CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 01386/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avv,:' so la sentenza del 24/09/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persone del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Francesca CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le memorie del 25/11/2022 e del 30/11/2022 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] M.L. PARATORE, difensore del ricorrente, che ha concluso per la declaratoria di imp-ocedibilità per remissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città, - che aveva dichiarato Giuseppe ToUiro colpevole di lesioni, giudicate guaribili in giorni sei, e di minaccia, condannandolo, ritenuta la continuazione, alla complessiva pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente, con una provvisionale di euro 3500 - ha ridotto in euro 1500,00 l'importo della provvisionale, confermando nel resto le statuizioni di primo grado. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] M.L. Paral_ore., affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione dell' art. 52 cod. pen. e correlati vizi della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la sussistenza della scrirninante della legittima difesa, anche solo putativa. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. e vizi della moUvazione anche per travisamento delle risultanze istruttorie con riguardo al dinie.go della circostanza attenuante dell'avere agito in stato d'ira. 3. Con successiva memoria, la Difesa ricorrente ha depositato atto di remissione di querela della persona offesa in data 09.11.2021, dichiaratasi risarcita dei danni sui, H, anche rinunciando alla costituzione di parte civile, e contestuale acc‘Itazione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto con riguardo all'estinzione dei reati per intervenuta reniissione di querela e contestuale accettazione. 1. Secondo la linea ermeneutica avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e rituamente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, ChHsserini, Rv. 227681). 2. -eati di cui all'imputazione, così come ritenuti in sentenza, entrambi procedibili a q ierela, devono essere, pertanto, dichiarati estinti ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 cod. pen., non emergendo dall'analisi delle sentenze di merito elen,enti perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento d e. (_:J i imputati ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. 3. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essr‘re, i reati estinti per remissione di querela e la condanna del ricorrente al padamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di qiierela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022 Il Consigliere este