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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 41963/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUD. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIUD.

SORVEGLIANZA FIRENZEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico ministero, in data 02/11/2018, ha chiesto per [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato alla pena di euro 8.100,00 di multa, con sentenza del Tribunale di Pistoia del 23/09/2008 (pronuncia confermata dalla Corte di appello di Firenze il 19/05/2009 e passata in giudicato il 04/07/2009), la conversione di tale pena pecuniaria in lavoro sostitutivo. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze, con provvedimento del 28/11/2018, ha declinato la propria competenza ed ha trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], per essere il Pieri detenuto - sin dall'anno 2014 - presso l'istituto penitenziario di Carinola, ricadente nel circondario di quel Tribunale.

1.1. Con ordinanza del 01/03/2023, il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e, consequenzialmente, ha sollevato conflitto negativo di competenza.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], riassuntivannente, ha fondato l'ordinanza mediante la quale ha sollevato il conflitto sui seguenti elementi: - gli artt. 210 disp. att. cod. proc. pen. e 108 legge 24 novembre 1981, n. 689, norme speciali rispetto all'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., individuano la competenza territoriale - in materia di sanzioni sostitutive - del Magistrato di sorveglianza del luogo di residenza anagrafica del condannato; - il condannato, al momento della presentazione dell'istanza, era libero, essendo stato scarcerato il 23/04/2017, per espiazione pena, dalla Casa circondariale di Sollicciano in Firenze; - Pieri aveva indicato - all'atto della scarcerazione - il domicilio di Lamporecchio, Comune ubicato in provincia di Pistoia, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 105; - il dettato dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., laddove è disciplinata la distribuzione della competenza territoriale, attribuita al «tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento» riguarda evidentemente solo i soggetti che - in tali momenti specifici - si trovino detenuti.

2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi competente il Magistrato di sorveglianza di Firenze.4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza; l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l'intervento di questa Corte.

Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza di Firenze.

2. Stando alla risalente, ma mai rivisitata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nell'ordinanza che solleva il conflitto, la competenza a provvedere in tema di conversione di pene pecuniarie è riservata, ai sensi dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen., al Magistrato di sorveglianza; allorquando il procedimento riguardi soggetti liberi, viene in rilievo il criterio rappresentato dalla residenza del condannato, ex art. 107 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ciò in quanto l'art. 677 cod. proc. pen., laddove detta la disciplina da applicare per la determinazione della competenza territoriale, fa salva la possibile applicazione di differenti criteri dettati dalla legge, utilizzabilli nel caso in cui l'interessato non sia recluso o internato (si veda Sez. 1, n. 2196 del 10/04/1995, Toledo, Rv. 201275, a mente della quale: «In tema di conversione delle sanzioni pecuniarie nella libertà controllata, ai sensi dell'art. 210 disp. att. cod. proc. pen. devono continuare ad applicarsi, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, gli artt. 62 e 107 legge 24 novembre 1981, n. 689, che individuano la competenza territoriale del magistrato di sorveglianza in materia di sanzioni sostitutive mediante il criterio del luogo di residenza del condannato»; così anche Sez. 1, n. 4862 del 30/11/1992, dep. 1993, iankovic, Rv. 192695, secondo cui: «La specifica previsione di regole sulla competenza per territorio contenuta negli artt. 62 e 66 della legge n. 689 del 1981 esclude l'applicabilità, in tema di conversione di sanzioni sostitutive, dell'art. 677 comma secondo cod. proc. pen.»; si vedano, altresì, Sez. 1, n. 1346 del 21/03/1994, Rv. 197347 e SeZ. 1, nn. 1352/94, 1351/94, 1349/94, 1348/94, non massimate, giustamente richiamate dal Procuratore generale in sede di requisitoria).

3. La competenza a provvedere - quanto alla conversione di pene pecuniarie - spetta quindi, sotto il profilo funzionale, al Magistrato di sorveglianza, in forza dell'art. 660 cod. proc. pen.; quanto all'individuazione della competenza territoriale, deve farsi primariamente riferimento al criterio geografico della residenza, ai sensi dall'art. 107 legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen.4.

Il provvedimento declinatorio della competenza, adottato dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, si fonda sul presupposto dello stato di detenzione di Pieri nella casa circondariale di Carinola, Comune sito nella provincia di Caserta.

Tale dato, però, si rivela documentalmente superato, risultando per tabulas il condannato domiciliato in Pistoia.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze, al quale vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze, cui dispone trasmette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUD. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIUD. SORVEGLIANZA FIRENZEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico ministero, in data 02/11/2018, ha chiesto per [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato alla pena di euro 8.100,00 di multa, con sentenza del Tribunale di Pistoia del 23/09/2008 (pronuncia confermata dalla Corte di appello di Firenze il 19/05/2009 e passata in giudicato il 04/07/2009), la conversione di tale pena pecuniaria in lavoro sostitutivo. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze, con provvedimento del 28/11/2018, ha declinato la propria competenza ed ha trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], per essere il Pieri detenuto - sin dall'anno 2014 - presso l'istituto penitenziario di Carinola, ricadente nel circondario di quel Tribunale. 1.1. Con ordinanza del 01/03/2023, il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e, consequenzialmente, ha sollevato conflitto negativo di competenza. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], riassuntivannente, ha fondato l'ordinanza mediante la quale ha sollevato il conflitto sui seguenti elementi: - gli artt. 210 disp. att. cod. proc. pen. e 108 legge 24 novembre 1981, n. 689, norme speciali rispetto all'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., individuano la competenza territoriale - in materia di sanzioni sostitutive - del Magistrato di sorveglianza del luogo di residenza anagrafica del condannato; - il condannato, al momento della presentazione dell'istanza, era libero, essendo stato scarcerato il 23/04/2017, per espiazione pena, dalla Casa circondariale di Sollicciano in Firenze; - Pieri aveva indicato - all'atto della scarcerazione - il domicilio di Lamporecchio, Comune ubicato in provincia di Pistoia, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 105; - il dettato dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., laddove è disciplinata la distribuzione della competenza territoriale, attribuita al «tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento» riguarda evidentemente solo i soggetti che - in tali momenti specifici - si trovino detenuti. 2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi competente il Magistrato di sorveglianza di Firenze.4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza; l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l'intervento di questa Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza di Firenze. 2. Stando alla risalente, ma mai rivisitata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nell'ordinanza che solleva il conflitto, la competenza a provvedere in tema di conversione di pene pecuniarie è riservata, ai sensi dell'art. 660, comma 2, cod. proc. pen., al Magistrato di sorveglianza; allorquando il procedimento riguardi soggetti liberi, viene in rilievo il criterio rappresentato dalla residenza del condannato, ex art. 107 legge 24 novembre 1981 n. 689. Ciò in quanto l'art. 677 cod. proc. pen., laddove detta la disciplina da applicare per la determinazione della competenza territoriale, fa salva la possibile applicazione di differenti criteri dettati dalla legge, utilizzabilli nel caso in cui l'interessato non sia recluso o internato (si veda Sez. 1, n. 2196 del 10/04/1995, Toledo, Rv. 201275, a mente della quale: «In tema di conversione delle sanzioni pecuniarie nella libertà controllata, ai sensi dell'art. 210 disp. att. cod. proc. pen. devono continuare ad applicarsi, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, gli artt. 62 e 107 legge 24 novembre 1981, n. 689, che individuano la competenza territoriale del magistrato di sorveglianza in materia di sanzioni sostitutive mediante il criterio del luogo di residenza del condannato»; così anche Sez. 1, n. 4862 del 30/11/1992, dep. 1993, iankovic, Rv. 192695, secondo cui: «La specifica previsione di regole sulla competenza per territorio contenuta negli artt. 62 e 66 della legge n. 689 del 1981 esclude l'applicabilità, in tema di conversione di sanzioni sostitutive, dell'art. 677 comma secondo cod. proc. pen.»; si vedano, altresì, Sez. 1, n. 1346 del 21/03/1994, Rv. 197347 e SeZ. 1, nn. 1352/94, 1351/94, 1349/94, 1348/94, non massimate, giustamente richiamate dal Procuratore generale in sede di requisitoria). 3. La competenza a provvedere - quanto alla conversione di pene pecuniarie - spetta quindi, sotto il profilo funzionale, al Magistrato di sorveglianza, in forza dell'art. 660 cod. proc. pen.; quanto all'individuazione della competenza territoriale, deve farsi primariamente riferimento al criterio geografico della residenza, ai sensi dall'art. 107 legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen.4. Il provvedimento declinatorio della competenza, adottato dal Magistrato di sorveglianza di Firenze, si fonda sul presupposto dello stato di detenzione di Pieri nella casa circondariale di Carinola, Comune sito nella provincia di Caserta. Tale dato, però, si rivela documentalmente superato, risultando per tabulas il condannato domiciliato in Pistoia. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze, al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Firenze, cui dispone trasmette
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