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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 37395/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate senza incorrere in manifeste illogicità; ritenuto che con adeguata argomentazione la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando la pluralità e gravità dei precedenti penali anche specifici (per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate) in continuazione fra loro); ritenuto che l'aumento della pena per la continuazione con il reato di cui al capo B (lesioni aggravate ex artt. 582 e 585, in relazione all'art. 576 comma 1, nn. 1, 5-bis e 61 n.2 cod. pen.) risulta de tutto contenuto (gg. 45) non risultando così necessaria una specifica motivazione rispetto a quella che regge la determinazione della pena per il reato-base ; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il ConsiglierI estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di pertinenti massime di comune esperienza applicate senza incorrere in manifeste illogicità; ritenuto che con adeguata argomentazione la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando la pluralità e gravità dei precedenti penali anche specifici (per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate) in continuazione fra loro); ritenuto che l'aumento della pena per la continuazione con il reato di cui al capo B (lesioni aggravate ex artt. 582 e 585, in relazione all'art. 576 comma 1, nn. 1, 5-bis e 61 n.2 cod. pen.) risulta de tutto contenuto (gg. 45) non risultando così necessaria una specifica motivazione rispetto a quella che regge la determinazione della pena per il reato-base ; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il ConsiglierI estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37395/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris