CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 38338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna pronunciata, in data 18 novembre 2015, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), realizzato in concorso (art. 110 cod. pen.) con [OSCURATO:PERSONA], allora dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] e Tributi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta. Specificamente, all'imputato è ascritto di aver prestato il proprio lavoro, retribuito, presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato dalla dirigente Fallara assunto in assenza di regolare contratto di lavoro, e di aver continuato a prestare il proprio lavoro anche dopo la scadenza del contratto a tempo. 2. Premesso che le pronunce di merito si fondano sulla violazione dell'obbligo per l'amministrazione di rendere pubblica ed espletare la procedura comparativa per il conferimento degli incarichi di collaborazione (art. 7 comma 6- bis d.lgs. n. 165/2001), avverso la sentenza di secondo grado presenta ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, per il tramite del suo difensore, articola i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, l'imputato deduce violazione della legge penale sostanziale e, precisamente, errata applicazione dell'art. 323 cod. pen., in relazione all'art. 7 comma 6-bis d. Igs. 165 del 2001. Anziché appuntare le proprie censure sulla condotta dell'imputato, i giudici di merito avrebbero contestato il contenuto della delibera n. 987 del 30/12/2005, avente ad oggetto il progetto Monitor, nonché il contenuto della relativa convenzione per il conferimento dell'incarico di contratto a progetto ad Occhiuto, nella parte in cui non specificavano gli atti prodromici alla sottoscrizione del contratto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta ancora violazione della legge penale sostanziale in relazione, però, all'obbligo di motivazione dei provvedimenti, che sarebbe stato violato dai giudici, avendo essi presunto e non dimostrato l'affidamento diretto dell'incarico. Non sarebbe stato infatti considerato che, nel corso del dibattimento di primo grado e specificamente dalle testimonianze, era emerso che la procedura ad evidenza pubblica e la selezione per titoli erano stati effettivamente svolti, che la relativa documentazione amministrativa era detenuta personalmente dalla dirigente Fallara, che gran parte di tale documentazione non è stata rinvenuta a seguito del decesso della stessa. Dall'istruttoria era inoltre emerso come presso l'ufficio del protocollo del Comune risultasse il curriculum di Occhiuto dal quale si desumevano titolo di laurea e competenze informatiche, sicché l'imputato era in possesso dei requisiti previsti nella convenzione. Per contro, da nessun elemento si poteva inferire un rapporto di conoscenza con la dirigente. 2.3. Nel terzo motivo di ricorso si deduce ancora violazione della legge penale sostanziale in rapporto, questa volta, alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di abuso d'ufficio sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Quanto all'elemento oggettivo, come già detto, dall'omessa menzione nel contratto dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica è stato presuntivamente desunto il mancato espletamento della valutazione stessa. Da ciò, in uno con la supposta - ma indimostrata - conoscenza personale della Dirigente, i giudici di merito inferiscono la violazione di legge ed anche il vantaggio ingiusto per l'imputato, che non consiste nella percezione del compenso (l'attività lavorativa è stata realmente prestata) ma nell'elusione delle normali procedure selettive che avrebbero potuto condurre all'individuazione e all'attribuzione dell'incarico di collaborazione a candidato più qualificato. In tal modo, tuttavia, i giudici di merito avrebbero pretermesso il giudizio sulla c.d. "doppia ingiustizia" dell'evento dell'abuso d'ufficio, che impedisce di considerare l'ingiustizia del danno o del profitto come il mero riflesso della violazione di legge, esigendo, per contro, la realizzazione di un interesse in contrasto con quello per il quale il potere è conferito. Ritengono inoltre erroneamente configurabile il dolo intenzionale, desumendolo, ancora una volta, dall'omesso espletamento della procedura selettiva, non dimostrato, senza considerare che, per contro, l'elemento soggettivo dell'abuso d'ufficio implica che il danno per altri o il vantaggio per se stesso siano rappresentati dall'agente come conseguenza diretta ed immediata della propria condotta e costituiscano quindi l'obiettivo primario da questo perseguito. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto. 2. Va preliminarmente chiarito che, ad avviso dei giudici di merito, la fattispecie di abuso d'ufficio è stata integrata, sotto il profilo della violazione di legge, dall'assunzione dell'imputato, con contratto a progetto, per la durata di sei mesi e prorogato di fatto anche per l'anno successivo, in assenza di un valido titolo negoziale, non essendo stata resa pubblica la procedura comparativa la cui pubblicizzazione ed il cui espletamento sono imposti alle amministrazioni pubbliche e disciplinati dall'art. 7 d.lgs. 30 marzo 2001, n.165. Ciò premesso, il secondo motivo, che va subito affrontato in quanto logicamente preliminare alla trattazione del ricorso, non può trovare accoglimento in questa sede.La censura volta a lamentare violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato accertamento degli elementi costitutivi di fattispecie, integranti il suddetto profilo della violazione di legge, mira, infatti, nella sostanza, a sovvertire la valutazione del materiale probatorio espressa dai giudici di merito con motivazione completa e non illogica che, come tale, sfugge al sindacato di questa Corte. 3. Diverso discorso vale per il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato rivendica la sua estraneità rispetto alle condotte ascritte alla dirigente dell'ufficio finanze e tributi del Comune di [OSCURATO:PERSONA], nel mentre deceduta. Ferma restando la possibilità di una partecipazione ex art. 110 cod. pen. dell'extraneus al reato proprio c.d. di mano propria (in questo caso, l'abuso d'ufficio), in base ai principi generali occorre tuttavia che del concorso di persone nel reato ricorrano, nel caso concreto, tutti gli elementi, compreso, innanzitutto, il contributo il quale - assuma esso forma materiale o anche solo morale (determinazione o istigazione) - deve comunque possedere rilevo causale rispetto alla realizzazione del fatto tipico da parte dell'intraneus. Dalle motivazioni delle sentenze di merito non emerge che l'imputato abbia fornito alcun contributo causale, nemmeno in forma di istigazione, alla realizzazione dell'abuso d'ufficio e, nella specie, all'elusione delle disposizioni sul previo espletamento e pubblicizzazione della procedura comparativa, di cui è onerata la sola pubblica amministrazione. Neppure risulta, invero, sia stata provata l'esistenza di pregressi rapporti di conoscenza tra la dirigente e l'imputato, tali da rendere altamente plausibile che tra i due fosse intercorso un accordo. Nessun elemento ulteriore essendo stato posto a fondamento del convincimento espresso dai giudici di merito, la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio, risultando non dimostrata la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto. Il terzo motivo è assorbito. P.Q.M. Ann