnatamente di quello della sospensione condizionale della pena, esclude per legge la prognosi di pericolosità sociale. Per il ricorrente ne consegue che debba ritenersi pienamente infondato il giudizio di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] e sussistente la violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. 1.2)Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati. Il motivo, ancorché sia proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., non pone una doglianza attinente alla quaestio facti per omesso esame. Infatti, il ricorrente individua il fatto della cui omessa verifica si lamenta nel mancato esame della “non pericolositàsociale” del soggetto . pagina E’ evidente che il ricorrente si lamenta della valutazione che il GDP ha effettuatocirca la s ua condizione di pericolosità sociale e denuncia gli errori che , sotto il profilo sussuntivo, sarebbero sta ti commessi nell’ effettuazione di questo giudizio di pericolosità. Non si tratta, dunque, dell’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ma della contestazione circa l’errata valutazione della condizionedi pericolosità sociale . Si osserva, infatti, che la configurazione formale della rubrica del motivo di ricorso non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura(Cass., I, 7882 del 2006; Cass., I, 7981 del 2007). Nel presente caso la contestazione del ricorrente circa l’erronea valutazione da parte del GDP della pericolosità sociale del soggetto, alla luce del fatto che, relativamente all’unico precedente penale del ricorrente , derubricato in lesioni , è stata applicata la sospensione condizionale della pena (misura che dovrebbe escludere la prognosi di pe rico lo sità sociale), può essere interpretata quale contestazionedi violazione di legge. Così interpretato, il motivo di ricorso è fondato. Si osserva chel’art. 164 c.p. dispone: “ La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati …”. Nella concessione della sospensione condizionale della pena, dunque, può ritenersi implicita la valutazione, d a parte del giudice penale, circa la prognosi negativadi assenza della pericolosità sociale (si veda, per es.: Cass . pen., sez. IV,n. 3354 del 19/09/2016 : “ la Corte è pervenuta al rigetto del ricorso del PM , che lamentava l’omessa adozione della misura dell’espulsione,ritenendo implicita, nella intervenuta concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di merito, la valutazione circa la prognosi negativa di assenza della pericolosità sociale”). pagina [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha errato laddove ha ritenuto che l a sospensione condizionale della pena abbia effi c a c ia ostativa solo per l’applicazione dell’espulsione qualesanzione accessoria di altro reato, omettendo di considerare che, invece, la prognosi di assenza di pericolosità sociale insita nella concessione della sospensione condizionale della pena debba essere presa in considerazione anche ai fini del giudizio sull’espulsione ai sensi dell’art. 13, co. 1 e 2, d.lgs. 286/98. Si osserva, infatti, che il giudice investito dell’opposizione all’espulsione debba farsi carico anche della valutazione insita nella decisione del giudice penale , in forzadel principio di proporzionalità e di coerenza immanente nell’ordinamento. 2) Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al motivo come sopra interpretato. Lasentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Frosinone, in persona di diverso magistrato, anche per